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22. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa Ghiringhelli contro Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico) |
1C_130/2020 del 9 aprile 2021 | |
Regeste |
Art. 82 lit. c BGG, Art. 34 Abs. 2 BV; Art. 17 Abs. 3 des Gesetzes des Kantons Tessin über die politischen Rechte und Art. 10 Abs. 1 der dazugehörigen Verordnung. Grundsätze der Objektivität und Transparenz betreffend die in der Abstimmungsbotschaft enthaltenen Informationen zu einer kantonalen Volksinitiative. | |
Sachverhalt | |
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C. Avverso la decisione governativa del 3 febbraio 2020, e contro la proclamazione dei risultati della votazione, Giorgio Ghiringhelli presenta un ricorso in materia di diritto pubblico per violazione del diritto di voto. Chiede di annullare la decisione governativa, la proclamazione dei risultati, la votazione litigiosa e di rinviare la causa al Consiglio di Stato per convocare le assemblee dei Comuni per votare nuovamente sull'iniziativa. L'Esecutivo cantonale propone di respingere il ricorso, mentre il ricorrente si conferma nelle sue tesi e conclusioni.
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Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e annullato la decisione governativa impugnata, come pure la votazione cantonale del 9 febbraio 2020 e la proclamazione dei risultati.
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(riassunto)
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Dai considerandi: | |
Erwägung 4 | |
4.1 Spetta in primo luogo al diritto cantonale disciplinare il modo di informare i cittadini. In relazione al materiale di voto, l'art. 17 cpv. 3 della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP; RL 150.100) dispone ch'esso comprende le schede e i testi posti in votazione con le spiegazioni, le quali devono essere redatte in modo succinto e oggettivo. Riguardo all'opuscolo informativo, la normativa cantonale indica che il Consiglio di Stato redige un documento di presentazione degli oggetti posti in votazione con le spiegazioni (art. 10 cpv. 1 del regolamento del 5 giugno 2019 sull'esercizio dei diritti politici; REDP; RL 150.110): l'informazione dev'essere ![]() ![]() | 6 |
Nell'opuscolo informativo litigioso le ragioni addotte dal Governo e dal Parlamento per votare no all'iniziativa sono, oltre a quelle secondo cui si tratterebbe di una legge inutile, di un incentivo malsano alla giustizia privata e di un testo lacunoso, i due motivi seguenti, sui quali si incentrano le critiche del ricorrente:
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"Disparità di trattamento
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La legge proposta favorisce chi viene assolto o prosciolto in un contesto di legittima difesa rispetto a tutti gli altri casi di assoluzione e proscioglimento. Se ad esempio una persona viene processata e poi assolta in un contesto di violazione della Legge sulla circolazione stradale, non potrà beneficiare di quanto proposto dall'iniziativa. Si crea così una categoria privilegiata di persone assolte, ovvero coloro che commettono una fattispecie penalmente perseguibile per difendere sé stessi o terzi. La loro posizione diventa paradossalmente migliore persino rispetto a chi è accusato a torto di tali fatti - magari a seguito di una denuncia mendace o
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campata in aria - o risulta completamente estraneo. Per costoro vi saranno indennizzi decisamente meno generosi.
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Violazione del diritto federale
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Inoltre, l'iniziativa prevede una soluzione di rimborso delle spese che viola il diritto federale. Secondo quest'ultimo, i casi semplici e bagatellari, non sono rimborsati nemmeno in caso di assoluzione. L'iniziativa invece imporrebbe non solo che questi procedimenti vengano rimborsati dallo Stato, ma che lo siano integralmente e a qualsiasi tariffa. Non viene lasciato nessun margine di apprezzamento alle autorità. Con l'iniziativa, lo Stato si troverebbe a dover rimborsare anche tariffe superiori, privilegiando di nuovo le procedure in cui è riconosciuta la legittima difesa per rapporto ad altri tipi di assoluzione o abbandoni.
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Per queste ragioni, Governo e Parlamento raccomandano di votare NO all'iniziativa popolare."
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Conformemente all'art. 10 cpv. 5 REDP, il comitato promotore ha avuto la possibilità di illustrare perché votare sì all'iniziativa. Quest'ultimo non si è pronunciato sulla questione della violazione del diritto federale, esprimendosi nel modo seguente sull'altra:
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"Disparità di trattamento? NO!
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C'è chi sostiene che l'iniziativa vada respinta perché a suo dire creerebbe delle disparità di trattamento privilegiando i reati commessi per legittima difesa rispetto ad altri tipi di reato. ![]() | 16 |
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Riguardo alla parità di trattamento rileva che l'iniziativa si applicherebbe ad alcune fattispecie e non ad altre, motivo per cui sarebbe legittimo sostenere ch'essa tratta in modo diverso le persone ![]() ![]() | 20 |
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Certo, il Governo rileva che l'indicazione contenuta nell'opuscolo secondo cui "l'iniziativa prevede una soluzione di rimborso delle spese che viola il diritto federale" si riferirebbe soltanto ai casi semplici e bagatellari, i quali secondo il diritto federale, contrariamente a quanto previsto dall'iniziativa, non sarebbero rimborsati nemmeno in caso di assoluzione. Osserva poi che tali "perplessità" sono state espresse anche dal consulente giuridico del Gran Consiglio nel citato parere, il quale sosteneva una "possibile" disparità di trattamento rispetto ad altri imputati. Sostiene che la criticata formulazione si limiterebbe a indicare che in determinate situazioni si potrebbe manifestare un contrasto con il diritto federale.
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4.5.1 Per il cittadino medio, da una lettura oggettiva del contestato testo non risulta affatto una simile, differenziata e ponderata distinzione. La conclusione, in grassetto, indicata a margine del commento, ossia "violazione del diritto federale" è perentoria, univoca e inequivocabile. Per di più, nella prima frase del testo si ribadisce e si insiste sul fatto che l'iniziativa prevede una soluzione di rimborso delle spese "che viola il diritto federale". La formulazione litigiosa non lascia spazio ad alcuna interpretazione o differenziazione: l'iniziativa viola manifestamente e indiscutibilmente il diritto superiore. La pretesa, manifesta violazione del diritto federale non è stata tuttavia accertata né dal Consulente giuridico, né dal Parlamento. Ciononostante, nell'opuscolo informativo sia il Consiglio di Stato sia il Parlamento asseriscono che oltre a motivi di opportunità, ossia che si tratterebbe di una legge inutile, di un incentivo malsano alla giustizia privata e di un testo lacunoso, l'iniziativa viola la disparità di trattamento e il diritto federale, dando per assodate dette lesioni e concludendo che, per tali ragioni, raccomandano di votare no all'iniziativa. Una parte non trascurabile di cittadini poteva quindi essere ![]() ![]() | 24 |
La pretesa disparità di trattamento e, soprattutto, la violazione del diritto federale, non è stata esaminata compiutamente né accertata dal Gran Consiglio. Del resto, in tale ipotesi, esso avrebbe potuto se del caso esaminare e dibattere la possibilità di dichiarare, in tutto o in parte, irricevibile l'iniziativa, proponendo ad esempio di stralciare l'ultima frase dell'art. 1 "...ivi comprese le procedure per i casi bagatellari e per i casi semplici". In effetti, quando soltanto una parte dell'iniziativa risulti irricevibile, la parte restante può nondimeno mantenere, in quanto tale, la sua validità, qualora costituisca un insieme coerente, possa ancora corrispondere alla volontà degli iniziativisti e rispetti di per sé il diritto superiore ( DTF 142 I 216 consid. 3.3 e rinvii; sentenza 1C_157/2017 del 17 aprile 2018 consid. 2.4; RAMONA PEDRETTI, Die Vereinbarkeit von kantonalen Volksinitiativen mit höherrangigem Recht, ZBl 118/2017 pagg. 299 segg., pagg. 314 segg.; CAMILLA JACQUEMOUD, Le traitement "favorable" des initiatives populaires, ZBl, 8/2020 pagg. 407 segg., 414 segg.). Visto che l'iniziativa è volta al rimborso a tariffa piena dell'integralità di tutte le spese procedurali, e segnatamente quelle per l'onorario del difensore di fiducia, l'eventuale stralcio di un siffatto rimborso per i casi bagatellari, che di massima non comportano spese ingenti, non pareva essere escluso di primo acchito.
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Come peraltro rettamente rilevato nella decisione governativa impugnata, sia il consulente giuridico sia il Parlamento si sono limitati a sollevare alcune perplessità dell'iniziativa, sotto il profilo della disparità di trattamento e della conformità al diritto superiore, senza tuttavia trarne conclusioni perentorie e ancor meno accertare dette violazioni, date invece per certe nell'opuscolo informativo, influenzando quindi in maniera inammissibile i cittadini su punti per nulla marginali, ma decisivi della votazione. Certo, il Consiglio di Stato e il Parlamento potevano raccomandare di rifiutare l'iniziativa, ma non sulla base di un'informazione non oggettiva, in parte tendenziosa, in quanto non manifesta e non compiutamente esaminata né ritenuta da queste due autorità, sottacendo quindi degli elementi importanti per la formazione della volontà dei cittadini. Il Governo non ha infatti evidenziato le di per sé giustificate incertezze e obiezioni ![]() ![]() | 26 |
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Erwägung 5 | |
5.1 Quando il Tribunale federale accerta l'esistenza di irregolarità nell'ambito di una votazione, esso l'annulla soltanto qualora le stesse siano rilevanti e abbiano potuto influenzare l'esito dello scrutinio. In questi casi, il cittadino non deve dimostrare che il vizio ha avuto ripercussioni importanti sull'esito della votazione, essendo sufficiente che una siffatta conseguenza sia possibile, ciò che il Tribunale federale esamina, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie, liberamente. In tale contesto, esso considera in particolare l'ampiezza della differenza dei voti, la gravità del vizio accertato e la sua importanza nel quadro complessivo della votazione ( DTF 145 I 207 consid. 4.1, DTF 145 I 1 consid. 4.2; DTF 143 I 78 consid. 7.1). Nel caso in esame, come visto, l'iniziativa è stata respinta con 41'282 voti contrari (50.26 %) contro 40'856 (49.74 %) favorevoli, ossia una differenza di 426 voti. Considerata l'esigua differenza di voti, in concreto è senz'altro possibile che le censurate, assodate irregolarità potrebbero avere influenzato in maniera rilevante e decisiva la sorte della votazione, mutandone l'esito ( DTF 145 I 282 consid. 4.2 e rinvii; cfr. ![]() ![]() | 28 |
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In tale ambito il ricorrente insiste sul fatto che nel quadro di un dibattito televisivo un deputato del Gran Consiglio, relatore del rapporto commissionale di maggioranza, avrebbe sostenuto che, poiché secondo l'opuscolo informativo l'iniziativa è in contrasto con il diritto federale, un ricorso contro la relativa legge l'avrebbe fatta cadere. Certo, come rilevato dal Governo nelle osservazioni, si tratta dell'affermazione di una singola persona: essa riflette tuttavia anche l'opinione del cittadino medio, secondo cui in siffatte condizioni un voto favorevole all'iniziativa non avrebbe avuto un gran senso. Per di più, anche nella decisione governativa impugnata con la quale è stato respinto il reclamo, non si indica che le criticate, perentorie affermazioni non erano state accertate nell'ambito dei dibattimenti parlamentari, ciò che ha rafforzato l'impressione che si trattasse di certezze, e non soltanto di dubbi o perplessità, ledendo in tal modo il principio di obiettività (JACQUES DUBEY, Droits fondamentaux, vol. II, 2018, n. 5305 seg. pag. 1159).
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Nella risposta al ricorso, il Consiglio di Stato accenna, in maniera invero generica, al fatto che l'inoltro del reclamo sull'opuscolo è stato ripreso dai mass media, ciò che avrebbe permesso di riequilibrare l'informazione degli aventi diritto di voto. Ora, dagli stralci dei commenti di alcuni giornali ticinesi prodotti dall'Esecutivo cantonale si evince che, in sostanza, è stata semplicemente ripresa l'opinione espressa dal ricorrente nel reclamo, ciò che difficilmente poteva controbilanciare l'informazione ufficiale del Governo e del Parlamento, ribadita e rafforzata poi con la reiezione del reclamo.
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5.3 Occorre ricordare infatti che, contrariamente all'assunto governativo che cerca di sminuirne la portata, secondo la prassi, l'opuscolo informativo riveste una grande importanza nell'ambito della formazione della volontà dei cittadini (sentenza 1C_247/2018 / 1C_248/2018 del 12 marzo 2019 consid. 9.1): esso non costituisce inoltre una perizia giuridica, ma dev'essere comprensibile e accessibile anche ![]() ![]() | 32 |
Nella fattispecie occorre considerare inoltre che il Governo non sostiene che si era in presenza di un vasto e intenso dibattito pubblico sulla votazione, preceduto da una campagna coinvolgente numerosi e importanti gruppi di interesse, visto ch'essa si limitava in sostanza alle prese di posizione del ricorrente, primo promotore dell'iniziativa (sentenza 1C_632/2017, citata, consid. 7.1-7.5).
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Diverso sarebbe stato l'esito del gravame, qualora il Consiglio di Stato, come richiesto dal ricorrente nel reclamo, in applicazione dei principi di proporzionalità e di trasparenza, evitando in tal modo anche gli ingenti costi di ristampa dell'opuscolo informativo (sentenza 1C_349/2016, citata, consid. 8.2), avesse informato i cittadini attraverso un comunicato stampa, prima della votazione, che le ![]() ![]() | 35 |
Nella fattispecie, l'adozione di una cosiddetta decisione incitativa non entra in considerazione (art. 107 cpv. 2 LTF; cfr. al riguardo DTF 143 I 78 consid. 7.3; DTF 136 I 352 consid. 5.2; DTF 131 I 74 consid. 6.1). Non sono nemmeno realizzati gli estremi per limitarsi ad accertare formalmente solo una violazione dei diritti politici nei considerandi della presente sentenza, senza procedere all'annullamento della votazione litigiosa ( DTF 145 I 282 consid. 2.2.3 e rinvii; 175 consid. 6.2 e consid. 7.2 inedito; MAHON, loc. cit., n. 83 seg. pag. 1539 seg.). ![]() | 36 |
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