BGE 91 II 52 | |||
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6. Sentenza 25 marzo 1965 della II Corte civile nella causa Spiess contro Hutterli. | |
Regeste |
Berufung. Begriff der Zivilrechtsstreitigkeit (Art. 44 ff. OG). | |
Sachverhalt | |
A.- Enrico Hutterli, deceduto a Pazzallo, suo domicilio, il 6 novembre 1961, ha lasciato quali eredi gli istanti figli di primo letto, nonchè la seconda moglie. Mediante disposizione di ultima volontà i primi vennero ridotti alla sola quota legittima. Il resto fu attribuito alla vedova. Esecutore testamentario è l'avv. Giangiorgio Spiess di Lugano.
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Secondo l'inventario allestito da quest'ultimo, la successione presenta un attivo netto di fr. 941 223,35. Sono tuttavia pendenti due contestazioni: una promossa dai figli e tendente a rivalutare la proprietà immobiliare nonchè a far inscrivere 143 azioni della società che ha preso in affitto tale proprietà, invece delle sole 60 ammesse; l'altra, sollevata dalla vedova allo scopo di ottenere il riconoscimento di un credito di fr. 298 429,45 a dipendenza della liquidazione del regime dei beni.
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B.- Ripetutamente, nel corso delle operazioni di inventario, gli istanti hanno chiesto all'esecutore testamentario il versamento di un acconto di fr. 100 000.-- ognuno quale acconto sulla propria quota ereditaria. Avutane risposta negativa, essi hanno adito il Pretore di Lugano-Ceresio, quale autorità di vigilanza sull'esecutore testamentario.
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Il primo giudice ha ammesso la domanda e fatto ordine all'avv. Spiess di versare a Walter Hutterli e Hildegard Lydia Hutterli, a valere sulle loro quote legittime nella successione paterna, la somma di fr. 100 000.-- cadauno.
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Con sentenza 27 ottobre 1964 il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha confermato tale giudizio.
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La Corte cantonale ritiene in sostanza, contrariamente alla tesi sostenuta dall'esecutore testamentario, che decidere se si giustifichi o meno concedere ad un erede, che ne faccia domanda, un acconto sulla sua quota ereditaria non implica nessuna decisione di diritto materiale, fintanto almeno che, come in concreto, i diritti dell'erede non siano contestati e non si violi una esplicita disposizione testamentaria in contrario senso. Secondo la Corte cantonale, tale domanda venne pertanto giustamente proposta nelle forme del reclamo all'autorità di vigilanza sull'esecutore testamentario e non come azione davanti al giudice ordinario.
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Per il resto, il giudizio cantonale accerta che non esistono motivi che possano convincere dell'impossibilità od anche soltanto dell'inopportunità, nell'interesse della liquidazione dell'eredità o della sua amministrazione, di accedere alla richiesta degli eredi istanti. Un'asserta contraria ultima volontà del de cuius non risulta dagli atti di causa.
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C.- L'esecutore testamentario ha interposto al Tribunale federale un ricorso per riforma proponendo che l'istanza sia respinta in ordine e nel merito. Egli si prevale sia di una violazione delle norme federali in materia di competenza sia del disposto dell'art. 518 cpv. 2 CC che fa obbligo all'esecutore testamentario di far rispettare la volontà del defunto. Difatti, afferma il ricorrente, trattandosi di una questione di diritto sostanziale, essa doveva essere sottoposta al Pretore quale giudice ordinario nelle forme, e con le garanzie, della procedura ordinaria e non al Pretore quale autorità di vigilanza nelle forme del reclamo. Inoltre è volontà del testatore che la proprietà immobiliare rimanga alla vedova e che essa non sia costretta ad alienarla per tacitare gli altri eredi. Il versamento dei chiesti fr. 200 000.--, ora già avvenuto limitatamente a fr. 120 000.-- mediante il denaro liquido, i libretti di risparmio e di deposito e la vendita dei titoli di compendio della successione, obbligherebbe a lasciar pignorare la sostanza immobiliare, con evidente rischio di perdite in sede di realizzazione, a danno di tutti gli eredi ed in contrasto con la volontà del defunto.
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D.- Gli istanti chiedono la reiezione del ricorso e la conferma del giudizio impugnato.
