BGE 111 Ia 280 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
50. Estratto della sentenza 25 luglio 1985 della I Corte di diritto pubblico nella causa Y. contro X. e Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico) | |
Regeste |
Zulässigkeit eines kantonalen Rechtsmittels: Willkür (Art. 153bis und 156 des Tessiner Gemeindeorganisationsgesetzes). |
2. Die fehlende Rechtsmittelbelehrung darf nicht zu einem Rechtsnachteil für den Adressaten der Entscheidung führen, doch ihn aufgrund dieses Mangels jederzeit zur Beschwerde zuzulassen, verstösst gegen Art. 4 BV (E. 2b). | |
Sachverhalt | |
X. è proprietario di uno stabile locativo nei pressi di un fabbricato rustico, appartenente a Y., già adibito a stalla e in seguito a magazzino di un'impresa edile. Il 23 marzo 1981 X. si è rivolto all'autorità comunale perché ingiungesse a Y. di allontanare un cavallo da sella custodito nello stabile. Il Municipio, dopo aver esperito un sopralluogo, ha scritto il 22 aprile 1981 di non reputare necessaria alcuna misura coercitiva, dato che l'animale non era fonte di odori. X. ha insistito con altre lettere. L'esecutivo comunale si è riconfermato il 31 agosto 1981 nella precedente comunicazione. Il 14 novembre 1981 X. è insorto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino con un "ricorso per diniego di giustizia" in cui ha chiesto che a Y. fosse vietato l'uso del rustico come stalla. Il governo, pronunciandosi quale autorità di vigilanza sui Comuni, ha respinto la denuncia il 10 novembre 1981. X. ha adito allora il Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza del 2 febbraio 1983 ha accolto il gravame, invalidato la risoluzione governativa e la decisione 22 aprile 1981 del Comune, rinviando gli atti al Municipio per i provvedimenti del caso.
| 1 |
Introdotto il 10 marzo 1983 un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Y. ha postulato l'annullamento della sentenza in discorso per violazione degli art. 4 e 22ter Cost.
| 2 |
Dai considerandi: | |
2. Il ricorrente muove anzitutto una duplice critica d'arbitrio: da un lato sostiene che i giudici cantonali avrebbero trasgredito apertamente l'art. 153bis della legge organica comunale ticinese (LOC) nel definire impugnabile una decisione emanata dall'autorità di vigilanza sui Comuni, dall'altro afferma che il noto "ricorso per diniego di giustizia" proposto dal vicino al Consiglio di Stato nemmeno poteva entrare in linea di conto giusta l'art. 156 LOC, siccome tardivo. Conviene vagliare preliminarmente simili rilievi formali, poiché, ove i medesimi si dimostrassero fondati, il rimedio dovrebbe essere accolto senza esame di merito.
| 3 |
a) In virtù dell'art. 153bis LOC le decisioni prese dal Consiglio di Stato nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza sui Comuni (art. 148bis e 150 LOC) sono inappellabili; ha diritto di ricorrere al Tribunale amministrativo, nondimeno, "chi è leso nei suoi legittimi interessi, fatta eccezione per il Comune". Tale disposto può essere ragionevolmente interpretato solo nel senso che, esclusa la possibilità per il Comune di veder controllare in sede giudiziaria il provvedimento adottato dal governo nei suoi confronti, il ricorso del privato cittadino è ricevibile in quanto l'autorità di vigilanza abbia modificato - a scapito di costui - la situazione giuridica preesistente alla denuncia. Questa, del resto, è appunto la prassi del Tribunale amministrativo (v. Rivista di diritto amministrativo ticinese 1981, pag. 34 n. 19), che corrisponde a quella del Tribunale federale (DTF 109 Ib 250 consid. 3d, DTF 104 Ib 241 consid. 2, DTF 103 Ib 159 consid. 3, DTF 102 Ib 84 consid. 3 per il ricorso di diritto amministrativo; DTF 109 Ia 251 consid. 3 con rinvii e Rep. 1981 pag. 21 consid. 2 per il ricorso di diritto pubblico). Nel caso specifico la corte cantonale si è posta in contraddizione manifesta con la sua stessa giurisprudenza, senza neppure pretendere che occorresse un cambiamento (cfr. DTF 108 Ia 125 consid. 2a, DTF 109 II 175 consid. 2); inoltre ha conferito all'art. 153bis cpv. 2 LOC una portata inconciliabile con il testo, il fine e la sistematica legislativa, trascurando con ogni evidenza che la risoluzione del Consiglio di Stato non implicava la minima modifica giuridica a svantaggio del denunciante. Ne consegue che, in ossequio all'art. 153bis LOC, il Tribunale amministrativo avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il gravame sottopostogli. Al riguardo la sentenza in rassegna, che giunge all'esito opposto senza il conforto di una spiegazione sostenibile, disattende l'art. 4 Cost.
| 4 |
b) Rimane da chiarire se, assimilando il menzionato "ricorso per diniego di giustizia" a un'impugnazione basata sull'art. 156 LOC - che istituisce una via di ricorso ordinaria contro le deliberazioni degli organi comunali - e rimproverando al Governo il mancato accoglimento del gravame, la corte cantonale sia caduta ugualmente nell'arbitrio. Ora, l'art. 26 cpv. 2 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative stabilisce, in effetto, che una decisione dev'essere munita dei mezzi e dei termini di ricorso; il Tribunale amministrativo ne ha desunto rettamente che la mancanza di simili indicazioni non deve comportare per il destinatario pregiudizio veruno (in analogia con quanto prescrivono sul piano federale gli art. 107 cpv. 3 OG e 38 PA). Ciò non legittima l'interessato, tuttavia, a procrastinare l'inoltro del rimedio: le regole della buona fede e la sicurezza del diritto esigono ch'egli assuma le informazioni necessarie e, ottenutele, agisca con tempestività. In caso contrario il termine si ritiene decorso (DTF 107 Ia 76 consid. 4a, DTF 107 Ib 175 consid. 2c, DTF 106 Ia 16 consid. 3, DTF 102 Ib 91). Nell'evenienza concreta risulta che X. ha aspettato oltre sei mesi prima di impugnare al Consiglio di Stato la decisione municipale del 22 aprile 1981 limitandosi a insistere nel frattempo perché il Comune mutasse parere. Tanto meno egli contesta gli argomenti esposti nel ricorso di diritto pubblico circa le sue nozioni di diritto e la sua ex-carica di consigliere comunale, che gli avrebbe permesso di conoscere, se non altro, le modalità per aggravarsi al Consiglio di Stato. Equiparare, in circostanze del genere, lo scritto del 14 novembre 1981 a un rimedio tempestivo fondato sull'art. 156 LOC significa trascendere nell'arbitrio e violare il principio della buona fede. A giusto titolo, quindi, il Governo aveva trattato il "ricorso per diniego di giustizia" come una denuncia - possibile in ogni tempo - all'autorità di vigilanza sui Comuni. La diversa opinione del Tribunale amministrativo, insostenibile sotto il profilo dell'art. 4 Cost., implica l'annullamento della sentenza querelata già per ragioni di forma.
| 5 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |