BGE 92 I 181 | |||
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30. Sentenza del 23 marzo 1966 nella causa Cartiera di Locarno SA contro Verzasca SA | |
Regeste |
Vorzeitige Besitzeinweisung; Art. 76 EntG. |
Schätzungskommission über die vorläufige Besitzeinweisung als solche wie auch diejenigen über die Verpflichtung des Enteigners zur Sicherstellung oder zu Abschlagszahlungen sind endgültig. |
Die Weiterziehung ist daher ausgeschlossen, wenn die vorläufige Besitzeinweisung bewilligt oder verweigert worden ist, wie auch, wenn die Leistung einer Sicherheit oder einer Abschlagszahlung angeordnet oder abgelehnt worden ist. | |
1. Il Gran Consiglio del Cantone Ticino, con decreto del 3 dicembre 1959, ha concesso alla Verzasca SA di Lugano il diritto di utilizzare le acque della Verzasca e dei suoi affluenti per la durata di 80 anni. Esso le ha in pari tempo accordato il diritto d'espropriazione per l'acquisto dei diritti d'acqua che ostacolassero l'esecuzione del progetto. Tra i titolari di simili diritti figura la Cartiera di Locarno SA (Cartiera), con sede a Tenero. La procedura d'espropriazione di tali diritti fu dichiarata aperta il 6 febbraio 1963. Con decisione del 15 gennaio 1966 la Commissione federale di stima del VII circondario ha accolto l'istanza della Verzasca SA intesa a ottenere l'anticipata immissione in possesso dei diritti d'acqua della Cartiera e di numerosi altri espropriati. Essa ha però respinto la domanda della Cartiera intesa ad obbligare la Verzasca SA a prestarle una garanzia dell'importo di fr. 8 000 000.-- e a versarle acconti annuali di fr. 500 000.--. | |
Con un ricorso al Tribunale federale fondato sugli art. 87 e 63 della Legge federale sull'espropriazione la Cartiera di Locarno SA impugna questa decisione, chiedendone l'annullamento. Essa domanda inoltre che la Commissione federale di stima sia invitata a disporre, prima di prendere una deliberazione sull'anticipata immissione in possesso, la prestazione di una adeguata garanzia da parte della Verzasca SA, come pure il pagamento di acconti annuali, nel quadro delle richieste già formulate. La ricorrente rimprovera alla Commissione di avere respinto senza fondati motivi tali domande e critica l'opinione di quest'ultima, la quale ha ritenuto che rientrasse nel suo potere d'apprezzamento la facoltà di disporre o meno la prestazione di simili garanzie. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe commesso a questo riguardo un diniego di giustizia, in quanto l'art. 76 cpv. 2 LEspr. prescriverebbe in modo imperativo l'obbligo della Commissione di ordinare che vengano fornite garanzie e versati acconti, qualora l'espropriato lo richieda; il potere d'apprezzamento della Commissione si limiterebbe alla determinazione della congrua somma da prestare come garanzia o da versare come acconto. L'obiezione della precedente istanza, secondo cui l'ente espropriante è finanziariamente forte, tanto da essere sicuramente in grado di far fronte a tutti i suoi obblighi, è, a dire della ricorrente, illegale. Secondo l'art. 117 LEspr., infatti, soltanto la Confederazione, i Cantoni ed i Comuni sono dispensati dall'obbligo di fornire garanzie. La ricorrente rileva infine di avere concluso nel dicembre 1964 con l'espropriante una convenzione sull'anticipata immissione in possesso: secondo tale convenzione, decisoni e accordi sul progetto o sull'ulteriore adduzione dell'acqua avrebbero dovuto essere presi nel termine di sei mesi; nessuna decisione e nessun accordo sarebbero però intervenuti.
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Quest'ultima prescrizione si riferisce chiaramente ad entrambe le richieste di cui è fatta menzione nei due capoversi precedenti; pertanto nè le decisioni sull'anticipata immissione in possesso medesima, nè quelle sugli acconti o sulle garanzie da prestarsi in tale quadro sono suscettibili di appello. Questa regolamentazione giuridica poggia manifestamente sulla considerazione che simili decisioni sono provvisorie per natura, non pregiudicano il merito della causa nè quanto all'espropriazione nè quanto all'importo dell'indennità, e non mettono in pericolo nè danneggiano nel tempo gli interessi delle parti. Esse devono pertanto venire pronunciate, senza una lunga procedura, da un'unica istanza e crescere immediatamente in giudicato. La possibilità di ricorso è di conseguenza esclusa sia che l'anticipata immissione venga accordata o meno, sia che la prestazione di garanzia o il versamento di acconti vengano disposti oppure negati. Non si può eludere il disposto di questa norma invocando il diniego di giustizia e appoggiando il ricorso sugli art. 87 e 63 LEspr.
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Il ricorso per denegata giustizia di cui all'art. 87 LEspr. ha un carattere formale ed è ammesso quando la Commissione di stima o il suo Presidente non prendano una decisione cui sono tenuti oppure quando nel corso della procedura siano commessi vizi di forma che ledono determinati diritti delle parti (cfr. HESS, Das Enteignungsrecht des Bundes, Art. 87 N. 3). In concreto, tuttavia, l'autorità ha esaminato le richieste della ricorrente, pronunciandosi al riguardo in una decisione che è definitiva ai sensi dell'art. 76 cpv. 3 LEspr. Simile decisione non può di conseguenza essere impugnata, per diniego di giustizia materiale, in constrasto con la disposizione citata. Il presente gravame, nel quale la ricorrente critica l'interpretazione che la precedente istanza ha dato all'art. 76 cpv. 2 LEspr., è di conseguenza irricevibile.
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Il Tribunale federale pronuncia:
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