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Informationen zum Dokument  BGE 92 II 217  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considerando in diritto:
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2. La Corte cantonale, seguendo su questo punto il Pretore, ha ri ...
3. Giusta l'art. 121 CC, l'azione fondata sulla nullità as ...
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33. Estratto della sentenza 29 settembre 1966 della II Corte civile nella causa Ackermann contro Kumpera.
 
 
Regeste
 
Gerichtsstand für die Eheungültigkeitsklage eines Dritten gegen Ehegatten, von denen der Ehemann ein Ausländer mit Wohnsitz im Ausland und die Ehefrau eine Schweizerin mit Wohnsitz in der Schweiz ist.  
2. Der dritte Beteiligte, der einen Nichtigkeitsgrund anruft, muss auf jeden Fall dann, wenn dieser Grund der schweizerischen öffentlichen Ordnung angehört, in der Lage sein, die Klage gegen die beiden Ehegatten, von denen der eine Schweizer ist, beim Richter des schweizerischen Wohnsitzes des schweizerischen Ehegatten oder, wenn die Ehegatten im Ausland Wohnsitz haben, beim Richter des Heimatortes des schweizerischen Ehegatten anzubringen (Erw. 3).  
 
Sachverhalt
 
BGE 92 II, 217 (218)Riassunto dei fatti:
1
Antonin Kumpera e Anna Ida Ackermann hanno contratto matrimonio a Temixco, nel Messico, il 17 settembre 1949. Il marito era allora cecoslovacco, la moglie svizzera. Quest'ultima, originaria di San Gallo-Straubenzell, non ha acquistato la cittadinanza del marito col matrimonio, conservando la propria nazionalità; il marito è ora cittadino brasiliano. Il matrimonio è stato iscritto nel registro delle famiglie di San Gallo-Straubenzell sulla base di un'autorizzazione data il 3 febbraio 1950 dal Dipartimento sangallese dell'interno, quale autorità cantonale di vigilanza. Questo registro indica che, al momento di concludere il matrimonio con Anna Ida Ackermann, Antonin Kumpera era divorziato. Tuttavia, dai registri dello stato civile di Praga non risulta che il matrimonio colà contratto da Antonin Kumpera con certa Olga Georgievic il 9 aprile 1934, e dal quale sono nati tre figli ora maggiorenni, sia stato sciolto per divorzio.
2
Anny Ackermann, madre di Anna Ida e suocera di Antonin Kumpera, ha proposto il 10 dicembre 1964 contro questi ultimi una petizione davanti al Pretore di Lugano-Ceresio, chiedendo che il matrimonio da loro contratto nel Messico fosse dichiarato nullo e che la sua iscrizione nei registri di stato civile di San Gallo-Straubenzell fosse cancellata; l'attrice domandava inoltre che gli atti da essa conclusi con Antonin Kumpera, in particolare il contratto successorio del 2 maggio 1958, fossero dichiarati nulli. L'attrice ha sostanzialmente addotto che Antonin Kumpera era ancora sposato con Olga BGE 92 II, 217 (219)Georgievic il giorno in cui si unì in matrimonio con Anna Ida Ackermann, per cui quest'ultimo vincolo sarebbe nullo giusta l'art. 120 num. 1 CC.
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Con petizione incidentale del 13 febbraio 1965 i coniugi Kumpera hanno chiesto che il giudice svizzero, e in particolare il Pretore di Lugano-Ceresio, fosse dichiarato incompetente a statuire sull'azione di nullità del matrimonio proposta contro di loro; essi hanno addotto che Antonin Kumpera era domiciliato a Montevideo, nell'Uruguay, e che pertanto l'azione di nullità non poteva essere proposta in Svizzera.
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Il Pretore di Lugano-Ceresio ha accolto la petizione incidentale, e dichiarato di conseguenza irricevibilel'istanza 10 dicembre 1964 di Anny Ackermann. Il suo giudizio è stato confermato dalla Camera civile del Tribunale di appello, adita da Anny Ackermann. Quest'ultima si è quindi aggravata davanti al Tribunale federale mediante un tempestivo ricorso per riforma col quale chiede, in particolare, che la sentenza della Corte cantonale sia annullata e che sia conseguentemente riconosciuta la competenza del Pretore di Lugano-Ceresio a statuire sull'azione da lei promossa il 10 dicembre 1964 contro la figlia ed il genero. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e rimandato gli atti alla giurisdizione cantonale per nuovo giudizio.
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Considerando in diritto:
 
