BGE 129 I 337 | |||
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30. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa A. contro Comune di Medeglia, Consiglio di Stato e Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico) |
1A.18/2003 / 1P.65/2003 del 25 settembre 2003 | |
Regeste |
Art. 34 Abs. 3 RPG, Art. 49 BV, Art. 2 und 3 des Bundesgesetzes über die Fuss- und Wanderwege, Art. 5 und 7 des Tessiner Gesetzes über die Fuss- und Wanderwege; Festlegung von Fusswegen im kommunalen Nutzungsplan. |
Die Bundesgesetzgebung unterscheidet zwar zwischen Fusswegen und Wanderwegen, behandelt jedoch beide gemeinsam und in gleicher Weise. Art. 5 des kantonalen Gesetzes, der den Begriff des Fussweges weit umschreibt und auch die Verbindungswege zwischen Weilern, Majensässen und Alpgebäuden einbezieht, steht mit dem Bundesrecht nicht in Widerspruch (E. 3). |
Überprüfung des Wegverlaufs unter dem Gesichtswinkel des öffentlichen Interesses und der Verhältnismässigkeit (E. 4). | |
Sachverhalt | |
L'11 febbraio 1999 il Consiglio comunale di Medeglia ha adottato un nuovo piano regolatore; vi fa parte un piano dei sentieri che prevede, nel comprensorio dei monti, diversi percorsi, alcuni dei quali interessano, nel nucleo di Troggiano di Canedo, fondi di proprietà di A.: si tratta, in particolare, delle particelle n. x, y e z.
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Il proprietario è insorto dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino contestando i sentieri riguardanti i suoi fondi; rimproverava tra l'altro al Comune di aver ignorato l'esistenza di un sentiero più comodo e sicuro costruito da privati cittadini a monte di Troggiano.
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Con risoluzione dell'11 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e approvato il nuovo piano regolatore. Ha rilevato che l'Autorità comunale si era in sostanza limitata a riprendere nel piano dei sentieri una situazione già acquisita.
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Il Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino (TPT), adito dal proprietario, ne ha respinto il ricorso con sentenza del 12 dicembre 2002. Ha ritenuto i tracciati litigiosi d'interesse locale e rientranti quindi nelle competenze pianificatorie del Comune; ha inoltre considerato il provvedimento pianificatorio fondato su un sufficiente interesse pubblico e rispettoso del principio della proporzionalità.
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Il proprietario impugna questo giudizio con un ricorso di diritto pubblico e un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede con il primo di annullare la sentenza impugnata e con il secondo di annullare ogni tracciato pedonale sui suoi fondi.
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Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto amministrativo e ha respinto il ricorso di diritto pubblico.
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Dai considerandi: | |
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Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati con l'art. 5 PA, la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che avrebbero dovuto esserlo - sempre che non sia realizzata nessuna delle eccezioni previste agli art. 99 a 102 OG o nella legislazione speciale (DTF 128 I 46 consid. 1b e rinvii; DTF 125 II 10 consid. 2a; DTF 124 I 223 consid. 1a/aa, 231 consid. 1a; DTF 124 II 409 consid. 1a e 1d/dd). La decisione impugnata concerne tracciati pedonali fissati dall'Autorità comunale nell'ambito della revisione del piano regolatore. Secondo la disposizione speciale dell'art. 34 cpv. 3 LPT (RS 700), trattandosi di una contestazione riguardante un piano di utilizzazione (art. 14 LPT), è di principio dato solo il ricorso di diritto pubblico. La giurisprudenza del Tribunale federale ammette eccezionalmente il ricorso di diritto amministrativo contro un piano di utilizzazione quand'esso contenga, o avrebbe dovuto contenere, prescrizioni fondate sul diritto federale aventi le caratteristiche di una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, né sia realizzato un motivo di esclusione secondo gli art. 99 segg. OG (DTF 125 II 18 consid. 4c/cc pag. 25; DTF 123 II 88 consid. 1a, 289 consid. 1b e rinvii). Ciò si avvera segnatamente quando siano in discussione norme del diritto federale sulla protezione dell'ambiente e della natura direttamente applicabili e il piano riguardi un progetto concreto (DTF 123 II 231 consid. 2; DTF 121 II 72 consid. 1b).
