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76. Estratto dalla sentenza 5 ottobre 1956 della II Corte civile nella causa Maier contro Sarmenti. | |
Regeste |
Vaterschaftsklage auf Vermögensleistungen, angehoben von Mutter und Kind deutscher Nationalität, mit Wohnsitz in der Schweiz im Zeitpunkt der Geburt, gegen einen um die Zeit der Empfängnis in Italien wohnhaft gewesenen italienischen Staatsbürger. |
b) Anwendbarkeit des im Gebiete des örtlich zuständigen Richters geltenden materiellen Rechtes. Änderung der Rechtsprechung (Erw. 3 lit. b). | |
Sachverhalt | |
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Con petizione 20 dicembre 1954 madre e figlia convennero Guido Sarmenti davanti alla Pretura di Locarno-Campagna, chiedendo ch'egli fosse dichiarato padre naturale della bambina Susanne e condannato a pagarle una pensione alimentare di 100 fr. al mese dal 23 dicembre 1953 fino a quando avrà compiuto gli anni diciotto, come pure a rifondere alla madre la somma di 1430 fr. per spese di parto e mantenimento. A sostegno del gravame la madre adduceva di aver conosciuto il convenuto ad Adelboden, nell'albergo dove ella lavorava come cuoca ed egli come portiere; di aver avuto con lui rapporti sessuali durante i mesi di febbraio e marzo 1953, l'ultima volta il 12 di quel mese, poco prima del suo ritorno in Italia.
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Con sentenza 7 ottobre 1955 il Pretore riconobbe Guido Sarmenti padre naturale della bambina Susanne e lo condannò a pagare alla figlia la pensione alimentare nell'importo chiesto ed alla madre la somma ridotta di 1253 fr. per spese di parto e mantenimento.
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B.- Il convenuto si aggravò alla Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che, con sentenza 6 giugno 1956, annullò il giudizio pretoriale e respinse integralmente le domande di petizione in applicazione del diritto italiano.
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C.- Contro questa sentenza Elfriede e Susanne Maier hanno interposto ricorso per riforma al Tribunale federale. Le ricorrenti concludono chiedendo che il convenuto sia dichiarato padre naturale della bambina Susanne e condannato a corrispondere a madre e figlia le prestazioni loro riconosciute dal giudizio pretoriale.
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Il convenuto ha proposto la reiezione del ricorso.
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Considerando in diritto: | |
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a) Le attrici contestano che il domicilio del convenuto in Italia sia pacifico, adducendo che si tratta d'una svista manifesta (art. 55 cp. 1 lett. d OG). Ma, indipendentemente dalla portata che possa essere attribuita alle allegazioni di petizione, gli accertamenti di fatto della Corte cantonale, ![]() | 11 |
b) In tema d'azione di paternità ordinaria (senza effetti di stato civile) promossa contro uno straniero domiciliato all'estero la giurisprudenza del Tribunale federale ha dapprima fatto capo, tanto per il foro, quanto per la legge applicabile, all'art. 2 della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dimoranti (LR). Ha difatto ritenuto che tale disposto fa coincidere il quesito del diritto materiale applicabile con quello della giurisdizione, che dalla sottomissione al foro del domicilio deriva anche l'assoggettamento al diritto materiale del luogo di domicilio, che, siccome di una sottomissione ad un foro può essere parola soltanto per il convenuto, ne consegue necessariamente che laddove un'obbligazione unilaterale del convenuto collegata in forza della legge ad un fatto determinato costituisce l'oggetto della contestazione, decisivo per la determinazione del diritto applicabile è pure il suo domicilio e non quello della parte attrice (RU 45 II 507). Per la prima volta nella sentenza RU 77 II 120/121, il Tribunale federale ha statuito, unicamente in materia di giurisdizione, che detta legge sui rapporti di diritto civile non era applicabile nella fattispecie (convenuto francese domiciliato in Francia), poichè, secondo l'art. 32, essa concerne soltanto gli stranieri domiciliati in Svizzera. In mancanza ![]() | 12 |
Ammessa l'inapplicabilità dell'art. 2 LR quando lo straniero contro il quale è diretta l'azione di paternità è domiciliato all'estero non si vede perchè questo disposto dovrebbe essere abbandonato per la questione della competenza giurisdizionale e non per quella della legge applicabile. D'altra parte, le ragioni addotte nella sentenza RU 77 II 120/121 militano per il riferimento all'art. 312 CC non soltanto agli effetti della determinazione del foro ma anche della legge materiale. Basti rilevare a questo proposito che l'intento del legislatore di accordare alla madre svizzera o straniera il beneficio d'un foro in Svizzera, purchè vi fosse domiciliata al tempo della nascita, è in molti casi reso vano nei suoi effetti pratici con l'assoggettamento dell'azione di paternità ordinaria al diritto materiale straniero. La concessione del foro al domicilio svizzero della madre al momento della nascita è stata manifestamente dettata dalla preoccupazione d'impedire che, trasferendosi o tornando all'estero dopo il concepimento, il presunto padre potesse sottrarsi all'azione di paternità (RU 51 I 106). In mancanza d'una norma di collisione esplicita non si vede perchè, trattandosi di un'azione di paternità di carattere meramente pecuniario, la legge nazionale dovrebbe cedere il passo ad una legge straniera meno favorevole alla filiazione naturale. Si giustifica pertanto di assoggettare un'azione quale l'attuale al diritto materiale che vige al luogo del giudice competente per territorio, vale a dire al diritto svizzero.
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La sentenza prolata dal giudice del domicilio svizzero ![]() | 14 |
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La causa deve quindi esserle rinviata per nuovo giudizio.
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Il Tribunale federale pronuncia:
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