BGE 107 Ia 325 | |||
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62. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 23 aprile 1981 nella causa X contro Procura pubblica della giurisdizione sottocenerina (ricorso di diritto pubblico) | |
Regeste |
Kantonales Strafverfahren; Auswirkungen der Kontumazierung auf die Legitimation zum Weiterzug des erstinstanzlichen Urteils; Art. 258-264 StPO/TI, Art. 5, 6 EMRK, Art. 4 BV. | |
Sachverhalt | |
Con sentenza del 25 marzo 1980 la Corte delle assise criminali del Cantone Ticino, sedente a Lugano, dichiarava X colpevole quale coautore, insieme con Y, d'incendio intenzionale, di ripetuta tentata truffa e di distrazione di oggetti pignorati, e lo condannava in contumacia a due anni e nove mesi di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per la durata di dieci anni.
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Adita con ricorso da X, la Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CCRP) dichiarava il 9 dicembre 1980 il gravame inammissibile.
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X è insorto avanti il Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico, chiedendo l'annullamento della sentenza della CCRP.
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Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
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Considerando in diritto: | |
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La CCRP non è entrata nel merito di queste censure, rilevando che chi è stato condannato in contumacia è soltanto legittimato a chiedere che la sentenza contumaciale sia revocata e che si faccia luogo al pubblico dibattimento, a condizione che si presenti previamente.
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a) Secondo costante giurisprudenza, la Corte di cassazione del Tribunale federale non può entrare nel merito di un ricorso per cassazione proposto da un condannato contro una sentenza contumaciale. Infatti, il ricorrente che non ha chiesto tempestivamente la revoca di tale sentenza e il cui ricorso all'autorità cantonale superiore sia stato dichiarato inammissibile per questa ragione, non ha esaurito le istanze cantonali ai sensi dell'art. 268 n. 1 PP (DTF 102 IV 59; DTF 80 IV 137).
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b) A sostegno del suo gravame, X fa valere che le norme della procedura penale ticinese che impediscono al condannato in contumacia di presentare ricorso cantonale per cassazione e lo obbligano a chiedere previamente la revoca della sentenza contumaciale sono arbitrarie e quindi contrarie all'art. 4 Cost. Egli invoca altresì la violazione degli art. 5 e 6 CEDU. A causa dell'analogia di queste disposizioni della CEDU con i diritti garantiti dalla Costituzione, tali censure vanno effettivamente invocate con ricorso di diritto pubblico. Il gravame è pertanto ammissibile sotto il profilo formale.
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3. La regola che nega la legittimazione a proporre ricorso per cassazione al contumace e che costituisce l'oggetto della critica mossa dal ricorrente alla sentenza impugnata, è stata espressamente riconosciuta dal Tribunale federale, che esclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione al Tribunale federale quando il contumace non abbia fatto uso della facoltà a lui aperta di chiedere la revoca della sentenza contumaciale (DTF 102 IV 59; DTF 80 IV 137). Come rilevato in dottrina (CLERC, L'audience principale en l'absence de l'accusé, in Recueil de travaux présentés au Xe Congrès international de droit comparé, pag. 289), è logico che sia trattata con precedenza la domanda di nuovo giudizio, dato che con questo può essere posto rimedio alla prima decisione ed è altresì garantito il doppio grado di giurisdizione. L'imputato potrà portare al tribunale nuovi elementi suscettibili di modificare la decisione pronunciata in contumacia; tra di essi, importante sarà la conoscenza diretta della personalità dell'imputato da parte del giudice; questi sarà tenuto a considerarla per determinare la pena e le sue modalità. È quindi evidente che la presenza dell'imputato consente di pronunciare un giudizio più differenziato di quello emanato in sua assenza. L'imputato ha diritto di essere sentito. Ma se si rende contumace, la condizione a lui posta di chiedere previamente la revoca del giudizio contumaciale non può essere considerata come una sanzione destinata a colpire l'inottemperanza alla citazione a comparire, come lasciano intendere certi autori (PFENNINGER, Das Kontumazialverfahren und die Wahrheitsforschung, in Schweizerische Juristenzeitung 1956, pag. 139; CLERC, op.cit. loc.cit.). La sanzione che suole colpire il mancato uso di un diritto processuale è la perdita di tale diritto. In DTF 104 Ia 315 il Tribunale federale ha osservato che l'art. 6 n. 3 CEDU non conferisce all'imputato il diritto di vedersi accordare a più riprese il diritto di partecipare all'istruzione. Non può impedirsi ai Cantoni di mantenere determinate norme per l'esercizio dei diritti della difesa, in particolare per quanto concerne la forma e i termini. La rinunzia da parte dell'imputato a una misura istruttoria non gli conferisce il diritto di pretendere più tardi che essa sia ripetuta (DTF 104 Ia 319). Se tuttavia una legge cantonale subordina il ricorso a un'autorità superiore alla previa revoca del giudizio contumaciale e al previo svolgimento della procedura ordinaria, essa vuole in tal modo sottolineare la necessità della presenza dell'imputato perché il giudice possa conoscere tutti gli aspetti della causa: la comparizione dell'imputato è allora non soltanto un diritto, ma anche un dovere (cfr. CLERC, op.cit., pag. 280 e n. 5). Non va considerato come una sanzione l'istituto processuale che, lungi dal fargli perdere un diritto, accorda una seconda volta all'imputato che si fosse reso contumace il diritto d'essere giudicato in piena conoscenza di causa e che impone in quanto possibile tale giudizio prima di devolverlo al controllo delle istanze ricorsuali; ciò vale ancor più allorché, come è il caso nella procedura ticinese, la cognizione di tali istanze è limitata.
