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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher | |||
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40. Sentenza 16 agosto 1993 della II Corte civile nella causa E S.A. contro X AG e I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico) | |
Regeste |
Art. 4 BV; Art. 6 Ziff. 1 und Art. 14 EMRK; unentgeltliche Rechtspflege für juristische Personen. | |
Sachverhalt | |
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Il 4 marzo 1993 la E S.A. ha introdotto al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, fondato sull'art. 4 Cost., con cui ha postulato l'annullamento della decisione cantonale. Essa ha altresì chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella sede federale. La X AG ha proposto la reiezione del gravame, mentre il Tribunale di appello non ha formulato osservazioni.
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Dai considerandi: | |
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4. a) La ricorrente sostiene di avere nella fattispecie un diritto, sgorgante dall'art. 4 Cost., all'assistenza giudiziaria. Il rifiuto di quest'ultima e l'impossibilità di effettuare gli anticipi richiesti dal Pretore, segnatamente quello di Fr. 129'678.-- per l'erezione di una ![]() | 6 |
b) La giurisprudenza costante ha sempre escluso le persone giuridiche dalla garanzia costituzionale dell'assistenza giudiziaria fondata sull'art. 4 Cost. (DTF 116 II 652, DTF 88 II 387 segg.). Per quanto concerne l'assistenza giudiziaria innanzi al Tribunale federale l'art. 152 OG recita che la stessa può essere concessa "alla parte che si trova nel bisogno", risp. nel testo francese a "partie qui est dans le besoin", e la lettera tedesca del testo legge indica "einer bedürftigen Partei". Dal testo legale può unicamente essere presa in considerazione una persona fisica, poiché l'espressione essere nel bisogno è sinonimo di povertà, indigenza (DEVOTO/OLI, Il dizionario della lingua italiana, Firenze 1990, pag. 230; DTF 88 II 388 consid. 3). L'idea, dedotta dal principio dell'eguaglianza di fronte alla legge (art. 4 Cost.), alla base dell'art. 152 OG, è che una persona fisica in condizioni di indigenza deve poter far valere i propri diritti come una persona dotata di mezzi finanziari, senza esserne impedita dall'obbligo di anticipare le spese del procedimento. Queste considerazioni non valgono però per una persona giuridica, che non è mai in condizioni di indigenza o povertà, ma che può solo essere dichiarata insolvibile o essere indebitata in modo di avere un'eccedenza debiti e che in tale situazione, trattandosi di una società anonima, è esposta alla dichiarazione di fallimento (art. 725 e 725a CO). Non esistono motivi sufficienti per modificare, come lo propone la ricorrente, la giurisprudenza testé esposta, condivisa dalla maggior parte della dottrina (cfr. le citazioni in DTF 116 II 652 consid. 2a) e conforme sostanzialmente alle soluzioni delle leggi di procedura cantonali. Infatti, contrariamente a quanto asserito nell'atto di ricorso il § 84 cpv. 3 della legge di procedura civile del Cantone Zurigo esclude espressamente le persone giuridiche dal beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre il § 125 cpv. 1 della legge di procedura civile del Cantone Argovia ha il medesimo tenore dell'art. 155 CPC ticinese.
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c) È tuttavia esatto che alcuni autori sostengono l'opinione contraria. BIRCHMEIER si limita a questo proposito a una semplice frase di affermazione, omettendo qualsiasi motivo (Bundesrechtspflege, ad art. 152 OG n. 4, pag. 522). OTTOMANN si pronuncia a favore della concessione dell'assistenza giudiziaria alle persone giuridiche, segnatamente alle società anonime, a condizione che alla prova di indigenza sia applicato un criterio più severo che riguardo alle persone fisiche, ad esempio facendo obbligo a far capo a tutto il patrimonio contante disponibile, alla possibilità di assumere un credito o ![]() | 8 |
d) Quest'ultimo punto di vista pone sullo stesso piano due situazioni non necessariamente paragonabili e non tiene conto, nell'ambito dell'istituto dell'assistenza giudiziaria, delle differenze esistenti fra una persona fisica e una persona giuridica. Come ha spiegato la Corte costituzionale tedesca, esaminando la costituzionalità del § 114 (ora § 116) della legge di procedura germanica, l'assistenza giudiziaria è una prestazione dello stato sociale, finanziata con mezzi pubblici e destinata a consentire l'accesso ai tribunali anche alle persone indigenti. Essa è fondata su un criterio di solidarietà sociale che, in linea di principio, non vale per le persone giuridiche e in particolare per le società di capitali, la cui esistenza si giustifica solo in presenza di sufficiente e adeguata base economica (sentenza del 3 luglio 1973 pubblicata in Neue Juristische Wochenschrift, 1974, pag. 230 segg.). Estendere alle persone giuridiche il beneficio dell'assistenza giudiziaria alle medesime condizioni delle persone fisiche, significherebbe regolare nello stesso modo situazioni differenti.
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e) È comunque pensabile, come negli esempi citati da OTTOMANN (loc.cit., pag. 60), che una società anonima sia costretta a stare in giudizio allo scopo di ottenere il pagamento di un credito che rappresenta praticamente il suo solo attivo. Ciò non esige tuttavia di applicarle i medesimi criteri validi per le persone fisiche, ma può ![]() | 10 |
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