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1.2 Le condizioni per ammettere eccezionalmente il ricorso di diritto amministrativo contro un piano regolatore non sono in concreto adempiute. La competenza della Confederazione riguardo ai sentieri e ai percorsi pedonali, analogamente alla sua competenza in materia di pianificazione del territorio (art. 75 Cost.), si limita all'emanazione di principi (art. 88 Cost.). La formulazione delle due norme costituzionali è simile e riprende sostanzialmente il diritto previgente (cfr. art. 37quater e art. 22quater vCost.; JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 1 segg. all'art. 88 Cost.; MARTIN LENDI, in: Kommentar zur Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, n. 2 all'art. 37quater vCost.).
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La legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS; RS 704), fondata sull'art. 37quater vCost., è quindi una legge quadro e lascia ai Cantoni la competenza riguardo alla pianificazione, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri e percorsi pedonali (LENDI, Kommentar, n. 3, 4 e 9 all'art. 37quater vCost.): essi allestiscono piani per le reti di percorsi pedonali e di sentieri esistenti o previsti (art. 4 cpv. 1 lett. a LPS), li rivedono periodicamente e, all'occorrenza, li modificano (art. 4 cpv. 1 lett. b LPS) e ne determinano gli effetti giuridici, disciplinandone la procedura d'allestimento e di modificazione (art. 4 cpv. 2 LPS); i Cantoni sono di principio autonomi nella pianificazione dei tracciati, che possono quindi essere compresi negli strumenti della pianificazione territoriale, come il piano regolatore comunale (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la LPS, del 26 settembre 1983, FF 1983 IV 1 segg., in particolare pag. 8/9; LENDI, Kommentar, n. 5 e n. 9 nota n. 5 all'art. 37quater vCost.; LENDI, in: Die schweizerische Bundesverfassung, Zurigo 2002, n. 9 all'art. 88 Cost.). D'altra parte, il mantenimento e la costruzione di vie ciclabili e pedonali rientrano nei principi pianificatori che le Autorità incaricate della pianificazione sono tenute a rispettare secondo l'art. 3 cpv. 3 lett. c LPT. La decisione impugnata, che non riguarda un caso di sostituzione di percorsi (cfr. art. 7 LPS, art. 88 cpv. 3 Cost.; sentenza 1A.44/1988 del 3 novembre 1988, consid. 4, parzialmente pubblicata in ZBl 91/1990 pag. 349 segg.), ma la fissazione dei loro tracciati nell'ambito della pianificazione territoriale, non è quindi fondata direttamente sul diritto federale, sicché è in concreto ammissibile solo il ricorso di diritto pubblico.
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1.3 Il ricorso di diritto pubblico è fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali del cittadino ed è stato presentato tempestivamente contro una decisione emanata da un'autorità cantonale d'ultima istanza: esso è di principio ricevibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 OG e 34 cpv. 3 LPT. La legittimazione del ricorrente, proprietario di particelle colpite dal provvedimento pianificatorio, è data secondo l'art. 88 OG (DTF 119 Ia 362 consid. 1a; cfr., in generale, DTF 127 III 41 consid. 2b; DTF 126 I 43 consid. 1a e rispettivi rinvii); egli non è però abilitato a criticare i tracciati stabiliti su fondi altrui e che non si ripercuotono sulle sue proprietà (DTF 119 Ia 362 consid. 1b). In quanto parte nella procedura cantonale, il ricorrente è legittimato a fare valere una pretesa violazione dei suoi diritti di parte dinanzi alla precedente istanza (DTF 129 II 297 consid. 2.3; DTF 126 I 81 consid. 3b).
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(...)
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3.2 Le proprietà del ricorrente sono ubicate nel comprensorio dei monti di Medeglia e destinate in gran parte a prato e pascolo sicché i tracciati pedonali che le interessano non ne pregiudicano in modo rilevante l'attuale utilizzazione. In tali circostanze, la restrizione della proprietà non sembra particolarmente grave e il Tribunale federale dovrebbe esaminare il diritto cantonale limitatamente all'arbitrio (DTF 126 I 213 consid. 3a; DTF 124 II 538 consid. 2a; DTF 115 Ia 363 consid. 2a). La questione può tuttavia rimanere indecisa visto che, come esposto qui di seguito, l'interpretazione da parte della Corte cantonale delle disposizioni cantonali applicate nella fattispecie regge anche di fronte a un libero esame.
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Secondo l'art. 5 LCPS i Comuni designano nei loro piani regolatori i percorsi pedonali, esistenti o previsti, che costituiscono la viabilità pedonale comunale (cpv. 1). Vi sono segnatamente fissati i percorsi pedonali che collegano i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi d'acquisto, le zone di ricreazione e di svago, le frazioni, i monti, gli alpeggi; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici (cpv. 2). I piani dei percorsi pedonali sono approvati secondo la procedura prevista per i piani regolatori comunali (cpv. 3). Contrariamente all'opinione del ricorrente, la nozione di "percorsi pedonali" ai sensi della citata disposizione non è limitata ai collegamenti all'interno delle località, ma comprende esplicitamente anche i tratti volti a congiungere i luoghi di svago, le frazioni, i monti e gli alpeggi. Certo, i tracciati che permettono di raggiungere aree ricreative e di svago sono inclusi anche nei "sentieri escursionistici", disciplinati dall'art. 7 LCPS, che comprendono inoltre i percorsi per raggiungere i siti panoramici, i monumenti, le installazioni turistiche, le capanne alpine e le fermate dei trasporti pubblici. Tuttavia, i collegamenti con frazioni, monti e alpeggi non sono chiaramente previsti in quest'ultima disposizione.
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Risulta dagli atti che, come ha del resto accertato la Corte cantonale, i tracciati litigiosi si inseriscono in una rete coerente di percorsi che congiungono l'abitato di Medeglia con i vari insediamenti sparsi sul territorio del Comune, e collegano nuclei tradizionali di montagna, tra cui quello di Troggiano, alpeggi e monti. In tali circostanze, considerato inoltre che i percorsi in discussione riprendono anche tracciati esistenti e di interesse storico, il TPT non ha violato l'art. 5 LCPS qualificandoli come "percorsi pedonali" e ritenendo la loro pianificazione di competenza del Comune (cfr. anche l'art. 28 cpv. 2 lett. p della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990, secondo cui le rappresentazioni grafiche del piano regolatore fissano in particolare anche le vie pedonali e i sentieri).
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Secondo la LPS, la nozione di "percorsi pedonali" si riferisce soprattutto ai collegamenti all'interno dei comprensori abitati, mentre quella di "sentieri" pone l'accento sui tracciati esterni alle località (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la LPS, pag. 8). Tuttavia, la distinzione tra i due tipi di tracciati ha un'importanza relativa, poiché entrambe le categorie sono trattate congiuntamente e allo stesso modo (AUBERT/MAHON, op. cit., n. 3 all'art. 88 Cost.; LENDI, Kommentar, n. 11 all'art. 37quater vCost.). Determinante dal profilo del diritto federale è il principio della rete dei collegamenti, segnatamente il perseguimento di un'unità funzionale dei tracciati all'interno e all'esterno delle località, come pure tra di esse (LENDI, Kommentar, n. 6 e 11 all'art. 37quater vCost.). Ora, la normativa ticinese rispetta senz'altro tali principi: essa disciplina infatti la pianificazione, la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione di reti comunicanti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici (art. 1 cpv. 1 LCPS) e prevede che Comuni e Cantoni coordinino le loro reti dei tracciati in funzione di tutte le altre attività d'incidenza territoriale e le armonizzino con i programmi e i piani della Confederazione e dei Cantoni nonché delle Regioni limitrofe (art. 3 LCPS). La LCPS tiene quindi conto dell'esigenza di costituire una rete comunicante di percorsi pedonali e di sentieri volta a realizzare un complesso di tracciati organico e coerente (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato concernente la LCPS, del 16 febbraio 1993, pag. 14). In tali circostanze, il fatto che l'art. 5 LCPS definisce in modo più ampio rispetto all'art. 2 LPS la nozione di percorsi pedonali, comprendendovi in particolare anche i collegamenti con le frazioni, i monti e gli alpeggi, non contrasta con gli obiettivi del diritto federale; la norma tiene semplicemente, ma correttamente, conto della situazione cantonale, segnatamente della presenza di tali insediamenti, talvolta anche pregevoli, sparsi sul territorio di numerosi Comuni e dell'esigenza di accedervi mediante tracciati adeguati.
