BGE 112 Ia 413 | |||
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64. Estratto della sentenza 30 dicembre 1986 della I Corte di diritto pubblico nella causa Meuli c. Schmidt, Municipio di Gerra Gambarogno e Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico) | |
Regeste |
Art. 88 OG; Legitimation des Nachbarn zur Anfechtung einer Baubewilligung mit staatsrechtlicher Beschwerde. |
- Der Nachbar ist legitimiert, die Verletzung von Normen über die ästhetische Einordnung von Bauten geltend zu machen, sofern es keine auf das fragliche Projekt anwendbaren spezielle Vorschriften über die Gebäudehöhe und die Grenzabstände gibt: in solchen Fällen erlauben allein diese Normen, die Höchstmasse und die Art der zulässigen Bauten zu umschreiben, und dienen daher teilweise auch dem Schutz der Nachbarn. | |
Sachverhalt | |
Con decisione del 24 giugno 1985 il Municipio di Gerra Gambarogno ha rilasciato a Wolfgang Schmidt la licenza edilizia per la riattazione e l'ampliamento dello stabile e del rustico situati sulle particelle n. 253 e 255, nella zona NV 3 del piano regolatore comunale (PR). Rosemarie Meuli, proprietaria dell'attigua particella n. 256 e già opponente, si è aggravata contro la decisione del Municipio davanti al Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa con risoluzione del 7 agosto 1985, poi confermata anche dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 25 ottobre successivo.
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Rosemarie Meuli è insorta contro codesta sentenza con tempestivo ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'art. 4 Cost. ed ha chiesto al Tribunale federale di annullarla, unitamente alla decisione del Consiglio di Stato e alla licenza edilizia rilasciata dal Municipio. Wolfgang Schmidt, il Municipio di Gerra Gambarogno, il Governo cantonale ed il Tribunale amministrativo hanno concluso alla reiezione del gravame.
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Dai considerandi: | |
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a) Secondo costante giurisprudenza, i terzi sono legittimati ad insorgere contro una licenza edilizia concessa dall'autorità cantonale solo nella misura in cui alleghino, da un lato, la violazione di norme erette quantomeno parzialmente a tutela dei vicini e non solo nell'interesse pubblico, e dimostrino, dall'altro, che la violazione di codeste norme li concerne direttamente, cioè che va loro riconosciuta la qualità di vicini nel caso concreto (DTF 112 Ia 89 consid. 1b, DTF 109 Ia 93 /94 consid. b, 172 consid. 4a, DTF 105 Ia 356 consid. 3a).
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b) Gli art. 49 e 52 delle norme d'attuazione del piano regolatore (NAPR), a cui la ricorrente esplicitamente si richiama, disciplinano gli interventi edilizi ammissibili nei nuclei di villaggio ed in particolare nel nucleo di villaggio 3 (NV 3). Ora, la ricorrente pretende che l'art. 49 NAPR è stato arbitrariamente disatteso poiché l'ampliamento e la soprelevazione autorizzati dall'autorità comunale eccedono le possibilità edificatorie consentite dal PR e verrebbero a snaturare l'edificio esistente e l'ambiente circostante; d'altra parte, essa assevera che la licenza edilizia contrasta anche con l'art. 52 n. 4 NAPR poiché l'elevazione di un piano ed il notevole aumento della volumetria creerebbero un blocco ingombrante e disproporzionato che andrebbe a deturpare tutta la zona e a danneggiare in modo particolare la sua proprietà, togliendo luce, spazio e sole.
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ba) In linea di principio, le disposizioni comunali e cantonali che concernono l'integrazione estetica delle costruzioni nel quadro paesaggistico ed ambientale sono emanate nell'interesse della collettività ed il vicino non è quindi legittimato ad invocarne la disattenzione mediante ricorso di diritto pubblico (DTF 112 Ia 90, DTF 101 Ia 544, DTF 99 Ia 261 consid. 6c; sentenza 4 luglio 1979, in ZBl 81/1980 pagg. 26/27 consid. 3b; sentenza 17 marzo 1986 in re Ziegler, consid. 3b). Nella citata sentenza del 4 luglio 1979 il Tribunale federale ha nondimeno rilevato che per una parte della dottrina e della prassi cantonale queste disposizioni, accanto ad interessi di natura pubblica di per sé preponderanti, possono tutelare in determinate circostanze anche gli interessi privati dei vicini: il confinante che intende avvalersi di questa particolare protezione deve tuttavia dimostrare che la costruzione da lui avversata, dal momento che comporta un grave intervento nel quadro del paesaggio, può determinare anche un pregiudizio diretto per la sua proprietà (ZBl 81/1980 pag. 27 consid. 3c e riferimenti; inoltre: BIANCHI, La legittimazione ricorsuale del terzo in materia estetica, RDAT 1980 pag. 298; SCOLARI, Commentario della Legge edilizia, n. 15 all'art. 43). Fatta questa premessa, il Tribunale federale ha quindi giudicato non arbitraria l'opinione del Tribunale amministrativo grigionese che, chiamato a statuire su un ricorso di un vicino che s'opponeva alla colorazione in blu scuro di una facciata di uno stabile nel centro di Coira, aveva ammesso la legittimazione ricorsuale di questo, ritenendo che con la prevista facciata non poteva esser escluso né un grave deturpamento del quadro ambientale, né un effetto gravemente pregiudizievole del tinteggio sulla proprietà del vicino (ZBl 81/1980 pagg. 27/28 consid. 3d/e).
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bb) Nel Comune di Gerra Gambarogno non vi sono disposizioni specifiche sulle altezze degli edifici e sulle distanze da confine che debbono essere osservate per l'ampliamento e la riattazione di uno stabile situato nel nucleo di villaggio 3: in casi di questa indole, le norme di PR invocate dalla ricorrente sull'integrazione estetica degli edifici sono pertanto le uniche che si applicano ad un progetto come quello in rassegna e che consentono soprattutto di definire le dimensioni massime delle costruzioni nei limiti degli interventi edilizi da esse consentiti. Ora, le disposizioni che disciplinano la volumetria degli edifici tendono a garantire buone condizioni abitative nonché un minimo di luce e di sole e sono quindi dettate, sotto questo profilo, nell'interesse dei vicini: ne consegue che gli art. 49 e 52 NAPR, se servono soprattutto a tutelare l'estetica delle costruzioni e a salvaguardare l'interesse pubblico, tendono anche a proteggere gli interessi privati dei vicini, a cui va pertanto riconosciuta la veste per dolersi con ricorso di diritto pubblico d'una loro violazione.
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c) La ricorrente si prevale altresì d'una lesione dell'art. 17 n. 2 NAPR ed insorge contro la deroga alla prevista distanza di m 3 che il Municipio ha concesso al resistente onde consentirgli di istallare il corpo ascensore della propria abitazione ad appena 1 m e 50 dal ciglio di un sentiero comunale; essa reputa in sostanza che questa deroga è arbitraria poiché contrasta con lo scopo delle norme che disciplinano l'attività edilizia nei nuclei di villaggio e pregiudica gli interessi dei vicini e della collettività. Ora, per ragioni analoghe a quelle già esposte, la legittimazione della ricorrente dev'essere ammessa anche su codesto punto: in effetti, la norma d'attuazione appena citata non è eretta ad esclusiva tutela dell'interesse pubblico, ma giova anche ai vicini e la ricorrente può quindi pretendere d'essere colpita nei suoi interessi giuridici quale proprietaria del fondo adiacente.
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