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Questo strumento non solo non costituisce affatto una sanzione che colpisce la contumacia, ma assicura, al contrario, in modo generoso al contumace un equo processo. Esso è in armonia con la Risoluzione 75 II, sui criteri da seguire nella procedura giudiziaria in assenza dell'imputato, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 21 maggio 1975; secondo tale risoluzione, "la persona giudicata in sua assenza, ma regolarmente citata, ha diritto d'essere nuovamente giudicata secondo la procedura ordinaria, se dimostra che la sua assenza e il fatto che non abbia potuto preavvisarne il giudice siano stati dovuti a causa indipendente dalla sua volontà" (trad.) (CLERC, op.cit., pag. 290 n. 27). Al proposito va rilevato che il diritto ticinese è ancor più generoso, perché non subordina l'ammissibilità di una domanda di revoca di una decisione contumaciale ad alcuna motivazione e ad alcun termine diverso da quello della prescrizione della pena (art. 264 CPP). Se detta risoluzione prevede che "ogni persona giudicata in assenza deve poter impugnare il giudizio con tutti i rimedi di diritto di cui disporrebbe se fosse stata presente" (trad.), ciò va intenso con la salvezza delle norme nazionali che prescrivessero che l'imputato deve previamente chiedere la revoca del giudizio contumaciale (PONCET, La protection de l'accusé par la CEDH, mémoires publiés par la Faculté de Droit de Genève, n. 52, pag. 115 n. 360).
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In realtà, l'imputato contumace non è affatto privato del diritto di ricorrere in cassazione. Tale rimedio di diritto è per lui esperibile contro la sentenza pronunciata secondo la procedura ordinaria, a cui è fatto luogo dopo la sua domanda di revoca della sentenza contumaciale. L'istanza tendente alla revoca costituisce un rimedio giuridico supplementare posto a sua disposizione e di cui non fruisce evidentemente la Procura pubblica. Se quest'ultima può ricorrere in cassazione contro la sentenza contumaciale, ciò è dovuto, come risulta da DTF 103 IV 61, da ragioni di carattere pratico: la Procura pubblica non può prevedere ciò che farà il condannato in contumacia e non può quindi essere vincolata al libito di costui per far valere un'eventuale violazione del diritto federale da cui la sentenza contumaciale sia inficiata. Poiché la Procura pubblica dispone soltanto del ricorso per cassazione, mentre il condannato in contumacia dispone della procedura di revoca della sentenza contumaciale che consente di annullare tale sentenza e di riprendere dall'inizio l'istruzione principale, la disuguaglianza delle armi non va certo a detrimento del condannato. È senz'altro concepibile una disciplina legale che consenta al condannato in contumacia di rinunciare alla procedura di revoca e di contentarsi del ricorso in cassazione (o d'appello, ove esista), come proposto da Pfenninger (op.cit., pag. 139 n. 7). Tuttavia non può sostenersi che tale disciplina fornirebbe al contumace rimedi giuridici più estesi di quello che l'autorizza a far riprendere la causa integralmente. È ben vero il contrario.
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a) Le premesse di questo ragionamento sono inesatte. L'art. 264 CPP prevede soltanto che, prescindendo dal caso di arresto, il condannato contumace deve presentarsi spontaneamente per chiedere la revoca della sentenza contumaciale e fare la propria istanza al Presidente della Camera criminale, il quale dà le disposizioni necessarie per il pubblico dibattimento e può prorogare i termini affinché l'accusato abbia il tempo occorrente alla preparazione della sua difesa. L'art. 264 CPP non prevede affatto che l'istante debba essere carcerato.
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b) D'altronde, il diritto alla libertà personale stabilito dall'art. 5 CEDU è espressamente limitato in caso di condanna e d'istruttoria penale (cfr. lett. a e c).
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a) Un diniego di giustizia è concepibile soltanto laddove all'imputato sia rifiutato un rimedio di diritto spettantegli per legge e da lui esperito nelle forme e nei termini legali. Non può quindi il ricorrente dolersi d'essere stato rinviato a chiedere la revoca della sentenza contumaciale prima di esperire il ricorso per cassazione; il rimedio della revoca consente infatti al giudice di tener conto di tutti i suoi mezzi di difesa in fatto e in diritto. Come già rilevato, la procedura di revoca non è una sanzione che colpisce la contumacia, bensì una restituzione all'imputato di tutti i diritti di cui non ha fatto uso astenendosi dal presentarsi alla prima citazione. Parlare in tali condizioni di diniego di giustizia significa voler fraintendere il senso di espressioni linguistiche.
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Invano il ricorrente osserva che, se fosse fuggito dopo una sentenza pronunciata secondo la procedura ordinaria, allo scopo di sottrarsi all'esecuzione della pena, avrebbe avuto il diritto di ricorrere in cassazione. In tal caso ci si troverebbe invero in presenza di una sentenza emanata in contraddittorio e fondata sulla conoscenza personale acquistata dal giudice in occasione del dibattimento, elemento, questo, la cui importanza è confermata dal diritto di essere sentito, mancante nell'istruttoria contumaciale. A torto pretende quindi il ricorrente che situazioni uguali sono trattate in modo differente.
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b) Come ricordato nel considerando precedente, la procedura di revoca non comporta alcuna violazione della libertà personale, perché non dipende necessariamente da un arresto dell'imputato contumace. E, d'altra parte, la carcerazione in esecuzione di una sentenza o nel quadro di un'istruttoria penale non costituisce una lesione della libertà personale.
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