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Considerando in diritto: | |
1. Il ricorso per riforma non è ammissibile che nelle cause civili (contestations civiles, Zivilrechtsstreitigkeiten), ossia nei casi in cui tra due o più persone fisiche o giuridiche, nella loro qualità di titolari di diritti privati, oppure tra una siffatta persona ed una autorità alla quale la legge attribuisce qualità di parte, si sia svolto davanti al giudice civile o ad altra giurisdizione un procedimento contraddittorio tendente a far statuire in maniera definitiva e stabile su rapporti di diritto civile (RU 78 II 180 e inoltre 81 II 83, 182, 251 c. 2; 84 II 78). Il giudizio sulla richiesta di un acconto sulla quota ereditaria, che un erede rivolge all'esecutore testamentario, ove non esista una questione di diritto materiale da risolvere, non disciplina in modo duraturo e definitivo un rapporto giuridico di merito controverso tra le parti. I suoi effetti non eccedono quelli di una misura provvisionale, presa per la durata del processo. Essi permangono fino al momento in cui, esaurite le contestazioni di inventario, quest'ultimo sarà definitivamente chiuso e le quote degli eredi pure definitivamente accertate. A seconda dell'ammontare di queste ultime, l'acconto sarà o suscettibile di integrazione o, meno probabilmente, sottoposto a riduzione e restituzione.
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Per il giudizio in questione, nella misura comunque in cui sia da esaminare unicamente l'opportunità del provvedimento chiesto in relazione all'entità ed alle disponibilità della successione, ai ragionevoli bisogni ed ai probabili diritti dell'erede istante, non sarebbe neppure indispensabile prevedere la forma del procedimento civile in contraddittorio davanti al giudice.
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Diversa potrebbe essere la soluzione, qualora, ad esempio, fosse contestata la qualità di erede dell'istante oppure l'esito della richiesta dipendesse dall'accertamento della volontà del testatore. Così nella sentenza 24 settembre 1964 Fides c. Diskont- und Handelsbank AG e consorti (RU 90 II 376) venne ammesso il carattere di causa civile di un procedimento tendente ad ottenere la destituzione, per incompatibilità tra le due cariche, di un esecutore testamentario, designato contemporaneamente dal de cuius quale membro del consiglio di una fondazione nella quale era stata investita la maggior parte del patrimonio della successione.
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In concreto la situazione è diversa. La richiesta di acconto degli istanti, dei quali è pacifica la veste di eredi necessari, non si urta a nessuna disposizione di ultima volontà del defunto padre. La norma divisionale secondo cui alla vedova deve pertoccare la sostanza immobiliare è accompagnata dall'obbligo esplicito di tacitare i coeredi per l'importo della loro legittima. Il testamento olografo 13 aprile 1959, invocato dal ricorrente che autorizza la vedova a garantire tale legittima mediante ipoteca, qualora non disponga al momento dei mezzi liquidi necessari per il suo pagamento, non venne pubblicato ed è superato dal successivo testamento del 17 marzo 1960. L'esecutore testamentario ha già provveduto al versamento di fr. 120 000.-- senza dover intaccare la sostanza immobiliare.
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La decisione del reclamo è dipesa e dipende unicamente (come a ragione osservano le istanze cantonali) da criteri di pratica opportunità (rapporto tra l'acconto chiesto e l'importo minimo della quota ereditaria finora accertato, durata delle contestazioni di inventario, parità di trattamento tra gli eredi, mezzi a disposizione della successione, ecc.).
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La distinzione tra l'intervento dell'autorità di vigilanza per il controllo della correttezza formale e dell'opportunità dei provvedimenti presi dall'esecutore testamentario e quello del giudice, quando si trovino in discussione questioni di diritto sostanziale, che esigano segnatamente un'indagine sulla ultima volontà del testatore, è comune alla dottrina ed alla giurisprudenza (TUOR N. 30; ESCHER N. 25 e 27 all'art. 518 CC; SCHREIBER, L'exécution testamentaire en droit suisse, p. 93; SEEGER, Die Rechtsstellung des Willensvollstreckers, p. 83; CARRARD, Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, p. 27/28; LOB, Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire en droit suisse, p. 111 ss.; RU 48 II 310, 49 II 15). Solo in quest'ultimo caso trattasi di procedimenti civili nel senso degli art. 43 e seg. OG. Nella prima ipotesi trattasi bensì di affari civili (affaires civiles, Zivilsachen), che non incidono però sulla portata sostanziale e sulla determinazione definitiva dei diritti degli eredi, e che vanno risolti unicamente dal profilo di una corretta amministrazione del patrimonio successorale. Nei loro confronti il ricorso per riforma è escluso. (Cfr. per qualche analogia RU 72 II 54).
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Solo entro tali limiti può essere mantenuta la decisione 30 settembre 1947 della IIa Corte civile quale Camera di diritto pubblico nella vertenza Rüegg c. Müller-Bösch, citata dal ricorrente. Ne discende l'irricevibilità del ricorso in esame. (Cfr. ancora LOB, op.cit., p. 114 No 108).
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Secondo l'art. 518 cpv. 1 CC gli esecutori testamentari hanno gli stessi diritti e doveri dell'amministratore ufficiale di una successione. Quest'ultimo è sottoposto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie o intende compiere (art. 595 cpv. 3 CC).
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La designazione dell'autorità competente è compito dei cantoni (art. 54 titolo finale, RU 66 II 150).
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