BGE 91 II 395 | |||
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56. Estratto della sentenza 22 maggio 1965 della II Corte civile nella causa B contro X | |
Regeste |
Begriff der Zivilrechtsstreitigkeit im Sinne der Artikel 44 und 46 OG (Erw. 1). | |
Sachverhalt | |
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Il 9 ottobre 1944, A, già vedovo e padre di C e D, si unì in matrimonio con B, cittadina italiana. Il matrimonio venne trascritto negli atti di stato civile di Venezia. Subito dopo, i coniugi si trasferirono a Philadelphia. Nel 1950, la moglie essendo ritornata in Italia, A chiese e ottenne il divorzio. Il 7 novembre 1955, A contrasse matrimonio a Parigi con X, cittadina italiana, e nel 1962 si stabilì a Lugano, ove morì il 9 febbraio 1964.
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Con testamento del 29 novembre 1963, A aveva dichiarato di voler sottoporre la sua successione al diritto degli Stati Uniti d'America e aveva istituita come sua unica erede la sua terza moglie, su richiesta della quale, il Pretore rilasciò un certificato ereditario, attestante che era l'unica erede istituita, e aggiungendo:
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"§ Di conseguenza, essa viene immessa nel possesso, godimento e libera disposizione dei beni relitti dal precitato defunto ad eccezione dei beni immobili situati negli Stati Uniti d'America per i quali il presente certificato non è valido."
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B ha tempestivamente interposto al Tribunale federale un ricorso per riforma, chiedendo che il punto N. 2 della sentenza cantonale, concernente la menzione degli eredi necessari, sia annullato. Le sue motivazioni possono essere riassunte come segue.
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L'art. 22 cpv. 2 LR permette al testatore svizzero di sottomettere la sua successione al diritto del cantone d'origine e, per analogia, l'art. 32 autorizza gli stranieri a sottometterla al diritto della loro nazione. La Corte cantonale, fondandosi sul trattato Svizzera /U.SA, non poteva pertanto ordinare che nel certificato fossero menzionati gli eredi aventi diritto alla legittima secondo il diritto svizzero. Sarebbe illogico che quel trattato dovesse prevalere sulla legge entrata in vigore quaranta anni dopo. Peraltro, l'applicazione integrale dell'art. VI conseguirebbe, in antitesi con lo spirito del trattato, una disparità di trattamento degli Americani rispetto agli altri stranieri, che possono valersi degli art. 22 cpv. 2 e 32 LR.
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Anche applicando la legge svizzera, la menzione degli eredi necessari urta contro l'art. 559 CC, perchè in concreto gli stessi, quantunque avvertiti, non hanno interposto opposizione al rilascio del suindicato certificato ereditario.
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Considerando in diritto: | |
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Il procedimento relativo al rilascio di un certificato ereditario non adempie le suindicate condizioni perchè, lasciando impregiudicate le azioni di nullità e di petizione di eredità (art. 559 cpv. 1 CC), non può essere inteso a far statuire in modo definitivo su rapporti di diritto civile. L'autorità competente non vi pronuncia il riconoscimento di un diritto materiale, ma si limita a conferire alle persone menzionate nel certificato una legittimazione provvisoria a disporre degli oggetti dell'eredità (cfr. commentari ESCHER e TUOR/PICENONI N. 1 all'art. 559). Inoltre, il relativo procedimento non presuppone necessariamente un contradditorio fra più parti interessate ma, così come peraltro prescrive anche il codice di procedura civile ticinese (art. 534 combinato con l'art. 2 della legge di applicazione CC), si svolge nella giurisdizione non contenziosa, i cui atti non possono costituire oggetto di ricorso per riforma (RU 70 II 165, 82 II 364 consid. 2, 84 II 326).
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La ricorrente riconosce che, in genere, la giurisprudenza non ammette il ricorso per riforma nei procedimenti di giurisdizione non contenziosa (RU 57 II 400), ma pretende che, nei casi in cui siano stati invocati i combinati art. 22 cpv. 2 e 32 LR e 'art. 559 CC, sarebbero state fatte delle eccezioni. In realtà, nei procedimenti di giurisdizione non contenziosa, il Tribunale federale non ha mai ammesso il ricorso per riforma, neppurecome lo dimostra la stessa sentenza citata dalla ricorrente-sotto l'impero della vecchia OG. D'altronde non si vede quali motivi potrebbero giustificare una siffatta eccezione. Il ricorso per riforma non è dato per ogni violazione di diritto federale, ma soltanto per quelle fatte valere nelle cause civili. La ricorrente ha comunque la possibilità di invocare le norme suindicate nelle azioni di nullità e di petizione di eredità.
