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60. Estratto della sentenza 7 ottobre 1981 della I Corte di diritto pubblico nella causa Carloni SA c. Emanuele Centonze SA, Stiftung für Personalfürsorge Reederi AG e Consiglio di Stato del Canton Ticino (ricorso di diritto amministrativo) | |
Regeste |
Gewässerverunreinigung; Haftungskonkurrenz bei mehreren Verursachern. Verwaltungsgerichtliches Verfahren. |
2. Hebt das Bundesgericht eine letztinstanzliche kantonale Verfügung wegen Verweigerung des rechtlichen Gehörs auf und weist es die Sache zur neuen Entscheidung an die kantonale Behörde zurück, so kann diese eine Partei im Vergleich zur aufgehobenen Verfügung stärker belasten (E. 2). |
3. Reformatio in peius der angefochtenen Verfügung (Art. 114 Abs. 1 OG); Fehlen der erforderlichen Voraussetzungen im vorliegenden Fall (E. 3). |
4. Unzulässigkeit der Anschlussbeschwerde im verwaltungsgerichtlichen Verfahren (E. 4). | |
Sachverhalt | |
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Dopo aver chiamato in causa la ditta Carloni, il Consiglio di Stato - con risoluzione del 19 settembre 1979 - ha parzialmente accolto il ricorso 24 maggio 1976 della ditta Centonze, ha riannullato il provvedimento del DOS ed ha attribuito la responsabilità amministrativa dell'incidente alla ditta Centonze in ragione del 50%, alla ditta Carloni in ragione del 40% e alla proprietaria dell'immobile in ragione del 10%. L'importo esatto dovuto ![]() | 2 |
Con tempestivo ricorso di diritto amministrativo, la ditta Carloni ha impugnato anche questa seconda risoluzione del Consiglio di Stato, chiedendo al Tribunale federale di annullarla. Il Governo del Cantone Ticino ha proposto la reiezione del gravame. La ditta Centonze ha invece postulato anch'essa l'annullamento della decisione querelata con conseguente accoglimento del suo ricorso sottoposto il 24 maggio 1976 al Consiglio di Stato. Da parte sua, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha chiesto addirittura che s'aggravi la responsabilità della ricorrente e che le si assegni in sostanza una quota superiore di partecipazione alle spese.
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Dai considerandi: | |
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2. Con la prima decisione, annullata dal Tribunale federale per violazione del diritto di essere sentito, il Consiglio di Stato ![]() | 5 |
a) Con la sentenza del 24 marzo 1979, il Tribunale federale ha annullato infatti l'intera decisione e non solo la parte della stessa riguardante la ditta Carloni (cfr. in senso analogo DTF 102 Ib 203 ove il detto Tribunale aveva annullato una risoluzione del Consiglio di Stato lucernese, rinviando gli atti per ulteriori accertamenti sulla responsabilità di un terzo non coinvolto inizialmente nel procedimento). Ne deve esser dedotto che, per principio e pur con eccezioni procedurali dipendenti da particolari eventi non ravvisabili in casu, l'ente pubblico ha il diritto al risarcimento di tutte le spese sopportate e fa valere questo diritto stabilendo un rapporto tra i vari responsabili della turbativa o della temuta turbativa.
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b) È evidente che il Consiglio di Stato, con la decisione impugnata, ha peggiorato la situazione della ditta ricorrente mettendole a carico il 40% delle spese, mentre in precedenza le aveva addossato soltanto un terzo delle stesse. Ci si può pertanto chiedere se, legittimamente, dopo la sentenza d'annullamento e rinvio da parte del Tribunale federale, un'istanza cantonale possa rendere una nuova decisione a pregiudizio dell'interessato.
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Il tema nei suoi aspetti generali può tuttavia rimanere aperto, dal momento che un reclamo per ritardata o denegata giustizia non ha effetto devolutivo e che l'annullamento della decisione ha luogo per motivi formali, senza che l'istanza di ricorso esamini l'aspetto materiale o sostanziale dei temi controversi (cfr. SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, pag. 205, n. 22.13). Ciò non impedisce pertanto all'istanza cantonale che ha piena cognizione - una volta ammessa come in concreto la parte all'esercizio del suo diritto di essere sentita - di rendere una nuova decisione, se del caso più onerosa rispetto alla precedente che è stata annullata.
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Anche questa domanda - negata l'esistenza dei presupposti legali per la "reformatio in pejus" - è irricevibile. Salvo eccezioni non date in concreto, la procedura del ricorso di diritto amministrativo non conosce infatti il ricorso adesivo: se del caso l'interessata avrebbe quindi dovuto ricorrere a titolo indipendente, rispettando i termini d'impugnazione previsti dall'art. 106 cpv. 1 OG (cfr. DTF 99 Ib 98 /99 consid. 1b).
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