![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
87. Sentenza 1o dicembre 1955 della II Corte civile nella causa Eredi Rusconi contro Fondazione pro asilo e ricreatorio di Montecarasso. | |
Regeste |
Kirchliche Stiftung. |
2. Gilt der Vorbehalt des öffentlichen kantonalen Rechtes in Art. 59 Abs. 1 ZGB auch für die kirchlichen Stiftungen? Frage offen gelassen (Erw. 1). |
3. Abschluss eines Kaufvertrages über ein Grundstück und Erwirkung des den Eigentumsübergang betreffenden Grundbucheintrages für eine Stiftung namens deren Promotoren, die irrtümlicherweise eine bereits errichtete Stiftung als vorhanden annehmen. Gültigwerden beider Rechtsakte mit dem - stufenweise erfolgten - Zustandekommen der dafür notwendigen Rechtspersönlichkeit der Stiftung (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
![]() ![]() | 1 |
Anche dopo la stipulazione del contratto di compravendita gli eredi Rusconi rimanevano in possesso e godimento di una cantina posta sotto il piano terreno degli stabili. Alla richiesta della fondazione di consegnare la detta cantina, essi opponevano un rifiuto.
| 2 |
B.- Il 10 ottobre 1953, la Fondazione pro asilo e ricreatorio di Montecarasso conveniva gli eredi Rusconi davanti alla Pretura di Bellinzona, chiedendo che all'attrice fosse riconosciuto il godimento della cantina abusivamente occupata dai convenuti e che per quest'occupazione essi fossero condannati a pagarle un canone di locazione annuo di 100 fr. a partire dalla data della petizione.
| 3 |
I convenuti proponevano la reiezione del gravame, adducendo tra l'altro che la fondazione non aveva conseguito il diritto alla personalità giuridica e che il contratto di compravendita era infirmato da nullità.
| 4 |
Mediante sentenza 4 marzo 1955 il Pretore riconosceva all'attrice il godimento della cantina, ingiungeva ai convenuti di farne consegna entro 30 giorni, ma non assegnava alcuna indennità a titolo di locazione.
| 5 |
I convenuti adivano la Camera civile del Tribunale d'appello che, con sentenza 5 luglio 1955, confermava il giudizio pretoriale.
| 6 |
C.- Gli eredi Rusconi si sono aggravati al Tribunale federale, chiedendo che in riforma della sentenza cantonale la petizione di causa sia integralmente respinta.
| 7 |
8 | |
Considerando in diritto: | |
9 | |
L'acquisto della personalità giuridica non è subordinato, per le fondazioni ecclesiastiche, all'iscrizione nel registro di commercio (art. 52 cp. 2 CC). Ne convengono anche i convenuti, i quali contestano però tale carattere alla fondazione attrice. Giusta l'accezione data al termine "ecclesiastico" dal legislatore civile, ha questo carattere non solo la fondazione che persegua uno scopo proprio della Chiesa, bensì anche quella il cui scopo, ancorchè non chiesastico, diventi tale per il fatto che dev'essere conseguito attraverso l'esercizio d'una determinata credenza religiosa o l'esecuzione d'un compito di assistenza spirituale (cf. EGGER, nota 2 all'art. 87 CC; LAMPERT, Die kirchlichen Stiftungen, Anstalten und Körperschaften, p. 132). Dall'atto costitutivo 14 novembre 1950 risulta che la fondazione attrice si propone di dotare la parrocchia di Montecarasso di un'istituzione destinata, in primo luogo, a migliorare la formazione cristiana della gioventù, in secondo luogo e in quanto possibile, a servire come asilo per l'infanzia (cf. disposizione n. 2). Scopo della fondazione è adunque l'istruzione e l'educazione, attività che pur non avendo in sè carattere ecclesiastico rientrano in quelle ![]() | 10 |
A mente dei convenuti, anche se avesse carattere ecclesiastico la fondazione attrice non avrebbe acquistato la personalità giuridica. Essi avvertono che le fondazioni ecclesiastiche non sono dispensate dall'ossequiare le disposizioni di diritto pubblico cantonale, riservate espressamente dall'art. 59 cp. 1 CC per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o ecclesiastico. Nel quadro di questa riserva l'art. 9 della legge cantonale 28 gennaio 1886 sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici, ripreso sostanzialmente dall'art. 35 della legge ticinese di applicazione e complemento del CC, prevede che le fondazioni ecclesiastiche hanno la personalità giuridica e l'esercizio dei diritti civili in conformità della relativa legislazione particolare, e cioè del diritto canonico. Sennonchè, i promotori avrebbero inteso - sempre secondo i convenuti - creare una fondazione a'sensi dell'art. 80 CC e per questo motivo avrebbero rinunciato all'erezione canonica. Ma essi disattendono che anche le fondazioni ecclesiastiche soggiacciono in massima alla disciplina degli art. 80 sgg. CC (l'art. 87 le menziona espressamente) e la loro affermazione, secondo cui i promotori non si sarebbero preoccupati dell'erezione canonica, è in aperto contrasto con il contenuto dell'istrumento notarile, che dichiara il rescritto vescovile da loro ottenuto già in data 19 settembre ![]() | 11 |
Alla fondazione attrice deve quindi essere riconosciuta personalità giuridica e nel contempo veste attiva.
| 12 |
13 | |
È pacifico che sotto la denominazione di Fondazione pro asilo e ricreatorio di Montecarasso si concretava, già al momento della stipulazione del contratto litigioso, un gruppo di persone organizzato per raggiungere gli scopi che dovevano poi diventare quelli della costituenda fondazione. In mancanza di statuti scritti, la Corte d'appello ha ritenuto che la collettività non aveva il carattere di una associazione ma, in virtù dell'art. 62 CC, quello di una società semplice. Difatto, anche se nei promotori era radicata l'erronea convinzione di acquistare per una fondazione giuridicamente già esistente, essi costituivano ciò nondimeno un gruppo di persone riunite per conseguire con ![]() | 14 |
Dissentono i convenuti, i quali osservano che nel corso della sua movimentata esistenza l'attrice ha sempre presentato i caratteri tipici della fondazione e non dell'associazione o di altra unione personale. Essi si azzardano a sostenere che all'origine della fondazione sta una donazione sub modo alla parrocchia di Montecarasso; che a tutt'oggi, in ogni caso fino al 1950, solo la parrocchia - e non la fondazione di carattere fiduciario o dipendente - avrebbe potuto validamente acquistare diritti o contrarre obbligazioni. La loro tesi, per vero assai temeraria, non può essere esaminata già perchè i fatti su cui poggia sono nuovi e non potevano quindi essere addotti in sede federale.
| 15 |
Siccome i promotori della fondazione erano uniti nel vincolo della società semplice, occorre stabilire quali siano le conseguenze giuridiche del fatto che tanto nel contratto di compravendita quanto nell'iscrizione del trapasso immobiliare a registro fondiario figura quale parte contraente non la società semplice (o i suoi membri), ma la fondazione non ancora validamente eretta. È ovvio che il contratto stipulato da un soggetto giuridicamente inesistente è nullo, o meglio è negozio non compiuto. La perfezione del contratto presuppone che i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà, il che non è possibile ad un soggetto che non goda ancora della personalità e capacità giuridica. Del tutto diversa è però la fattispecie: la volontà negoziale è stata effettivamente manifestata da persone fisiche capaci di agire - i promotori -, ancorchè in nome della fondazione che erroneamente ritenevano già costituita. Questa premessa si è realizzata nel novembre 1950 all'atto in cui la fondazione ha conseguito il diritto alla personalità, con la conseguenza ![]() | 16 |
Del resto, indipendentemente da queste considerazioni, l'eccezione di nullità non potrebbe essere protetta anche perchè costituisce un manifesto abuso del proprio diritto (art. 2 cp. 2 CC). Sarebbe contrario al principio della buona fede negli affari ammettere che il negozio di compravendita, adempito da entrambi i contraenti, e l'avvenuta iscrizione ![]() | 17 |
18 | |
Il Tribunale federale pronuncia:
| 19 |
20 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |