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38. Estratto della sentenza 25 giugno 1982 della II Corte di diritto pubblico nella causa Rita S.A. c. Commissione di ricorso del Cantone Ticino per l'applicazione del DAFE (ricorso di diritto amministrativo) | |
Regeste |
Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland: Widerruf einer Auflage; Reinvestitionsverpflichtung. |
2. Art. 6 Abs. 5 Bst. a BewB: Die Auflage betreffend Wiederverwendung des Verkaufserlöses darf dem Veräusserer nur auferlegt werden, wenn der Erwerber einer Bewilligung gemäss Art. 6 Abs. 2 lit. d BewB bedarf und es sich um den Verkauf neu erstellter preisgünstiger Wohnungen handelt (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
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"a) L'acquirente può stabilire e aumentare le pigioni soltanto con il
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permesso dell'autorità cantonale competente a promuovere la costruzione di
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nuove abitazioni economiche.
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b) L'acquirente può alienare il fondo soltanto dopo un termine di
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almeno 10 anni e soltanto col permesso dell'autorità cantonale competente e
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a un prezzo che non causi un aumento delle pigioni moderate."
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Questa decisione è regolarmente passata in giudicato.
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"1. Il divieto di alienazione giusta l'art. 6 cpv. 5 lett. c DAFE
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(...) è revocato parzialmente con la vendita dello stabile con abitazioni
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economiche ad un soggetto di diritto svizzero.
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2. È imposto il seguente onere, da far menzionare d'ufficio a RF:
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onere di reinvestimento di cui all'art. 6 cpv. 5 lett. a DAFE per la
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costruzione di altre abitazioni economiche su un fondo attrezzato a sua
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disposizione."
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Insorta il 13 maggio 1981 alla Commissione cantonale di ricorso, la Rita S.A. ha postulato l'annullamento del nuovo onere. Il 16 giugno 1981 l'Autorità adita ha respinto il ricorso in quanto ricevibile, osservando che l'obbligo di reinvestimento incombeva tutt'al più alla Ritova Anstalt e non alla Rita S.A. A titolo sussidiario, e nel merito, l'autorità ha rilevato che l'onere avversato, tassativamente prescritto dall'art. 6 cpv. 5 lett. a DAFE, si legittimava in concreto anche nella prospettiva degli scopi perseguiti dalla legge.
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La Rita S.A. ha introdotto il 6 luglio 1981 un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Sostenendo come la legittimazione ricorsuale della società non potesse essere messa in dubbio, essa ha affermato che l'onere controverso non è suffragato da alcuna base legale e ha concluso, di conseguenza, per l'annullamento della pronuncia cantonale unitamente al dispositivo n. 2 della decisione di prima istanza. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.
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Considerando in diritto: | |
2. L'Autorità di prima istanza ha autorizzato la ricorrente ad alienare lo stabile di sua proprietà, revocando il precedente divieto ancorato all'art. 6 cpv. 5 lett. c DAFE. Né l'autorità cantonale abilitata a ricorrere né l'Ufficio federale di giustizia si sono aggravati contro tale sindacato (dispositivo n. 1 della decisione 8 maggio 1981), che ha così acquisito forza di cosa giudicata. La ricorrente precisa, da parte sua, di non contendere questo punto. Ne segue che il Tribunale federale non può vagliare la revoca del divieto, anche se essa consacra una violazione flagrante dell'art. 17 cpv. 4 OAFE. Detta norma prevede, invero, la ![]() | 19 |
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a) L'Autorità di prima istanza ha revocato il divieto d'alienazione, come si è visto, per il fatto che la ricorrente intendeva vendere la nota casa d'appartamenti a una società svizzera, non sottoposta all'esigenza di permessi d'acquisto nel senso dell'art. 6 cpv. 2 lett. d DAFE. Ma, proprio ![]() | 21 |
b) Stando alle indicazioni fornite dall'Ufficio federale di giustizia, la costruzione del ricordato stabile è terminata nell'ottobre 1976, ossia più di quattro anni prima dell'inoltro della domanda intesa alla revoca del divieto decennale d'alienazione. V'è da chiedersi se a quel momento potesse ancora farsi questione di "nuove abitazioni economiche" a norma dell'art. 6 cpv. 5 lett. a DAFE. Il problema può invero rimanere indeciso, dal momento che l'onere di reinvestimento cade per quanto si è spiegato al considerando che precede.
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