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Regeste
L'art. 45 cpv. 1 CF garantisce ad ogni cittadino svizzero il diritto di prender domicilio in qualsivoglia luogo del territorio svizzero, quando possieda una fede di origine o altro corrispondente ricapito. Secondo la giurisprudenza, questo presupposto è adempiuto con la consegna di detto documento a richiesta dell'autorità competente. A tale principio fa eccezione il caso in cui il cittadino intenda risiedere o soggiornare in più luoghi. L'atto di origine, essendo unico, può essere richiesto in un sol luogo; l'autorità dell'altro luogo deve accontentarsi di un atto analogo: un certificato di domicilio o un attestato equivalente. Per stabilire in quale ufficio deve essere depositato l'atto d'origine è determinante il principio di priorità; per cui l'autorità del nuovo domicilio deve limitarsi ad esigere un attestato, da cui risulti che l'atto di origine è depositato presso l'autorità del domicilio precedentemente acquisito. Ciò non significa tuttavia che questo sia preminente sul secondo. La regola suesposta vale tanto nel caso che i rapporti dell'interessato con il luogo del primo domicilio permangano nella stessa intensità e che il secondo costituisca un mero domicilio accessorio (ad esempio: domicilio di lavoro), quanto nel caso in cui tale intensità di rapporti si trasferisca al luogo del secondo domicilio e il primo permanga quale semplice domicilio accessorio (RU 37 I 28, 48 I 168, 59 I 206). In entrambi i casi, l'autorità del nuovo domicilio può pretendere soltanto il deposito di un attestato da cui risulti che il certificato di origine resta depositato presso l'autorità di quello anteriore. Ne consegue che a chi, pur conservando il posto di lavoro, intende stabilire un nuovo domicilio in un comune diverso, l'autorità di quest'ultimo non può rifiutare il permesso per il motivo che l'interessato non produce l'atto d'origine. La giurisprudenza ha definito una siffatta esigenza, qual'è quella prevista all'art. 3 del decreto esecutivo ticinese 29 maggio 1959, inconciliabile con il diritto federale (RU 59 I 206), perchè l'art. 45 CF non prescrive che chiunque voglia prendere domicilio deve in ogni caso produrre l'atto di origine, ma lascia aperta la possibilità di produrre un altro "corrispondente ricapito". Tuttavia, la decisione sul domicilio di polizia (Niederlassung) non pregiudica il domicilio civile (Wohnsitz) e quindi il domicilio fiscale e neppure quello politico (Stimmrechtsdomizil), ma regola soltanto i rapporti di polizia fra il richiedente e le autorità del luogo del nuovo domicilio. Esso significa solo che alla residenza del medesimo non si oppone alcun ostacolo amministrativo. È quindi ben diverso dal domicilio civile a cui il Municipio di Lugano ha fatto riferimento nella risposta al ricorso.
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