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39. Estratto della sentenza 21 settembre 1979 della II Corte di diritto pubblico nella causa F.D. contro Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico) | |
Regeste |
Anforderungen an die Begründung einer Steuerveranlagung (Art. 95 WStB und Art. 174 Abs. 1 des Steuergesetzes des Kantons Tessin vom 28. September 1976). |
2. Die Verwendung von Begründungen nach Computercode, welche an sich aus Gründen der Praktikabilität und Speditivität als zulässig erscheint, wird nach Art. 95 WStB und allgemeiner verfassungsrechtlich unter dem Gesichtspunkt des Art. 4 BV fragwürdig, sobald die Veranlagung wesentlich von der Steuererklärung abweicht oder neue Elemente und Steuerfaktoren enthält, von denen der Steuerpflichtige während der Veranlagungsverhandlungen keine Kenntnis hatte (E. 2 b). |
3. Wenn die Steuerbehörde, die aufgrund einer Gesetzesvorschrift eine Begründung geben muss, ihren Entscheid überhaupt nicht, irreführend oder ungenügend begründet, begeht sie eine formelle Rechtsverweigerung und verletzt eine wesentliche Verfahrensvorschrift (E. 2 a u. c). |
Revision einer endgültigen Steuerveranlagung wegen Verletzung einer wesentlichen Verfahrensvorschrift. |
1. Damit der Verfahrensmangel einen Revisionsgrund abgibt, muss der Mangel zu Folge haben, dass durch ihn selbst oder durch die Art und Weise oder den Inhalt seiner Eröffnung der Betroffene der Möglichkeit beraubt wird, ein ordentliches Rechtsmittel einzulegen, oder zumindest davon abgehalten wird, von diesem Gebrauch zu machen (E. 3 a u. c). |
2. Vorliegen des erwähnten Revisionsgrunds im konkreten Fall (E. 3 c). | |
Sachverhalt | |
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Nell'eseguire la tassazione per l'IDN 18o periodo e l'IC 1977/1978, l'autorità fiscale ha assunto i dati forniti dalla contribuente stessa, negando unicamente la deduzione per famiglia poiché la signora F. D. doveva esser considerata appunto come separata dal marito. Ai fini del calcolo dell'aliquota, l'ufficio di tassazione ha però aggiunto al reddito imponibile della ricorrente un presunto reddito di 12 000 franchi conseguito all'estero dal marito stesso; quale unica motivazione, esso ha fornito la cifra 32 che, secondo il corrispondente testo stampato a tergo del modulo di tassazione, significa:
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"aliquota(e) maggiorata(e), tenuto conto degli elementi non imponibili
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risp. nel Cantone o in Svizzera".
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La relativa decisione era notificata alla contribuente il 23 dicembre 1977, ed entro il termine utile di 30 giorni non veniva proposto alcun reclamo. Per contro, con lettera del 28 dicembre 1977, F. D. chiedeva di poter beneficiare d'una tassazione intermedia poiché, dal 1o giugno 1977, aveva dovuto assumere un lavoro a mezza giornata. L'istanza era tuttavia respinta dall'autorità fiscale con pronunzia del 2 gennaio 1978; anche quest'ultima decisione cresceva pacificamente in giudicato.
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Il 6 marzo 1978, dopo aver ricevuto le bollette di pagamento, la signora F. D. reagiva e postulava la revisione della tassazione. La domanda veniva correttamente indirizzata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (ACC), giusta gli art. 196 e segg. della nuova legge tributaria del 28 settembre 1976 (LT). La ricorrente adduceva in sostanza che la non chiara motivazione in codice fornita dall'autorità fiscale le aveva impedito di reclamare a suo tempo entro il normale termine d'impugnazione previsto dagli art. 99 DIN e 175 LT; soltanto in seguito, dopo aver assunto presso l'ufficio di tassazione i necessari schiarimenti, essa avrebbe infatti ![]() | 6 |
Con decisione 9 giugno 1978, l'autorità cantonale ha però respinto l'istanza di revisione, richiamando in proposito l'art. 196 cpv. 2 LT. Detta decisione era poi confermata su ricorso dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello (CDT) con sentenza del 4 settembre 1978, intimata il 15 settembre successivo.
