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47. Estratto della sentenza del 18 agosto 1982 della Corte di cassazione nella causa X. c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo) | |
Regeste |
Führerausweisentzug und Verwarnung nach Art. 16 Abs. 2 SVG; Verjährung. | |
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Il ricorrente assume che, in mancanza di una espressa disciplina nella LCS, si applicano a questi provvedimenti i termini di prescrizione contemplati dal codice penale. Tale tesi è infondata.
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a) Il Tribunale federale ha reiteratamente accertato che la revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento costituisce sia sotto il profilo formale che sotto quello materiale un provvedimento amministrativo. In DTF 96 I 772 esso ha rilevato che, pur essendo la revoca della licenza di condurre, ordinata in seguito ad un'infrazione in materia di circolazione, risentita in generale quale una pena dalla persona che ne è colpita, ciò non toglie che detta misura sia stata disciplinata dalla legge quale provvedimento amministrativo a carattere preventivo ed educativo. Se avesse voluto prevederla come pena, il legislatore l'avrebbe trattata non nel Titolo secondo, bensì nel Titolo quinto, né avrebbe espressamente stabilito la competenza delle autorità amministrative (art. 22 LCS). Anche altre misure amministrative possono essere risentite quali pene, ![]() | 3 |
Queste considerazioni, svolte dalla giurisprudenza in caso di revoca della licenza di condurre, possono essere riferite a maggior ragione all'ammonimento ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCS e dell'art. 31 cpv. 2 OAC, ossia a un provvedimento d'intensità meno incisiva e in cui l'aspetto della prevenzione speciale prevale anche fattualmente su quello afflittivo.
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b) In DTF 102 Ib 296 il Tribunale federale ha dichiarato illegittima la prassi seguita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, secondo cui non è più data esecuzione ad una revoca facoltativa della licenza di condurre a scopo di ammonimento quando sia trascorso più di un anno dall'infrazione che ha dato luogo al provvedimento e la condotta dell'agente abbia nel frattempo dimostrato che egli non necessita più di tale misura. L'annullamento di questa prassi è stato giustificato soprattutto con l'esigenza dell'uguaglianza di trattamento. Il Tribunale federale ha osservato al riguardo che non possono essere penalizzati conducenti che accettano la revoca della licenza di condurre senza impugnarla. Conducenti colpevoli d'infrazioni, che esauriscano sino all'ultima istanza tutti i rimedi giuridici a loro disposizione, potrebbero spesso procrastinare l'esecuzione del provvedimento fino a che sia decorso il termine considerato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia ai fini di una rinuncia all'esecuzione in caso di buona condotta del conducente durante lo stesso termine. Questo risultato può essere conseguito specialmente laddove le autorità amministrative sogliono ![]() | 5 |
c) Le considerazioni di cui sopra sono determinanti anche circa la questione di un'applicazione analogica delle norme del codice penale in materia di prescrizione. Ai sensi dell'art. 109 CP, l'azione penale concernente una contravvenzione si prescrive in un anno; la maggior parte delle infrazioni che danno luogo ad una revoca della licenza di condurre sono contravvenzioni. Giusta l'art. 72 n. 2 cpv. 2 CP, il termine della prescrizione assoluta dell'azione penale è, per le contravvenzioni, di due anni. Frequenti sono i casi in cui è opportuno che l'autorità amministrativa attenda l'esito del procedimento penale. Per il conducente intenzionato ad esaurire tutti i mezzi di ricorso non è difficile far maturare la prescrizione assoluta dell'azione penale. Dalla frequente necessità per l'autorità amministrativa di attendere la conclusione del procedimento penale discende che il termine biennale della prescrizione assoluta dell'azione penale non può essere applicato per analogia alla revoca della licenza di condurre o all'ammonimento suscettibile di preludere, in caso di nuova infrazione, alla revoca.
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Nel caso concreto non è necessario esaminare se altre ragioni esigano che la revoca della licenza o l'ammonimento siano soggetti ad un termine di prescrizione più lungo. Nella fattispecie è invero trascorso dall'infrazione un termine di poco più di due anni, che non può essere ritenuto eccessivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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