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4.2 Che la pianificazione e la realizzazione di percorsi pedonali e di sentieri, peraltro esplicitamente prevista nei principi pianificatori della LPT (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. c LPT), rispondano di massima a un interesse pubblico è pacifico e non è contestato dal ricorrente. La circostanza secondo cui i tracciati litigiosi non verrebbero più utilizzati per l'economia alpestre e sarebbero attualmente poco frequentati non è decisiva. L'interesse pubblico a mantenerli come percorsi ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LCPS, vista la loro funzione di collegamento con le frazioni, i monti e gli alpeggi, oltre che con le zone di ricreazione e di svago, permane: e ciò anche se l'utilizzazione di questi percorsi può incentrarsi ora su aspetti più legati alla distensione, anch'essi comunque generalmente compresi nella regola del libero accesso a boschi, selve e pascoli secondo l'art. 699 cpv. 1 CC (cfr. DTF 106 Ib 47 consid. 4a; PIO CARONI, Einleitungstitel des Zivilgesetzbuches, Basilea 1996, pag. 99/100). Non va al riguardo disatteso che i tracciati litigiosi si snodano in buona parte all'interno di boschi, interessano una vasta zona (quella dei monti) cosparsa di edifici, ora in parte trasformati in residenze secondarie, e servono anche alpeggi e zone adatte all'agricoltura: il censurato disciplinamento della rete di percorsi nella zona dei monti poteva quindi rientrare nel novero delle concrete esigenze pianificatorie.
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D'altra parte, la Corte cantonale ha accertato che il sentiero attraverso il nucleo di Troggiano riprende il tracciato originale, lungo il quale si sono sviluppate le costruzioni: il percorso è interessante dal profilo storico, si snoda nella parte bassa attraverso una serie di rustici e continua più a monte su una scalinata in pietra delimitata da muri a secco e da un canale. Il fatto che sono disponibili anche percorsi alternativi, segnatamente quello a monte di Troggiano, non vanifica la fondatezza dei tracciati litigiosi, i quali tengono conto dell'importanza dell'attraversamento del nucleo facendo capo anche all'esistente lastricato comunale, dal quale in sostanza altri percorsi si dipartono, inserendosi coerentemente nella rete sentieristica. Per di più, la pianificazione in discussione è essenzialmente adattata alla situazione effettiva (DTF 123 I 175 consid. 3a pag. 182/183; DTF 121 I 245 consid. 6b) e garantisce un adeguato collegamento con monti e alpeggi presenti sul territorio di Medeglia. Trattandosi prevalentemente di sentieri attraverso pascoli e boschi, relativamente poco frequentati, essi comportano un pregiudizio contenuto per il ricorrente, sicché, nelle esposte condizioni, risulta certamente rispettato il principio della proporzionalità, il quale esige che le misure adottate dall'ente pubblico siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati (art. 36 cpv. 3 Cost.; DTF 128 II 340 consid. 4; DTF 125 I 209 consid. 10d/aa pag. 223, 441 consid. 3b).
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