![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
28. Estratto della sentenza 23 marzo 1988 della I Corte di diritto pubblico nella causa X. c. Comune di Chiasso e Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo) | |
Regeste |
Art. 36 RPG und Art. 8 der Tessiner Vollzugsverordnung über provisorische Massnahmen im Bereiche der Raumplanung; Errichtung provisorischer Bauzonen. |
2. Auf Art. 36 Abs. 2 RPG beruhende Schutzmassnahmen können geändert werden: Eine solche Änderung muss jedoch die Natur, den Sinn und Zweck dieser Bestimmung berücksichtigen und darf nicht, wie im konkreten Fall, die künftige ordentliche Planung vorausnehmen oder ersetzen (E. 2b). |
Art. 24 RPG; Ausnahmebewilligung für die Errichtung eines Sportzentrums. |
Ist ein Sportzentrum mit Tennisplätzen, Gerätehaus, Fussballfeld und Parkplatz ein standortgebundenes Werk? Frage offengelassen, da der Bewilligungserteilung überwiegende Interessen gegenüberstehen: würde hier eine Ausnahmebewilligung erteilt, so würde die raumplanerische Ordnung, wie sie sich aus dem RPG und den kantonalen Normen ergibt, aus dem Gefüge gebracht und dem Sinn und Zweck von Art. 24 Abs. 1 RPG zuwidergehandelt (E. 3c). | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
In data 4 febbraio 1982 il Comune di Chiasso presentò una domanda di costruzione per la creazione su detto fondo di impianti sportivi (campi da tennis coperti e all'aperto, palazzina di servizio, due terreni per il calcio, posteggi); questo progetto fu poi riveduto ed il 7 settembre 1983 venne inoltrata una nuova domanda di costruzione. In precedenza, con lettera del 16 agosto 1983, il Municipio di Chiasso aveva richiesto al Dipartimento dell'ambiente una modifica del piano provvisorio delle zone ![]() | 2 |
Con decisione del 18 ottobre 1983 il Dipartimento dell'ambiente accolse tale richiesta. Per questa modifica non fu allestito alcun nuovo piano: ci si limitò a disegnare sull'esemplare esistente la nuova zona e non intervenne alcuna pubblicazione.
| 3 |
Il 28 novembre 1983 il Municipio di Chiasso accordò al Comune la licenza edilizia e respinse le opposizioni; dal canto suo, il Dipartimento delle pubbliche costruzioni già aveva concesso il 28 ottobre l'autorizzazione cantonale a costruire.
| 4 |
I signori X., proprietari di un fondo attiguo, ricorsero al Consiglio di Stato contro queste due decisioni. Il Governo respinse il gravame con risoluzione n. 1553 del 25 marzo 1986: esso ritenne legittima la modifica del piano delle zone provvisoriamente edificabili accordata dal Dipartimento dell'ambiente, e ineccepibili i permessi edilizi ordinari rilasciati dal Municipio e dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni.
| 5 |
I vicini soccombenti hanno impugnato la decisione del Consiglio di Stato con ricorso al Tribunale amministrativo, che lo ha respinto con sentenza del 13 giugno 1986. Esso ha ritenuto che - quand'anche la modifica della zona edificabile concessa dal Dipartimento dell'ambiente non fosse valida - il progettato centro sportivo dovrebbe esser autorizzato in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 LPT, perché di ubicazione vincolata e perché nessun interesse contrario e preponderante osta alla sua realizzazione.
| 6 |
I signori X. sono insorti contro la predetta sentenza con tempestivo ricorso di diritto amministrativo, chiedendo al Tribunale federale di annullarla unitamente alla risoluzione del Consiglio di Stato, alla licenza edilizia comunale e all'autorizzazione dipartimentale.
| 7 |
Il Tribunale amministrativo si è limitato in risposta a far riferimento alla propria decisione; il Consiglio di Stato e il Comune di Chiasso hanno concluso per la reiezione del ricorso; l'Ufficio federale della pianificazione del territorio (UPT) ne ha invece postulato l'accoglimento.
| 8 |
Considerato in diritto: | |
9 | |
![]() | 10 |
Con la decisione del 18 ottobre 1983 - anteriore alle autorizzazioni comunale e dipartimentale necessarie in virtù dell'art. 22 cpv. 1 LPT e della legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973 (LE, art. 39 segg., 45 segg.) - il Dipartimento dell'ambiente ha però modificato tale piano ed ha creato per il fondo n. 156 RFD una nuova zona edificabile a titolo provvisorio, destinata ad accogliere impianti ed edifici di interesse pubblico. Mentre il Governo ha ammesso senza esitare la legittimità d'una simile modifica ed il Tribunale amministrativo - ma solo di transenna, senza esame del fondamento delle censure ricorsuali - l'ha condivisa, i ricorrenti e l'UPT negano la validità di tale misura pianificatoria provvisionale per motivi di forma e per motivi di merito.
