![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
64. Estratto della sentenza 24 luglio 1991 della I Corte di diritto pubblico nella causa A. c. Gran Consiglio del Cantone Ticino e Comune di C. (ricorso di diritto pubblico) | |
Regeste |
Ausschluss eines Mitglieds einer grossrätlichen Kommission von der Ausübung der entsprechenden Funktionen, wenn dieses gleichzeitig Verwaltungsrat einer juristischen Person ist, die am Sachentscheid unmittelbar interessiert ist. |
2. Im konkreten Fall kann die Frage, ob ein Mitglied des kantonalen Parlaments, welches gleichzeitig als Vertreter der umliegenden Gemeinden im Verwaltungsrat des durch den Planungsentscheid meist begünstigten Unternehmens sitzt, möglicherweise befangen ist, offengelassen werden. Es sind die in der kantonalen Zivilprozessordnung aufgestellten Ablehnungsgründe anwendbar (Art. 32 des Tessiner Gesetzes betreffend das Verfahren in Verwaltungsangelegenheiten und Art. 26 lit. a der Tessiner Zivilprozessordnung; E. 2b und c). | |
Sachverhalt | |
![]() ![]() | 1 |
Con ricorso di diritto pubblico per violazione degli art. 4 e 22ter Cost., il 21 novembre 1990 A. ha impugnato il giudizio dell'ultima autorità cantonale davanti al Tribunale federale. Il Comune e il Consiglio di Stato postulano il rigetto dell'impugnativa.
| 2 |
Dai considerandi: | |
3 | |
a) L'art. 58 cpv. 1 Cost. assicura - indipendentemente dal diritto processuale applicabile - la garanzia di ottenere un giudizio indipendente e imparziale, reso da un tribunale costituito in modo regolare (DTF 116 Ia 18 consid. 4). Ove, come nel caso concreto, la decisione non spetta a un tribunale, ma a un'autorità amministrativa o a un parlamento, la prassi deduce dall'art. 4 Cost. una garanzia della stessa portata (DTF 114 Ia 279 consid. 3b). A giusto titolo, quindi, il ricorrente censura la violazione dell'art. 4 Cost. Per costante giurisprudenza a fondare il dubbio di parzialità bastano circostanze obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità; se, da un lato, la semplice affermazione della parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non è sufficiente per giustificare l'allontanamento di un magistrato, dall'altro, non occorre che la persona contestata sia effettivamente prevenuta (DTF 115 Ia 36 seg., 175 consid. 3). L'imparzialità dev'essere valutata sia secondo un processo soggettivo, al fine di determinare il pensiero interiore della persona che ha partecipato alla decisione in una situazione specifica, sia secondo un procedimento oggettivo, che consiste nel ricercare se questa persona offriva le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Sotto questo profilo occorre considerare anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo, ponendo l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse (DTF 116 Ia 19 consid. 4).
| 4 |
![]() | 5 |
c) Ciononostante, la questione della possibile parzialità di X. può rimanere aperta, come pure il quesito di sapere se il ricorrente avesse dovuto o no chiedere la ricusa del relatore granconsiliare già a livello cantonale (cfr. DTF 114 Ia 280 consid. 3e con rimandi). In effetti, secondo l'art. 32 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm), per i membri delle autorità amministrative valgono i motivi di astensione previsti dal codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (CPC). Secondo l'art. 26 lett. d CPC è tra l'altro escluso dall'esercizio delle proprie funzioni l'amministratore di una persona giuridica che ha interesse nella causa. Questo presupposto si verifica nella fattispecie. È incontestato, infatti, che la società anonima di cui X. è membro del consiglio di amministrazione ha un notevole interesse all'attuazione di un parcheggio nelle vicinanze della stazione, allo scopo di migliorare la situazione dei pendolari del Medio Malcantone diretti a Lugano. Qualsiasi partecipazione di ![]() | 6 |
7 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |