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35. Estratto della sentenza 10 giugno 1960 nella causa L. contro Confederazione svizzera. | |
Regeste |
Klage des im Dienst verunfallten Beamten gegen den Bund. |
2. Der Genugtuungsanspruch verjährt nach Art. 127 OR mit Ablauf von 10 Jahren (Erw. 7). |
3. Die in Art. 129 Abs. 2 KUVG vorgesehene Beschränkung der Haftung auf den Fall der groben Fahrlässigkeit gilt für den Genugtuungsanspruch nicht (Erw. 7). | |
Sachverhalt | |
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B.- Il 4 settembre 1956, L. ha convenuto la Confederazione (Amministrazione PTT) davanti al Tribunale federale come istanza unica ai sensi dell'art. 41 OG, chiedendo il risarcimento del danno economico non compensato dalla rendita e fr. 5000 per titolo di riparazione morale, nonchè l'interesse del 5% dal 10 ottobre 1950.
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Egli afferma che l'infortunio sarebbe stato causato da colpa grave degli organi PTT ed invoca gli art. 339 e 97 sgg. CO applicabili secondo l'art. 129 LAMI; invoca inoltre l'applicazione analogica degli art. 41 sgg. CO.
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Nella risposta, le PTT sostengono che l'applicazione sussidiaria del CO prevista dall'art. 129 LAMI si riferisce, per i pubblici funzionari, esclusivamente agli art. 41 sgg.; l'applicabilità dell'art. 339 CO sarebbe esclusa in virtù dell'art. 362 CO che rinvia il regolamento dei rapporti d'impiego dei funzionari federali al diritto pubblico della Confederazione. La posizione del funzionario in caso d'infortunio sarebbe d'altronde disciplinata dall'art. 59 del regolamento dei funzionari I.
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Considerando in diritto: | |
2. La legge federale 28 marzo 1905 sulla responsabilità civile di determinate imprese di trasporto pubbliche e private e delle poste (LResp. C), parzialmente abrogata dallo art. 128 num. 3 LAMI, si qualifica non solo perchè prevede la responsabilità causale dell'impresa, ma anche perchè consente, in deroga alla legge vigente fino al 10 gennaio 1959 sulla responsabilità delle autorità e dei funzionari federali, di convenire direttamente in giudizio la Confederazione per il risarcimento del danno, economico e morale, causato da pubblici funzionari o da organi di tali imprese nell'esercizio di pubbliche funzioni. L'azione diretta, prevista nell'art. 25, ora sostituito da norme delle leggi ![]() | 5 |
Entrata in vigore la LAMI, il relativo art. 128 escluse per i dipendenti delle aziende pubbliche, così come per quelli delle imprese private, la preesistente azione diretta contro il loro datore di lavoro, in considerazione del fatto che le prestazioni dell'assicurazione garantiscono, almeno parzialmente, il risarcimento dei danni economici causati da infortuni. Per la sussidiaria protezione degli interessi dei lavoratori, l'art. 129 LAMI rinvia nondimeno senza limitazioni al CO, per cui si applicano, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tanto le norme concernenti la responsabilità per atto illecito, quanto quelle relative al rapporto di lavoro (RU 59 II 430, 62 II 347, 68 II 292, 72 II 314, 430).
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La convenuta ammette che, di massima, i dipendenti delle poste possono convenire direttamente in giudizio la Confederazione invocando gli art. 41 ss. CO, ma contesta l'applicabilità dell'art. 339 CO, perchè le norme disciplinanti il contratto di lavoro sarebbero escluse dallo ordinamento del pubblico impiego, in virtù della riserva contenuta nell'art. 362 dello stesso CO. Ma tale ragionamento non è coerente, perchè se si dovesse ammettere la riserva di cui all'art. 362 non si vedrebbe per quale motivo non si dovrebbe tener conto anche di quella espressa nell'art. 61 cp. 1 CO concernente la deroga del diritto pubblico per le azioni contro la Confederazione fondate sugli art. 41 ss. CO. A questo riguardo, l'azione diretta contro la Confederazione è consentita solo nell'ambito della legge federale sulla responsabilità delle autorità e dei funzionari e quindi, nel testo di tale legge ora abrogato ma applicabile in concreto (15 novembre 1848), soltanto in via sussidiaria, qualora non risulti possibile il risarcimento nei confronti dei funzionari colpevoli (art. 3 cp. 3); ![]() | 7 |
Anche la tesi della convenuta, secondo cui l'azione di risarcimento danni, prima riconosciuta al funzionario delle PTT in virtù dei principi esposti nell'art. 339 CO, sarebbe ora sostituita dalle prestazioni previste all'art. 59 del regolamento dei funzionari I, non può essere condivisa, perchè lo StF non contiene alcuna norma abrogativa dello art. 129 cp. 1 LAMI, nè delle norme sulla responsabilità precedentemente applicabili e perchè le prestazioni di cui al citato art. 59 - di carattere eminentemente assistenziale - sono condizionate a presupposti di altra natura. Comunque incombe alla convenuta di dimostrare che tali prestazioni compensano integralmente il danno che l'attore ha subìto per gli stessi titoli. Ad ogni modo ciò non è possibile per quanto concerne il danno morale, perchè lo StF nulla prevede al riguardo.
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Ciò premesso, si deve concludere che gli art. 339 e relativi CO, applicabili in virtù dell'art. 129 cp. 1 LAMI, conferendo al funzionario delle Poste un'azione di risarcimento danni analoga a quella civile, costituiscono ![]() | 9 |
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La riparazione del torto morale può essere chiesta secondo l'art. 47 CO se riferita ad atto illecito, ma la citata disposizione è resa applicabile dall'art. 99 CO anche al danno morale causato in violazione di obblighi concernenti rapporti di lavoro. La presente azione, riferendosi a una norma di questa natura (art. 339 CO), non è prescritta perchè l'art. 99 CO rinvia alle disposizioni sulla responsabilità per atti illeciti soltanto per quanto concerne la misura della responsabilità; per quanto si riferisce all'esigibilità del risarcimento restano pertanto applicabili le norme sulla responsabilità derivante dal rapporto di lavoro, vale a dire, per la prescrizione, l'art. 127 CO (RU 55 II 37, 80 II 256 ss.).
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Come già esposto, la Confederazione deve rispondere per la responsabilità dei propri organi postali, a cui è imputabile la colpa per il danno subìto dall'attore, mentre a questi non incombe colpa alcuna.
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In concreto, la colpa imputabile agli organi delle PTT non è lieve, ma la questione di sapere se trattasi di colpa grave a'sensi dell'art. 129 cp. 2 LAMI può rimanere riservata, perchè la suesposta limitazione concerne solo il risarcimento del danno economico. Infatti questa limitazione è stata giustificata dal fatto che l'obbligo al risarcimento di tale danno è in gran parte sostituito dal pagamento dei premi e il diritto relativo dell'assicurato dalle prestazioni dell'Insai. La riparazione morale non essendo invece compresa nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, la limitazione suesposta non vi ha alcun riferimento, per cui è applicabile al riguardo la norma generale contenuta nell'art. 47 CO, secondo cui la riparazione morale è dovuta anche per colpa lieve (RU 72 II 314/15 consid. 2, 432/33 consid. 7).
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