![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
8. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa A. e llcc. contro Ministero pubblico della Confederazione e Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (ricorso) |
1S.10/2004 dell'11 novembre 2004 | |
Regeste |
Art. 33 Abs. 3 lit. a SGG; Unzulässigkeit der Beschwerde an das Bundesgericht gegen Anordnungen, die keine Zwangsmassnahmen darstellen, wie insbesondere der Ausschluss der Verteidigung von zwei Mitangeschuldigten durch denselben Anwalt. | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Con decisione del 28 luglio 2004, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), ritenuta la sussistenza di un rischio di collusione fra i due inquisiti e, pertanto, un rischio di inquinamento delle prove, nonché un possibile conflitto di interessi nella loro difesa, ha ingiunto ai legali di comunicargli, entro cinque giorni, quale imputato intendono patrocinare, prospettando l'eventuale nomina, se necessario, di difensori d'ufficio.
| 2 |
Contro questa decisione C. e gli avvocati A. e B. sono insorti dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Gli insorgenti hanno contestato l'asserito rischio di collusione e la limitazione, da parte del MPC, del diritto dell'imputato di scegliere liberamente il proprio patrocinatore e la strategia difensiva. Il provvedimento violerebbe inoltre il diritto dei legali al libero esercizio della professione, spettando, se del caso, esclusivamente a loro rinunciare al patrocinio di uno o di ambedue gli imputati in presenza di un eventuale conflitto di interessi. Il Presidente della Corte dei reclami penali ha negato l'effetto sospensivo ai gravami. L'avv. A. ha quindi optato per la difesa di D., mentre il patrocinio di C. è stato assunto dall'avv. E. che esercita la professione presso un altro studio legale. La Corte dei reclami penali, statuendo il 18 agosto 2004, ha respinto il ricorso.
| 3 |
C. e gli avvocati A. e B. impugnano questo giudizio con un ricorso al Tribunale federale.
| 4 |
Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso.
| 5 |
Dai considerandi: | |
Erwägung 1 | |
Erwägung 1.1 | |
1.2 Riguardo all'impugnabilità della decisione della Corte dei reclami penali i ricorrenti si limitano ad accennare, senza esprimersi ![]() | 6 |
7 | |
Nell'indicazione sui rimedi giuridici l'istanza precedente si è limitata a richiamare testualmente l'art. 33 cpv. 3 lett. a della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (LTPF; RS 173.71), secondo cui le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale; la procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 PP, applicabili per analogia.
| 8 |
Questa disciplina vale fino all'entrata in vigore della revisione totale dell'OG (art. 33 cpv. 3 LTPF).
| 9 |
10 | |
1.2.3 Il Tribunale federale, pronunciandosi sul mantenimento della detenzione preventiva, ha recentemente stabilito che il ricorso non era ammissibile nella misura in cui il ricorrente faceva valere d'essere stato privato del diritto di consultare l'incarto della procedura e ![]() | 11 |
12 | |
13 | |
D'altra parte, l'argomentazione dell'imputato, generica e incentrata del resto sul suo diritto di scegliere il proprio difensore, non si riferisce affatto alla sua detenzione o al mantenimento di quest'ultima. ![]() | 14 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |