BGE 81 II 473 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
73. Sentenza 11 novembre 1955 della II Corte civile nella causa Intervisa SA e Visafin SA contro Visa SA, in liquidazione concordataria. | |
Regeste |
Streitwert bei einer Klage auf Anfechtung des Kollokationsplanes im Verfahren des Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung nach Art. 316 a ff. SchKG. | |
Sachverhalt | |
Con decreto 28 aprile 1955, il Pretore di Locarno-Città respingeva in ordine, siccome improponibili da parte di persona reclusa al Penitenziario cantonale e posta sotto tutela, due azioni di contestazione della graduatoria promosse da Henzi in qualità di amministratore delle società anonime Intervisa e Visafin contro la Visa S. A., in liquidazione concordataria. Adita con un'appellazione in via di ricorso, la Camera civile del Tribunale di appello confermava il giudizio pretoriale, con sentenza 8 luglio 1955.
| 1 |
Le società Intervisa e Visafin hanno interposto tempestivamente un ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo che la sentenza querelata sia annullata e che le autorità giudiziarie ticinesi siano indotte a provvedere alla regolare intimazione delle due petizioni di contestazione della graduatoria.
| 2 |
Considerando in diritto: | |
In virtù dell'art. 46 OG, nelle cause per diritti di carattere pecuniario diversi da quelli previsti all'art. 45 OG il ricorso per riforma è ricevibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 4000 franchi almeno. Trattandosi di cause di contestazione della graduatoria tendenti a far ammettere un credito, la giurisprudenza costante del Tribunale federale ha d'altro canto stabilito che il valore litigioso, almeno per il ricorso davanti al Tribunale federale, non è determinato dall'importo del credito, bensì da quello del dividendo massimo spettante a questo credito (RU 79 III 173; 65 III 30 e sentenze ivi citate). Questa regola, che è stata ammessa con esplicito riferimento alla procedura di fallimento, dev'essere ritenuta applicabile anche nel caso di una procedura di concordato con abbandono dell'attivo nel senso degli art. 316 a sgg. LEF, che nelle sue grandi linee corrisponde a quella di fallimento.
| 3 |
Ora, da un rapporto 7 novembre 1955 dell'Ufficio fallimenti di Locarno risulta che gli attivi da ripartire della Visa S. A. in liquidazione concordataria ascendono a 11 085 fr. 93, di cui 8099 fr. 43 per i creditori di V classe, e che i crediti di V classe ammontano a 325 169 fr. 27 e raggiungerebbero la somma di 373 002 fr. 97 se vi fossero inclusi il credito di 24 237 fr. della Visafin S. A. e quello di 23 596 fr. 70 dell'Intervisa S. A.
| 4 |
Calcolato in base a un'aliquota massima di riparto del 2,1%, il dividendo complessivo che spetterebbe alla Visafin S. A. per il suo credito nei confronti della Visa S. A. sarebbe dunque di soli 500 franchi in cifra tonda. Poichè il valore litigioso è in tali circostanze lungi dall' essere raggiunto, il ricorso della Visafin S. A. è irricevibile.
| 5 |
Il Tribunale federale pronuncia:
| 6 |
7 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |