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89. Estratto della sentenza del 27 aprile 1977 nella causa X. c. Y. e Tribunale d'Appello del Cantone Ticino | |
Regeste |
Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit vom 27. März 1969; Übergangsbestimmungen betr. seine Anwendbarkeit. | |
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a) Vincolato, a norma dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, dalle censure invocate dal ricorrente, il Tribunale federale non è peraltro vincolato, laddove gli incomba d'interpretare liberamente il diritto, dall'argomentazione giuridica svolta dal ricorrente. È quindi d'uopo esaminare se, rifiutando di ammettere il ricorso per nullità proposto dalla società X. per essere stato il procedimento arbitrale iniziato prima dell'entrata in vigore per il Ticino del Concordato, la Corte cantonale abbia violato quest'ultimo.
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b) Secondo il suo art. 46, il Concordato abroga dalla sua entrata in vigore in un cantone tutte le disposizioni legali sull'arbitrato di tale cantone, con la riserva dell'art. 45, il quale regola la procedura davanti all'autorità giudiziaria prevista nell'art. 3. Il problema dell'applicazione del Concordato nel tempo non è una delle questioni riservate dall'art. 45. D'altra parte, il Concordato non contiene disposizioni espresse sull'applicazione nel tempo delle norme da esso stabilite, e in particolare non dice se il ricorso per nullità di cui all'art. 36 sia esperibile contro tutti i lodi pronunciati posteriormente alla sua entrata in vigore, o soltanto contro quelli pronunciati nel quadro di procedimenti arbitrali iniziati dopo la sua entrata in vigore.
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Ci si potrebbe quindi chiedere se, in assenza di una espressa riserva a favore della legislazione cantonale sulla disciplina transitoria ed in assenza di una propria normativa su tale punto, il Concordato non contenga una lacuna che debba essere colmata mediante l'interpretazione del diritto concordatario.
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In realtà tuttavia il Concordato ha lasciato implicitamente ai cantoni il compito di legiferare su tale materia. Pur prevedendo che esso abroga dalla sua entrata in vigore in un cantone tutte le disposizioni legali di tale cantone sull'arbitrato, il ![]() | 6 |
Ne discende che, non essendo il problema del diritto transitorio disciplinato dal Concordato, il fatto di prevedere che i procedimenti arbitrali iniziati prima dell'entrata in vigore del Concordato siano sottratti all'applicazione di quest'ultimo anche per quanto concerne i rimedi di diritto, non può costituire una violazione del Concordato, ed in particolare dei suoi art. 3 e 46.
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