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Contro la sentenza cantonale, F. D. si è aggravata con un unico atto al Tribunale federale, chiedendo in sostanza l'annullamento della decisione impugnata. La ricorrente contesta in primo luogo la reiezione della domanda di revisione da parte dell'ACC, sottolineando in particolare la carente motivazione riprodotta in casu dall'ufficio di tassazione.
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Considerando in diritto: | |
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Gli art. 95 DIN e 174 LT traducono dunque un principio generale dello Stato di diritto che, in linea di massima, esige appunto che i motivi d'una decisione siano resi noti all'interessato onde consentirgli di far uso con efficacia delle impugnazioni previste dalla legge. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto d'essere udito giusta l'art. 4 Cost., una motivazione può in effetti esser ritenuta sufficiente quando l'interessato è stato messo in condizione di rendersi ![]() ![]() | 11 |
b) Nel caso in esame, l'autorità fiscale ha tassato la ricorrente per l'IDN 19o periodo e l'IC 1977/1978 in base al reddito da essa stessa dichiarato, ma con un'aliquota maggiorata, tenendo conto d'un presunto reddito conseguito dal marito negli Stati Uniti; come giustificazione, l'autorità fiscale s'è limitata a fornire una motivazione in codice - la cifra 32 - che, secondo il corrispondente testo stampato a retro del modulo di tassazione, significa "aliquota(e) maggiorata(e), tenendo conto degli elementi non imponibili risp. nel Cantone o in Svizzera". Ora, partendo dall'innegabile dato di fatto che la ricorrente - come numerosi altri contribuenti - è un profano a cui le sottili disquisizioni giuridico-fiscali possono comunque sfuggire, è giocoforza concludere che la cifra 32 ed il relativo attergato non appaiono sufficienti nelle concrete circostanze a soddisfare il precetto d'una motivazione rispettosa dei postulati di uno Stato di diritto e conforme alle esigenze del diritto d'essere sentito. Ove si pensi che la ricorrente viveva di fatto separata dal marito, dal quale, malgrado l'obbligo sancito con decisione 25 gennaio 1971, non aveva mai ricevuto un qualsiasi contributo alimentare, nulla in realtà le permetteva di dedurre o quantomeno intuire che la detta aliquota era stata maggiorata sulla scorta di un presunto guadagno conseguito in America dal marito stesso. In realtà, limitandosi nel concreto caso alla cennata motivazione in codice, l'autorità fiscale ha trascurato l'elemento più importante per il calcolo dell'aliquota, e quindi dell'imposta, e non ha messo la ricorrente in condizione di individuare immediatamente la portata della decisione e capire le ragioni che formavano il substrato di codesta maggiorazione. In questo contesto, giova invero rilevare che se il ricorso alle cosiddette motivazioni codificate appare comprensibile e senz'altro accettabile soprattutto per ragioni di praticità e speditezza, esso diviene però di dubbia legittimità giusta l'art. 95 DIN ed in modo più generale di dubbia costituzionalità sotto il profilo dell'art. 4 Cost. non appena la tassazione si scosta sostanzialmente dalla dichiarazione o contiene nuovi fattori di cui il contribuente non ha avuto contezza durante le operazioni ![]() | 12 |
c) Ammessa la violazione dell'obbligo di motivare e, per conseguenza, la lesione delle essenziali norme di procedura (ASA 31, 523), resta quindi da esaminare se, nel concreto caso, tale vizio formale costituiva motivo di revisione della tassazione cresciuta in giudicato, in altre parole se l'ACC - poi protetta dalla CDT - ha legittimamente respinto la relativa domanda sottopostale dalla ricorrente il 6 marzo 1978.
