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Informationen zum Dokument  BGE 92 I 173  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considerando in diritto:
3. Le decisioni che possono essere deferite al Tribunale federale ...
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28. Estratto della sentenza del 6 aprile 1966 della II. Corte civile nella causa Wagner contro Walch e Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
 
Regeste
 
Verwaltungsgerichtsbeschwerde in Grundbuchsachen.  
 
Sachverhalt
 
BGE 92 I, 173 (173)Nella procedura d'accertamento dei diritti reali per l'impianto del registro fondiario definitivo nel comune di Ronco s. Ascona, Bernardo e Margherita Wagner, proprietari delle particelle n.794 e 813, hanno notificato un diritto di passo pedonale a favore di entrambi i loro fondi e a carico del mappale n. 788, di cui era proprietario, all'epoca della notifica, Sereno Cattomio. Con decisione intimata il 7 dicembre 1964 al rappresentante dei notificanti e a Sereno Cattomio, il perito unico designato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino giusta gli art. 121 e 84 della legge generale ticinese sul registro fondiario del 2 febbraio 1933, ha ammesso la notifica e ordinato l'iscrizione a registro della BGE 92 I, 173 (174)servitù. Cattomio aveva però già venduto la part. n. 788 a Irmgard Walch, che non era stata informata della notifica formulata dai coniugi Wagner. Il perito, a sua volta, non fu avvertito dell.avvenuta vendita della part. n. 788 a Walch. La nuova proprietaria non ebbe tempestiva conoscenza della decisione del perito.
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Con risoluzione del 15 ottobre 1965 il Consiglio di Stato, accogliendo un'istanza di Walch che chiedeva d'essere reintegrata nel diritto di ricorrere contro la decisione del perito unico, ha invitato quest'ultimo ad intimare una copia della propria decisione al rappresentante della istante, con l'indicazione del nuovo termine di ricorso. L'autorità cantonale ha infatti accertato che a Walch non era stata offerta la possibilità di intervenire per la difesa dei suoi interessi, ed ha di conseguenza applicato per analogia l'art. 113 della legge cantonale sul registro fondiario.
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Contro questa risoluzione Bernardo e Margherita Wagner hanno interposto un tempestivo ricorso di diritto amministrativo ai sensi dell'art. 99 I lett. c OG. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale federale.
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Considerando in diritto:
 
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Giusta l'art. 956 cpv. 2 CC l'autorità cantonale di vigilanza in materia di registro fondiario decide i ricorsi contro la gestione degli ufficiali del registro e le contestazioni relative ai documenti o dichiarazioni prodotti o da prodursi, in quanto non sia prescritta l'azione giudiziaria. Sono queste le decisioni che possono essere deferite al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo (art. 956 cpv. 3 CC); con esse entrano pure in linea di conto le decisioni che l'autorità cantonale di vigilanza prende d'ufficio (cf. HOMBERGER, Kommentar, Art. 956 CC, N. 19). Ora, la decisione impugnata è stata pronunciata dal Consiglio di Stato che non è autorità di vigilanza in tale materia.
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BGE 92 I, 173 (175)D'altra parte, il ricorso previsto all'art. 956 cpv. 2 e 3 CC, e definito più particolareggiatamente negli art. 102-104 RRF, concerne la gestione ordinaria del registro fondiario. Nella fattispecie si tratta della procedura d'epurazione e d'accertamento dei diritti reali per l'impianto del registro fondiario definitivo; in tale procedura, anche se è l'ufficiale stesso del registro a prendere le decisioni di prima istanza, le autorità di ricorso sono costituite da una speciale Commissione (in concreto da un perito unico) e dal giudice ordinario. Non è previsto il ricorso all'autorità di vigilanza, nè i rimedi giuridici dell'art. 956 CC entrano qui in considerazione (cf. WESPI, Die Beschwerde in Grundbuchsachen, pag. 17-18; MUTZNER, Kommentar, Art. 43 tit. fin. CC, N. 6; FF, edizione tedesca, 1916, I, pag. 318).
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L'impugnata decisione del Consiglio di Stato poggia esplicitamente sull'applicazione per analogia di una disposizione relativa alla procedura d'accertamento (e precisamente l'art. 113 della legge cantonale sul registro fondiario). Manifestamente, il Consiglio di Stato ha preso la risoluzione impugnata nella sua veste d'autorità di nomina del perito unico, incaricato dell'esame e della decisione dei ricorsi interposti in sede di secondo bando. Il fatto che il Consiglio di Stato abbia seguito la proposta del Dipartimento cantonale di giustizia (e cioè dell'autorità di vigilanza sul registro fondiario), non modifica affatto la natura della risoluzione. Quest'ultima è fondata sulla considerazione che Irmgard Walch, la quale aveva acquistato la part. 788 nel corso della procedura d'accertamento e prima dell'entrata in vigore del registro fondiario federale, aveva diritto all'intimazione del giudizio del perito unico, perchè potesse intervenire a difendere i propri interessi. Contro una simile risoluzione, che non emana dall'autorità di vigilanza, nè si riferisce ad una delle materie indicate all'art. 956 cpv. 2 CC, il ricorso di diritto amministrativo ai sensi dell'art. 99 I lett. c OG è escluso.
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