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50. Estratto della sentenza 25 luglio 1985 della I Corte di diritto pubblico nella causa Y. contro X. e Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico) | |
Regeste |
Zulässigkeit eines kantonalen Rechtsmittels: Willkür (Art. 153bis und 156 des Tessiner Gemeindeorganisationsgesetzes). |
2. Die fehlende Rechtsmittelbelehrung darf nicht zu einem Rechtsnachteil für den Adressaten der Entscheidung führen, doch ihn aufgrund dieses Mangels jederzeit zur Beschwerde zuzulassen, verstösst gegen Art. 4 BV (E. 2b). | |
Sachverhalt | |
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Introdotto il 10 marzo 1983 un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Y. ha postulato l'annullamento della sentenza in discorso per violazione degli art. 4 e 22ter Cost.
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Dai considerandi: | |
2. Il ricorrente muove anzitutto una duplice critica d'arbitrio: da un lato sostiene che i giudici cantonali avrebbero trasgredito ![]() | 3 |
a) In virtù dell'art. 153bis LOC le decisioni prese dal Consiglio di Stato nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza sui Comuni (art. 148bis e 150 LOC) sono inappellabili; ha diritto di ricorrere al Tribunale amministrativo, nondimeno, "chi è leso nei suoi legittimi interessi, fatta eccezione per il Comune". Tale disposto può essere ragionevolmente interpretato solo nel senso che, esclusa la possibilità per il Comune di veder controllare in sede giudiziaria il provvedimento adottato dal governo nei suoi confronti, il ricorso del privato cittadino è ricevibile in quanto l'autorità di vigilanza abbia modificato - a scapito di costui - la situazione giuridica preesistente alla denuncia. Questa, del resto, è appunto la prassi del Tribunale amministrativo (v. Rivista di diritto amministrativo ticinese 1981, pag. 34 n. 19), che corrisponde a quella del Tribunale federale (DTF 109 Ib 250 consid. 3d, DTF 104 Ib 241 consid. 2, DTF 103 Ib 159 consid. 3, DTF 102 Ib 84 consid. 3 per il ricorso di diritto amministrativo; DTF 109 Ia 251 consid. 3 con rinvii e Rep. 1981 pag. 21 consid. 2 per il ricorso di diritto pubblico). Nel caso specifico la corte cantonale si è posta in contraddizione manifesta con la sua stessa giurisprudenza, senza neppure pretendere che occorresse un cambiamento (cfr. DTF 108 Ia 125 consid. 2a, DTF 109 II 175 consid. 2); inoltre ha conferito all'art. 153bis cpv. 2 LOC una portata inconciliabile con il testo, il fine e la sistematica legislativa, trascurando con ogni evidenza che la risoluzione del Consiglio di Stato non implicava la minima modifica giuridica a svantaggio del denunciante. Ne consegue che, in ossequio all'art. 153bis LOC, il Tribunale amministrativo avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il gravame sottopostogli. Al riguardo la sentenza in rassegna, che giunge all'esito opposto senza il conforto di una spiegazione sostenibile, disattende l'art. 4 Cost.
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b) Rimane da chiarire se, assimilando il menzionato "ricorso per diniego di giustizia" a un'impugnazione basata sull'art. 156 LOC - che istituisce una via di ricorso ordinaria contro le ![]() | 5 |
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