| 11 |
a) Le zone provvisoriamente edificabili istituite dal Dipartimento dell'ambiente in applicazione dell'art. 8 DEPT per i Comuni sprovvisti - come Chiasso - di un piano regolatore approvato e uniformato alle esigenze della legge edilizia (art. 7 DEPT), costituiscono ordinamenti pianificatori provvisionali. I Governi cantonali sono autorizzati e tenuti ad adottarli per evitare che, sino all'introduzione della normativa pianificatoria i cui principi sono stabiliti nella LPT - legge quadro - e che debbono essere completati, precisati ed attuati dai Cantoni (art. 36 cpv. 1 LPT), subentri un vuoto che potrebbe vanificare l'adempimento del mandato costituzionale enunciato dall'art. 22quater Cost. (DTF 110 Ib 139 segg. consid. 3 e riferimenti). Anche i piani provvisori del territorio edificabile emanati in virtù dell'art. 36 LPT costituiscono piani di utilizzazione ai sensi dell'art. 14 LPT: essi delimitano infatti, sia pur provvisoriamente, le zone edificabili, per riguardo segnatamente a quelle agricole. Come tali essi non possono essere sottratti all'obbligo di pubblicazione espressamente sancito dall'art. 33 cpv. 1 LPT. Altrettanto dicasi quanto all'obbligo imposto ai Cantoni di istituire almeno un rimedio di diritto contro i piani di utilizzazione, accompagnato dal divieto di limitare la legittimazione oltre quanto è previsto per il ricorso di ![]() | 12 |
Ora, è manifesto che in casu queste esigenze e garanzie, imposte dal diritto federale e ancorate in quello cantonale, non sono state rispettate: la modifica del piano della zona edificabile provvisoria ordinata dal Dipartimento dell'ambiente il 18 ottobre 1983 non è stata pubblicata, né di conseguenza sono state aperte le vie di ricorso imperativamente prescritte dal diritto federale. Contrariamente all'opinione del Consiglio di Stato, né la circostanza che la nuova zona appartenesse al Comune di Chiasso, né il fatto che l'edificabilità fosse limitata ad un certo tipo di impianti o costruzioni, poteva esimere l'autorità dall'osservanza del diritto federale. D'altra parte, non può esser accolto l'argomento adombrato nell'impugnata sentenza, per cui il Dipartimento dell'ambiente, modificando il piano vigente, avrebbe in sostanza già a quel momento accordato un permesso eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT. Infine, anche il riferimento che il Tribunale amministrativo fa, a tal proposito, alla sentenza 22 dicembre 1982 in re Ritter (DTF 108 Ia 295 segg.) è del tutto inconferente, come ancora si vedrà in appresso (consid. 3b). Ne consegue che, inficiata da un vizio formale essenziale, la decisione 18 ottobre 1983 del Dipartimento dell'ambiente e la modifica del piano che essa ha istituito sono colpite da nullità assoluta e non possono esplicare effetto alcuno (cfr. DTF DTF 104 Ia 176 /77 consid. 2c, DTF 98 Ia 571 /72 consid. 4; IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 40, pagg. 239, 242/43; KNAPP, Précis de droit administratif, II ediz., n. 565 segg.): le censure formali sollevate su codesto punto risultano pertanto fondate.
| 13 |
b) Anche le critiche di natura materiale mosse dai ricorrenti e dall'UPT alla controversa modifica del piano della zona edificabile provvisoria appaiono giustificate. Certo, il diritto federale (art. 36 cpv. 2 LPT) ![]() ![]() | 14 |
c) Si deve pertanto concludere, contrariamente all'opinione del Consiglio di Stato ed anche all'accenno fatto di transenna dal Tribunale amministrativo, che i controversi permessi - non concernendo manifestamente edifici agricoli - non potevano esser rilasciati in applicazione dell'art. 22 LPT, e che solo un permesso eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT poteva entrare in considerazione. (...)
| 15 |
16 | |
a) (Accertamento manifestamente incompleto degli elementi di fatto che possono essere di rilievo per il ricorso: decadenza del vincolo imposto al Tribunale federale dall'art. 105 cpv. 2 OG.)
| 17 |
b) (Per la soluzione del caso non giova il riferimento fatto dalle autorità cantonali e comunali alla sentenza apparsa in DTF 108 Ia 295 segg., tale sentenza essendo relativa ad una fattispecie del tutto diversa.)
| 18 |
c) Il rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT presuppone cumulativamente il verificarsi di due condizioni, l'una positiva e l'altra negativa (DTF 112 Ib 30 consid. 2d, 102 consid. 4, DTF 108 Ib 366 /67): un vincolo di ubicazione per i previsti edifici o impianti (lett. a) e l'assenza di preponderanti interessi contrari (lett. b). È perlomeno dubbio che la prima di queste due condizioni sia adempiuta, ed è comunque certo che la seconda non si verifica.
