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45. Estratto della sentenza del 2 novembre 1973 nella causa X. contro Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del cantone Ticino. | |
Regeste |
Rechtsmittelfrist. Lauf. Beweis des Zeitpunktes der Eröffnung des angefochtenen Entscheids. Wehrsteuer. |
2. Diese Beweislast trifft auch die Behörde, die ihren Entscheid nachdatiert hat, so dass er normalerweise spätestens an dem darin angegebenen Tage beim Adressaten hätte eingehen sollen. Vom Empfänger kann grundsätzlich nicht verlangt werden, die eine amtliche Mitteilung enthaltenden Briefumschläge aufzubewahren (Erw. 3). |
3. Die Frist für die Einsprache gegen eine Wehrsteuerveranlagung ist nach Art. 99 Abs. 2 WStB zu berechnen (Erw. 1). | |
Sachverhalt | |
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L'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano tassava X per il 15o periodo dell'imposta per la difesa nazionale su un reddito annuo di Fr. 32 100.--. Inviata come lettera semplice, la decisione recava la menzione seguente: "Data di notifi cazione: 02.11.1971".
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Il 3 dicembre 1971 X presentava reclamo all'autorità di tassazione, chiedendo che il reddito imponibile fosse ridotto a Fr. 17 000.--. L'Ufficio circondariale di tassazione respingeva tale reclamo per tardività. La Camera di diritto tributario del Tribunale d'Appello del cantone Ticino, a cui X ricorreva, respingeva a sua volta il gravame. La Corte cantonale, rilevato che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 99 cpv. 2 DIN comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica della decisione impugnata, osservava che, solendo l'autorità fiscale ticinese spedire le proprie decisioni alcuni giorni prima della data di notificazione figurantevi, questa va ritenuta come ![]() | 3 |
X ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; egli fa valere che il suo reclamo era stato tempestivo, avendo egli ricevuto la decisione di tassazione soltanto il 3 novembre 1971.
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Considerando in diritto: | |
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L'art. 99 cpv. 1 DIN prevede che contro la tassazione il contribuente può reclamare per iscritto entro 30 giorni dalla sua notificazione. Conformemente all'art. 99 cpv. 2, il termme di reclamo comincia a correre il giorno successivo a quello della notificazione, ovvero, in quanto si tratti di una domenica o di un giorno festivo ufficiale, il primo giorno feriale successivo; il termine si considera come osservato se il reclamo è stato consegnato alla posta il giorno della sua scadenza.
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L'esito del presente ricorso dipende dal giorno in cui è cominciato effettivamente a decorrere il termine di reclamo. Se la tassazione fosse stata notificata il 2 novembre 1971, tale termine avrebbe principiato a correre il giorno successivo e sarebbe scaduto il 2 dicembre 1971; il reclamo del ricorrente consegnato pacificamente alla posta il 3 dicembre 1971, sarebbe allora tardivo. Se, per converso, la notificazione avesse avuto luogo il 3 novembre 1971, il termine avrebbe cominciato a correre il 4 novembre e sarebbe scaduto il 3 dicembre 1971, sicché in tal caso il reclamo sarebbe tempestivo. E'precisamente sulla data dell'avvenuta notifica che diverge l'opinione ![]() | 7 |
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Il Tribunale federale ha sempre seguito questo principio, dichiarando che un'altra soluzione sarebbe contraria all'art. 4 CF. Così, ad esempio, in RU 61 I 6 ss., dopo aver posto a carico dello Stato in linea generale l'onere di provare l'avvenuta notifica, ha considerato come diniego di giustizia una disposizione cantonale in virtù della quale l'esistenza di tale atto era presunta in base ad un'iscrizione figurante sul modulo delle imposte e sui registri fiscali. In RU 70 I 66, il Tribunale federale ha statuito che un avviso assimilabile ad una semplice lettera non poteva reputarsi essere pervenuto al destinatario. In RU 74 IV 120 la Corte di cassazione penale ha confermato in materia di tassa militare tale giurisprudenza. Successivamente, nel 1957, la Camera di diritto pubblico ha ribadito che, in principio, la notifica degli avvisi di tassazione deve essere provata dalle autorità fiscali (v. Archives de droit fiscal suisse, vol. 27, p. 358). Nella sentenza inedita Sandoz e Farny c. Comune ![]() | 9 |
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Sulla scorta della decisione di tassazione, tale data non appare verosimile. Al contrario, poichè l'atto in questione indica come giorno di notifica il 2 novembre 1971, è nell'ordine normale delle cose che esso sia stato ricevuto dal ricorrente il giorno successivo, il quale appare quindi come quello probabile dell'effettiva notifica.
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Le autorità cantonali rilevano nondimeno che il fisco ticinese suole postdatare le decisioni di tassazione, in modo che esse pervengano al contribuente al più tardi il giorno ivi menzionato. L'esistenza di una siffatta prassi non basta tuttavia a provare che nel caso concreto la notifica abbia realmente avuto luogo il 2 novembre 1971, ossia alla data figurante nella decisione di tassazione. Da un lato, non possono escludersi la presenza di errori di data nelle decisioni fiscali e una spedizione non sempre regolare delle medesime, specialmente in periodi in cui esse sono particolarmente numerose; dall'altro, tenuto conto dell'aumentato traffico postale e della penuria di personale, non è impossibile che certe lettere siano distribuite tardivamente o addirittura ad un indirizzo inesatto (v. RU 61 I 7 s; sentenza citata Sandoz e Farny c. Comune di Fontaines/NE, consid. 4).
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E'vero che nel suo reclamo il ricorrente indica il 2 novembre 1971 quale data di notifica, che nel suo gravame alla Camera di diritto tributario egli par la di "notifica di tassazione ... intimata il 2 novembre 1971" e che nel suo ricorso di diritto amministrativo si dice che "la notifica di tassazione venne intimata, o notificata che dir si voglia" lo stesso giorno. Risulta tuttavia dal contesto che si allude con queste espressioni alla data di spedizione, e non a quella di ricevimento della decisione. Utilizzando il termine di "notifica" anzichè quello di spedizione, il ricorrente ha voluto manifestamente riprendere la menzione indicata nella decisione di tassazione e che, come sopra illustrato, non si riferisce all'effettiva notifica.
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Non avendo fornito la prova a suo carico, l'autorità di tassazione s'è a torto rifiutata d'entrare nel merito del reclamo presentatole. Ne discende che il ricorso è fondato e che la decisione della Camera di diritto tributario dev'essere annullata. Conviene rilevare al proposito che è del tutto comprensibile che il fisco ticinese invii le sue decisiono di tassazione (numerosissime perchè destinate a tutti i contribuenti), nonchè altre ad esse comparabili, come lettera semplice anzichè come raccomandata: in tal modo si evita un cospicuo sovraccarico di lavoro, specialmente per il personale postale di cui notoria è la penuria, pur rimanendo assai probabile un normale recapito di tali decisioni ai loro destinatari. L'inconveniente di tale soluzione pratica è però che, nei casi in cui il destinatario contesti di aver ricevuto la comunicazione o d'averla ricevuta alla data ritenuta dall'autorità, incombe a quest'ultima fornire la prova rigorosa dell'avvenuta notifica, rispettivamente della circostanza che la ![]() | 15 |
Il Tribunale federale pronuncia:
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