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37. Sentenza del 22 luglio 1978 nella causa X. c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino | |
Regeste |
Rodungsbewilligung. BG vom 11. Oktober 1902/18. März 1971 betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei (FPolG) und Vollziehungsverordnung vom 1. Oktober 1965/25. August 1971 (FPolV). |
2. Die vorzeitige, eigenmächtige Entfernung der Waldvegetation auf einem Grundstück ändert an dessen Waldeigenschaft nichts (E. 2a). Unerheblich für die Waldeigenschaft sind ferner der Erwerbspreis, amtliche Bewertungen oder die Bezeichnung des Grundstücks im Grundbuch (E. 2b). |
3. Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glauben bei der Erteilung von Rodungsbewilligungen. Voraussetzungen für die Anwendung des Grundsatzes im konkreten Fall nicht erfüllt (E. 4). | |
Sachverhalt | |
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In data 24 giugno 1977, il ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino d'essere autorizzato a dissodare detto terreno per poi costruirvi una casa d'abitazione con tre appartamenti. La domanda è stata tuttavia respinta con risoluzione n. 10120 del 19 ottobre 1977; il Consiglio di Stato ha rilevato in sostanza che il terreno a cui questa si riferiva è ricoperto da bosco ceduo di castagno, pioppo, robinia e platano, ![]() | 2 |
Il dott. X. è insorto con tempestivo ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Governo cantonale; contestando la stessa natura boschiva del fondo litigioso, descritto a registro fondiario quale "spiaggia", egli propone l'annullamento della pronunzia impugnata ed il rilascio dell'autorizzazione di dissodare. Le relative argomentazioni saranno riprese, in quanto necessario, nei considerandi di diritto.
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Il Consiglio di Stato e il Dipartimento federale dell'interno hanno postulato la reiezione del gravame.
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Con decreto 29 marzo 1978, aderendo ad una richiesta del ricorrente, il Giudice delegato ha ordinato una perizia sulla natura boschiva del fondo in questione, designando quale perito il dott. Ernst Krebs di Winterthur, ex ingegnere forestale del Cantone di Zurigo.
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Una delegazione del Tribunale federale ha effettuato un sopralluogo, in presenza delle parti, il 24 aprile 1978.
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Considerando in diritto: | |
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Fondandosi sulla competenza accordatagli dall'art. 50 cpv. 2 LVPF e concretando in pari tempo il precetto della conservazione dell'area boschiva, il Consiglio federale ha emanato, con il decreto del 25 agosto 1971, in vigore dal 1o settembre successivo, speciali direttive sul modo di trattare le domande di dissodamento; tali direttive, che il Tribunale federale ha più volte dichiarato conformi alla legge (v. DTF 103 Ib 58 /59 consid. 1), ![]() | 8 |
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a) Il fondo cui si riferisce la domanda litigiosa è tuttora ricoperto da 13 alberi (castagni, pioppi, robinie e platani), situati ai lati del terreno ove costeggiano il lago e, rispettivamente, la strada cantonale F.-M. Per il resto, invece, detto fondo è privo di vegetazione silvestre, anche se qua e là spuntano vecchie ceppaie semi-marce e bruciacchiate. Ora, secondo costante giurisprudenza, il fatto che la vegetazione silvestre sia stata abusivamente sradicata o tagliata non vale a far venir meno la natura boschiva di un terreno. In effetti, la protezione dei boschi esistenti, quale risulta dall'art. 31 LVPF, non è suscettibile d'esser limitata o soppressa per essere il soprassuolo arboreo trascurato o pregiudicato in conseguenza appunto del taglio di alberi, dell'incendio o di altri fattori; se cosi non fosse, infatti, si favorirebbe addirittura l'elusione abusiva ![]() | 10 |
Certo, il ricorrente contesta d'aver effettuato dissodamenti ed in particolare d'aver proceduto al taglio di piante, asserendo invece d'essersi sempre limitato a far ripulire il fondo da rovi, sterpaglie e legna secca onde evitare il pericolo d'inselvatichimento; tuttavia, la sua affermazione è ampiamente infirmata dalle risultanze della perizia e da quanto accertato in sede di sopralluogo. Il perito dott. Krebs ha potuto infatti stabilire, in base all'analisi delle ceppaie e delle piante esistenti, all'esame delle fotografie aeree della zona risalenti al 1945, 1958 e 1967, alle dichiarazioni delle autorità forestali cantonali e federali, nonché al controllo di diverse edizioni della cartina tipografica della regione, che il mappale del ricorrente era ancora ricoperto da bosco pochi anni or sono: detto terreno rientra pertanto nell'area boschiva protetta ai sensi dell'art. 31 LVPF, e la cui nozione è poi precisata dall'art. 1 OVPF.
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b) Irrilevante ai fini del giudizio è altresì il fatto che il ricorrente abbia comprato il fondo, descritto a registro fondiario quale "spiaggia", al prezzo di 70'000.- franchi, pagando poi le imposte fondiarie come se si trattasse di terreno edificabile; in effetti, tanto a norma di legge quanto in virtù di giurisprudenza, questa circostanza non intacca la natura boschiva di un fondo che può dunque esser ritenuto tale indipendentemente dal prezzo d'acquisto, dalle stime ufficiali e dalla designazione catastale (v. art. 1 OVPF; massima della sentenza 6 dicembre 1974, ric. Gianella, in Rep. 1977, pag. 48).
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D'altronde, se detto terreno non fosse ritenuto boscato, non si capirebbe perché il ricorrente - di professione giurista - abbia postulato proprio un permesso di dissodamento e non si sia limitato a chiedere una semplice decisione intesa a far accertare l'inesistenza dell'obbligo autorizzativo.
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3. Per le considerazioni che precedono, il dissodamento a scopo edilizio prospettato dal ricorrente potrebbe essere autorizzato ![]() | 14 |
In concreto, tuttavia, al cennato interesse pubblico si contrappone esclusivamente l'interesse finanziario e puramente privato del ricorrente a poter meglio sfruttare il proprio terreno, onde costruirvi un'opera che nemmeno può considerarsi ad ubicazione vincolata giusta l'art. 26 cpv. 3 OVPF (v. DTF DTF 99 Ib 195 consid. 5; sentenza 31 luglio 1975 in re Z., parzialmente pubblicata in RDAT 1977, n. 112, in part. pagg. 236/237; massima della sentenza 2 agosto 1974 in re F., Rep. 1977, pag. 57). Ora, per legge (art. 26 cpv. 3 OVPF) e prassi costante, un siffatto interesse non può esser considerato necessità preponderante, ragione più valida dell'interesse alla conservazione del bosco e, come tale, non può quindi giustificare dissodamento alcuno: di per sé inidoneo a compensare codesto interesse pubblico, esso non può infatti valere come determinante nella ponderazione da compiersi in virtù dell'art. 26 cpv. 1 OVPF (v. DTF 99 Ib 195 consid. 4; massima della sentenza 2 agosto 1974, ric. F., in Rep. 1977 pag. 57).
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D'altro canto, all'edificazione e quindi al previo dissodamento della particella litigiosa non s'oppone soltanto l'interesse pubblico alla tutela del bosco, ma anche quello, altrettanto preminente, volto alla protezione del paesaggio ed in particolare alla conservazione delle rive dei laghi (cfr. art. 26 cpv. 4 OVPF).
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4. Contrariamente a quanto preteso, il dott. X. non può neppure invocare con successo il principio della tutela della buona fede che, a determinate condizioni e a titolo eccezionale, può giustificare un dissodamento contrastante con le esigenze e le finalità della legislazione applicabile laddove appaia necessario proteggere il cittadino che ha riposto la sua fiducia in assicurazioni rilasciategli o in attitudini d'altra indole verso di lui assunte dall'autorità (v. DTF 98 Ib 504; DTF 99 Ib 101 /102; sentenza 30 settembre 1974, ric. Mozzi, in Rep. 1977, pag. 42). In primo luogo, infatti, il ricorrente ha acquistato il mappale litigioso già negli anni 50, senza basarsi, a quell'epoca, su assicurazioni vincolanti circa l'edificabilità e quindi la previa dissodabilità del medesimo, ottenute dall'autorità forestale (v. sentenza 28 luglio 1975 in re F., parzialmente pubblicata in RDAT 1977, n. 111, in part. pag. 233). In secondo ![]() | 17 |
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Il Tribunale federale pronuncia:
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