| 19 |
ca) La nozione di ubicazione vincolata ha carattere obiettivo. Occorre che l'edificio o l'impianto debbano essere realizzati fuori ![]() | 20 |
Nel caso in esame, per la realizzazione del progetto fuori dal territorio edificabile potrebbero invero invocarsi l'esigenza di superficie e l'opportunità di evitare determinate immissioni moleste per il vicinato. Ma, se ciò fosse riconosciuto, sarebbe unicamente comprovato un vincolo di ubicazione (negativo) di carattere generico, così come accade per gli impianti di estrazione di materiale (cave di ghiaia, sabbia, ecc.), che per ragioni evidenti sottostanno ad un vincolo generico (in questo caso positivo) di ubicazione. Non basta, per riconoscere come adempiuto il requisito richiesto dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT, la dimostrazione che, nella località prescelta, esiste il materiale da estrarre: ammettere ciò significherebbe infatti che autorizzazioni eccezionali dovrebbero esser rilasciate ovunque tale materiale esista, il che non può essere riconosciuto, ove non si vogliano vanificare gli obiettivi della pianificazione: occorre ancora rendere attendibile che nessun'altra alternativa ubicazione entri ragionevolmente in linea ![]() | 21 |
cb) La creazione di spazi ricreativi e di centri per il tempo libero - come l'impianto sportivo qui controverso - è menzionata fra i principi fondamentali che tutte le autorità incaricate di compiti pianificatori debbono osservare (art. 3 cpv. 1, cpv. 2 lett. d e cpv. 4 lett. b LPT). Per essi, come per gli altri principi fondamentali previsti nella legge, valgono le regole dell'informazione preventiva della popolazione locale (art. 4 cpv. 1 LPT) e dell'adeguata partecipazione di questa al processo pianificatorio (art. 4 cpv. 2 LPT). A questi obblighi fondamentali soggiacciono - insieme con la Confederazione - Cantoni e Comuni, che hanno l'obbligo di pianificare (art. 2 LPT). La legislazione ticinese soddisfa questi imperativi dettati dall'art. 22quater Cost. e specificati nella legge federale, che impone ai Cantoni di provvedere affinché i piani di utilizzazione siano elaborati in tempo utile e siano comunque presenti entro otto anni dall'entrata in vigore (art. 35 cpv. 1 lett. b LPT). Secondo l'art. 1 cpv. 1 LE i Comuni devono emanare regolamenti edilizi ed adottare piani regolatori; per quelli renitenti, i piani regolatori possono essere elaborati e posti in vigore dal Governo (art. 2 cpv. 2 e 4 LE). Il PR deve fra l'altro indicare i fondi da riservare ad attrezzature sociali d'interesse segnatamente locale, come i campi sportivi e le zone a verde o di svago (art. 16 lett. e LE). La procedura d'adozione dei piani regolatori da parte del Consiglio comunale o dell'Assemblea comunale (art. 18 cpv. 1 LE) rispetta il principio democratico; l'iter tra l'adozione e l'entrata in vigore, data con l'approvazione del Consiglio di Stato, è ![]() | 22 |
Questo assetto, che risulta dalla LPT e dalla LE, non costituisce soltanto un ordinamento giuridico: esso è altresì l'espressione di un eminente interesse pubblico - sancito dal legislatore cantonale e federale - a che la pianificazione del territorio si svolga nel rispetto di determinati principi. Ora, nel caso in esame, il ricorso all'autorizzazione eccezionale - rilasciata su istanza dello stesso titolare del potere pianificatorio locale per la creazione, su proprietà del Comune, di un centro sportivo comunale o ritenuto comunque d'interesse pubblico - sovverte l'ordinamento legale della pianificazione, lede un eminente interesse pubblico e snatura la funzione dell'art. 24 cpv. 1 LPT. Valgono - mutatis mutandis - gli argomenti che si sono svolti sopra circa l'illegalità del ricorso a misure di pianificazione provvisionale per eludere il processo pianificatorio normale, anticipandolo in dispregio delle regole che lo disciplinano: quanto è vietato attraverso l'adozione di ordinamenti pianificatori provvisionali, non può nemmeno essere realizzato con decisioni concrete, qual è il rilascio di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 cpv. 1 LPT al titolare stesso del potere pianificatorio locale. Queste autorizzazioni non sono destinate ad eludere, sotto pretesto di praticità, il precetto secondo cui le zone di utilizzazione debbono essere il frutto di una consapevole scelta politica e democratica (cfr. DFGP/UPT, Commento LPT, n. 19 all'art. 24).
| 23 |
cc) Da quanto sopra discende che il Tribunale amministrativo - convalidando la licenza edilizia comunale ed il permesso dipartimentale rilasciati in applicazione dell'art. 24 LPT, il quale non sarebbe entrato in linea di conto neppure per un progetto analogo presentato da privati - ha leso il diritto federale ed ha respinto a torto il gravame dei qui ricorrenti.
| 24 |
25 | |
26 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |