BGE 102 Ia 509 | |||
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69. Estratto della sentenza 30 gennaio 1976 della Corte di cassazione penale nella causa Geuer e Kemperdick c. Procuratore pubblico della giurisdizione sopracenerina | |
Regeste |
Art. 17 Abs. 1 OG. | |
Dai considerandi: | |
1 | |
Il Tribunale federale non ha avuto occasione in passato di pronunciarsi al proposito. In dottrina, BIRCHMEIER (Bundesrechtspflege, ad art. 17 OG, oss. 2) è pure silente su questo punto, limitandosi ad evocare una proposta Klöti, tendente a prescrivere la pubblicità delle deliberazioni della Corte di cassazione penale, proposta che fu peraltro respinta.
| 2 |
Il testo dell'art. 17 cpv. 1 OG va interpretato nel senso che le deliberazioni e votazioni della Corte di cassazione penale non sono mai pubbliche, indipendentemente dalle funzioni con cui detta Corte siede. A differenza di quanto stabilito nell'art. 34 cpv. 2 OG (in cui si parla di "materia penale"), nell'art. 17 cpv. 1 OG non si fa riferimento alla natura della causa, bensì all'organo giudicante ("sezioni penali"). Prescindendo da questo argomento desumibile dal testo stesso, una siffatta interpretazione è altresì suffragata dallo scopo della norma in questione. Il ricorso di diritto pubblico per violazione di regole sulle prove concernenti fatti relativi alla causa penale e il ricorso per cassazione sono infatti strettamente connessi, vertendo ambedue sulla stessa causa; l'esito di tutti e due suole essere per l'imputato di pari importanza. Le ragioni che giustificano l'esclusione del pubblico dalla deliberazione su un ricorso per cassazione (opportunità di evitare all'imputato la tensione consistente nell'assistere passivamente alla decisione del proprio caso; opportunità d'impedire che l'imputato consideri una decisione di condanna come dovuta solo ad una maggioranza di giudicanti o eventualmente a circostanze casuali; necessità per il giudice di conservare intera la propria libertà durante la deliberazione e di poter modificare eventualmente la propria opinione nel corso della stessa, ciò che gli riuscirebbe disagevole in presenza delle parti), valgono nella stessa misura per la trattazione di altri ricorsi proposti nell'ambito di cause penali. Inoltre la procedura diverrebbe, sul piano pratico, eccessivamente complicata, ove si dovesse deliberare su ricorsi connessi, in parte pubblicamente, in parte a porte chiuse.
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La disciplina prevista per ciò che riguarda i termini dall'art. 34 cpv. 2 OG risulta diversa non soltanto per la diversa formulazione usata dal legislatore, bensì anche per esigenze di carattere pratico: le parti ed i tribunali devono poter fondarsi su termini e su sospensioni di termini uguali per tutti i ricorsi di diritto pubblico.
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La Corte di cassazione penale ha pertanto deciso, previa concertazione con i presidenti della Camera di diritto pubblico e della Camera competente per i ricorsi fondati sull'art. 4 Cost., che le deliberazioni e le votazioni concernenti ricorsi di diritto pubblico proposti in cause penali e su cui è chiamata a decidere la Corte di cassazione penale, devono aver luogo a porte chiuse.
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