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Come ricorso per riforma, il gravame della ricorrente è pertanto irricevibile.
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La legge (art. 69, 71 OG) non prescrive per il ricorso per nullità delle esigenze formali più rigorose di quelle stabilite per il ricorso per riforma (art. 54 e 55 OG). Al contrario, l'art. 71 OG non prescrive, come per il ricorso per riforma (art. 55 cpv. 1 OG), che l'atto di ricorso debba contenere, oltre alla designazione della decisione impugnata, anche quella della controparte. Ciò stante, il fatto rilevato dalla parte intimata, che la ricorrente ha designato controparte invece di C e D, è irrilevante agli effetti della ricevibilità del ricorso per nullità. Il ricorso è tempestivo e, contenendo la designazione della sentenza impugnata, le conclusioni del ricorrente, il tenore di detta decisione, nonchè la motivazione dell'asserita violazione della legge, adempie i presupposti stabiliti all'art. 71 OG.
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Secondo l'art. 68 cpv. 1 OG, il ricorso per nullità è ammissibile solo contro le decisioni pronunciate in ultima istanza cantonale, nei procedimenti civili nei quali non può essere interposto ricorso per riforma:
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"a) quando sia stato applicato diritto cantonale o straniero in luogo del diritto federale applicabile;
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b) quando siano state violate prescrizioni del diritto federale, come pure dei trattati internazionali conchiusi dalla Confederazione, sulla competenza delle autorità per materia o per territorio."
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È pacifico, ed è certo, che il diritto ticinese non prevede una possibilità di ricorso contro le sentenze del Tribunale di appello in applicazione dell'art. 534 cpv. 3 CPC. La sentenza impugnata è quindi di ultima istanza cantonale; è pure escluso che, come suesposto, possa costituire oggetto di ricorso per riforma. D'altronde è pacifico e indubbio che la sentenza impugnata è stata pronunciata in un procedimento civile (RU 72 II 309 consid. 2). Occorre tuttavia esaminare se le violazioni della legge fatte valere dalla ricorrente concernano le materie di cui alle lettere a, b dell'art. 68 OG.
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a) La ricorrente si limita a impugnare la menzione nel certificato ereditario dei figli del de cuius come eredi legittimari. A questo riguardo, essa rivolge alla Corte cantonale due censure: in via principale, di aver violato gli art. 22 cpv. 2 e 32 LR applicando diritto svizzero invece di diritto americano; in via subordinata, di aver erroneamente interpretato l'art. 559 CC.
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Ora, il ricorso per nullità è ammissibile secondo l'art. 68 cpv. 1 lett. a quando sia stato applicato diritto straniero in luogo del diritto federale, ma non nel caso inverso, vale a dire quando sia stato applicato diritto federale invece di diritto straniero. Ciò risulta dalla chiara e compiuta dizione del testo di legge ed è conforme allo scopo della norma legale, risultante dai materiali legislativi, di garantire soltanto l'applicazione del diritto federale (Messaggio del CF nel FF ed. tedesca 1943, p. 131 e seg.; RU 82 II 124, consid. 2; BIRCHMEIER, p. 258).
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La censura subordinata della ricorrente concerne l'interpretazione e non l'applicabilità del diritto federale, onde non può, evidentemente, essere ammissibile a'sensi dell'art. 68 cpv. 1 lett. a OG.
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b) L'art. 68 cpv. 1 lett. b OG concerne le prescrizioni delle leggi federali e dei trattati internazionali, solo per quanto concernono la "competenza" delle autorità per materia e per territorio.
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La ricorrente afferma che la Corte cantonale avrebbe dovuto applicare la legge degli Stati Uniti d'America, la quale misconosce la parte legittima dei figli, ma non ha impugnato la competenza dell'autorità ticinese ad applicare in concreto detta legge. Anche a proposito dell'art. 68 cpv. 1 lett. b, il ricorso è pertanto irricevibile.
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