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3. a) Il Tribunale federale, giudicando in materia di imposte federali, ha stabilito, appoggiandosi alla dottrina, che la revisione di una tassazione divenuta definitiva è ammissibile, anche in assenza di espressa disposizione di legge, quando la detta tassazione è stata eseguita in violazione di prescrizioni essenziali di procedura, quando l'autorità fiscale non ha tenuto conto di fatti importanti che risultavano dagli atti, o quando il contribuente allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti che non aveva potuto fornire nel corso della procedura ordinaria (DTF 103 Ib 88 consid. 1; DTF 98 Ia 572 /573 consid. 5b; DTF 75 I 310 /311; DTF 74 I 406 consid. 3; ASA 43, 251; 34, 150; KÄNZIG, Wehrsteuer, ad art. 126, n. 8, pag. 604; Ergänzungsband, ad art. 126, n. 8, pag. 249; MASSHARDT/GENDRE, ad art. 111, n. 11/12; GRISEL, Droit administratif suisse, pag. 215). Secondo la giurisprudenza, la detta revisione di tassazioni passate in giudicato è operata applicando per analogia gli art. 136 e 137 OG (ASA 34, 150 consid. 2; MASSHARDT/GENDRE, ibidem, n. 11, pag. 344; KÄNZIG, Ergänzungsband, pag. 249; cfr. anche DTF 103 Ib 89 consid. 2 ove la questione relativa ad un'applicazione analogica in materia di tributi federali dell'art. 66 PA è rimasta indecisa). Nel contempo, il Tribunale federale ha però precisato che l'istituto ![]() | 14 |
b) Come già osservato dal Tribunale federale, il legislatore ticinese è uno dei pochi che ha codificato, fra i motivi di revisione, anche quello della ![]() | 15 |
c) Nel caso in esame, la sussistenza d'un motivo di revisione che la contribuente non poteva ragionevolmente invocare nella normale procedura di reclamo e di ricorso può essere ammessa senza difficoltà. Come s'è visto al considerando precedente, la tassazione 23 dicembre 1977 era insufficientemente motivata ed era quindi inficiata da un vizio procedurale a norma di giurisprudenza e dell'art. 196 cpv. 1 lett. b LT. La semplice motivazione in codice fornita dall'autorità fiscale non ha permesso infatti alla ricorrente di accertare immediatamente la portata della decisione e di concretamente valutare la maggiorazione dell'aliquota (e quindi dell'imposta), ma ha invece provocato in essa una sicura confusione in punto ai fattori imponibili ed in particolare agli elementi posti dal fisco a fondamento della tassazione. Malgrado l'attenzione e la diligenza che le circostanze imponevano, non si poteva quindi ragionevolmente esigere che la ricorrente, poco pratica di questioni giuridiche e fiscali, facesse ![]() | 16 |
Se ne deve concludere che, proteggendo il giudizio negativo dell'ACC, la CDT ha violato, da un lato, il diritto federale, o meglio i principi stabiliti dalla giurisprudenza in merito alla revisione di tassazioni cresciute in giudicato, e, dall'altro, in modo manifesto, il diritto cantonale, cadendo per questo rispetto nell'arbitrio (cfr. DTF 102 Ia 4). Considerato infatti che, in materia di revisione per vizio procedurale d'una decisione fiscale divenuta definitiva, l'ordinamento giuridico e la prassi cantonale sono sostanzialmente identici a quelli federali, le stesse ragioni che rendono illegittima la decisione della CDT con riferimento all'imposta federale, la fanno apparire altrettanto insostenibile, e quindi arbitraria, anche per quel che attiene all'imposta cantonale (cfr. DTF 104 Ib 408 e rif.). Accogliendo il gravame 30 settembre 1978 della ricorrente, l'impugnata sentenza della CDT deve pertanto essere annullata sotto il duplice aspetto dell'IDN 19o periodo e dell'IC 1977/1978. La competente autorità cantonale dovrà quindi emanare una nuova decisione conforme ai considerandi dell'istanza federale (cfr. art. 114 cpv. 2 OG e, risp., DTF 103 Ia 230).
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Il Tribunale federale pronuncia:
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1. In quanto ricorso di diritto amministrativo, il gravame e accolto e la sentenza impugnata è annullata. La causa è rinviata per nuova decisione all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.
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