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Informationen zum Dokument  BGE 93 I 65  Materielle Begründung
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Regeste
1. Nel marzo del 1962 il Comune di Mendrisio aprì la procedura per l'espropriazione dei terreni necessari alla formazione del piazzale "Alla valle". L'espropriazione colpiva, tra le altre, anche la part. n. 2287 di Franco Ghioldi. Quest'ultimo non ha accettato l'indennità offerta dal Comune e, successivamente, è insorto anche contro l'indennità stabilita dalla Commissione distrettuale d'espropriazione. Mediante sentenza del 24 novembre 1966, il Tribunale cantonale delle espropriazioni, accogliendo parzialmente il gravame di Ghioldi, ha condannato il Comune di Mendrisio a versare all'espropriato un importo di Fr. 197 100.-- (pari a Fr. 300.-- il mq), a pagare parte delle spese giudiziarie e a rifondere all'espropriato le ripetibili di prima e di seconda istanza.
2. Giusta l'art. 88 OG, il diritto di ricorrere spetta ai privati ...
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8. Sentenza del 15 febbraio 1967 nella causa Comune di Mendrisio contro Ghioldi.
 
 
Regeste
 
Legitimation der Gemeinde zur staatsrechtlichen Beschwerde. Art. 88 OG.  
 
BGE 93 I, 65 (65)1. Nel marzo del 1962 il Comune di Mendrisio aprì la procedura per l'espropriazione dei terreni necessari alla formazione del piazzale "Alla valle". L'espropriazione colpiva, tra le altre, anche la part. n. 2287 di Franco Ghioldi. Quest'ultimo non ha accettato l'indennità offerta dal Comune e, successivamente, è insorto anche contro l'indennità stabilita dalla Commissione distrettuale d'espropriazione. Mediante sentenza del 24 novembre 1966, il Tribunale cantonale delle espropriazioni, accogliendo parzialmente il gravame di Ghioldi, ha condannato il Comune di Mendrisio a versare all'espropriato un importo di Fr. 197 100.-- (pari a Fr. 300.-- il mq), a pagare parte delle spese giudiziarie e a rifondere all'espropriato le ripetibili di prima e di seconda istanza.
 
Il Comune di Mendrisio impugna questo giudizio mediante un tempestivo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale; esso chiede l'annullamento della sentenza e il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuova decisione. Il ricorrente fa valere BGE 93 I, 65 (66)una violazione dell'art. 4 CF, che ravvisa nell'arbitraria applicazione delle norme della legge cantonale sull'espropriazione (e in particolare degli art. 40, 45, 46 e 71).
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2. Giusta l'art. 88 OG, il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. Il ricorso di diritto pubblico è un rimedio giuridico destinato a proteggere i titolari dei diritti costituzionali dagli abusi di potere di cui possono essere vittima. Lo Stato come tale, vale a dire nella sua qualità di detentore del potere pubblico, non può essere soggetto di diritti costituzionali; questi esistono precisamente contro di lui, destinati come sono a tutelare i privati dagli abusi di potere. Ne consegue che, quando l'ente pubblico interviene in questa sua qualità, non è legittimato ad impugnare con un ricorso di diritto pubblico una decisione resa contro di lui.
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La giurisprudenza riconosce tuttavia che il Comune, come detentore del pubblico potere, ha veste per interporre ricorso di diritto pubblico quando difende la propria autonomia o quando insorge contro decisioni che mettono in causa la sua esistenza o la consistenza del suo territorio. D'altra parte, l'ente pubblico ha qualità per interporre un ricorso di diritto pubblico quando si mette sul terreno del diritto privato ed entra in relazione con altri soggetti giuridici su un piede di uguaglianza (RU 74 I 52, 83 I 121/122 e 269, 87 I 214 consid. 2, 88 I 108, 89 I 111 e 206, 90 I 337).
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Nella fattispecie, il Comune non agisce per difendere la propria autonomia, nè, d'altra parte, la sentenza impugnata lo colpisce alla stregua di un privato.
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Nel procedimento d'espropriazione, la quale è accordata all'ente pubblico per compiere opere di interesse generale, il Cantone o il Comune intervengono nella veste di detentori del pubblico potere. Il rapporto giuridico tra loro e l'espropriato poggia sul diritto pubblico, e sull'obbligo che ne deriva per l'ente espropriante di risarcire all'espropriato il danno causato dall'espropriazione. Il Cantone, rispettivamente il Comune non cessano di agire come detentori del pubblico potere, quand'anche la indennità sia stabilita in una procedura in cui ente espropriante ed espropriato abbiano uguali diritti.
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L'ente pubblico non è pertanto legittimato ad impugnare con un ricorso di diritto pubblico per arbitraria violazione di norme BGE 93 I, 65 (67)cantonali il giudizio con cui l'autorità cantonale ha stabilito l'indennità d'espropriazione (cfr. BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 364/65). Ne consegue che il presente ricorso interposto dal Comune di Mendrisio è irricevibile.
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