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2. La Corte cantonale, seguendo su questo punto il Pretore, ha ritenuto che i tribunali ticinesi non avevano la competenza per statuire sull'azione di nullità del matrimonio proposta da un terzo contro gli intimati, il marito essendo domiciliato all'estero. Essa ha invocato, a sostegno di questa conclusione, la sentenza RU 60 II 1 e segg., che si riferisce ad un'azione di nullità del matrimonio proposta, dopo il decesso del marito che aveva domicilio in Svizzera, dalla figlia di questo, domiciliata in Svizzera, contro la moglie, che pure aveva il domicilio in Svizzera. Questa sentenza non ha però il significato che intende attribuirle la precedente istanza. In essa, il Tribunale federale ha rilevato che l'art. 144 CC il quale stabilisce la competenza del giudice del domicilio dell'attore, e a cui rinvia l'art. 136 CC, è per sua natura inapplicabile quando a proporre l'azione di nullità del matrimonio non è uno dei due coniugi, ma una autorità od un terzo; d'altra parte, anche BGE 92 II, 217 (220)l'art. 8 LR, che prevede la giurisdizione del luogo d'origine, non si applica ad un caso di questo genere, perchè l'azione di nullità del matrimonio non è in primo luogo una questione di stato civile ai sensi di tale norma; il Tribunale federale ha quindi statuito che il foro dell'azione di nullità del matrimonio si trova senza dubbio al domicilio del marito, quando l'azione è proposta da un'autorità o da un terzo e il marito medesimo è chiamato in causa, sia solo, sia congiuntamente con la moglie.
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La Corte cantonale, invocando questo giudizio per sostenere l'incompetenza, in concreto, dei tribunali ticinesi, ha però perso di vista ch'esso è stato pronunciato in una causa in cui tutte le parti erano domiciliate in Svizzera. Tale sentenza determina il foro in materia interna, ma non in campo internazionale; essa non decide la questione della competenza per territorio nel caso, come quello presente, di un'azione di nullità del matrimonio proposta da un terzo domiciliato in Svizzera contro coniugi di cui il marito è straniero e domiciliato all'estero, mentre la moglie è svizzera e risiede in Svizzera. Il codice civile non contiene alcuna norma nelle disposizioni degli art. 120 a 136 e nemmeno nell'art. 59 tit. fin., che regoli la competenza locale del giudice svizzero a statuire su un'azione di nullità del matrimonio in materia internazionale. Nella sentenza inedita del-l'11 maggio 1934 relativa alla causa Schläger, il Tribunale federale ha stabilito che la mancanza di una simile regolamentazione è dovuta ad una svista ("aus Versehen"). Esso ha quindi deciso che tale lacuna doveva essere colmata dal giudice conformemente all'art. 1 cpv. 2 CC, e che bisognava applicare all'azione di nullità del matrimonio le regole di competenza in materia internazionale relative all'azione di divorzio. Questo era possibile nel caso Schläger, ove si trattava di un'azione di nullità del matrimonio proposta da un coniuge contro l'altro. Ma le regole di competenza relative all'azione di divorzio in materia internazionale sono inapplicabili come tali all'azione di nullità del matrimonio proposta da una autorità o da un terzo. L'art. 7 h LR si riferisce al coniuge straniero domiciliato in Svizzera il quale intende proporre l'azione di divorzio davanti al giudice del suo domicilio. L'art. 7 g cpv. 1 LR, d'altra parte, stabilisce che il coniuge svizzero domiciliato all'estero può proporre l'azione di divorzio davanti al giudice del suo luogo d'origine; infine, conformemente agli art. 136 e 144 CC, il coniuge svizzero domiciliato in Svizzera ha da proporre tale BGE 92 II, 217 (221)azione al foro del suo domicilio, quali che siano il luogo in cui il matrimonio è stato celebrato, il domicilio dell'altro coniuge o la sua nazionalità (BECK, N. 123 all'art. 7 f LR, e autori citati). Il coniuge svizzero domiciliato all'estero può proporre l'azione di divorzio, e quindi anche l'azione di nullità del matrimonio, al foro del suo luogo d'origine anche nel caso in cui possegga la doppia cittadinanza e sia domiciliato nel suo altro Stato d'origine (RU 84 II 472 consid. 1).
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Poichè le norme del diritto internazionale privato svizzero stabilite nel titolo finale del CC e nella LR non disciplinano la competenza internazionale relativa all'azione di nullità del matrimonio proposta da una autorità o da un terzo, spetta al giudice colmare tale lacuna conformemente all'art. 1 cpv. 2 CC.
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3. Giusta l'art. 121 CC, l'azione fondata sulla nullità assoluta del matrimonio ai sensi dell'art. 120 CC dev'essere proposta d'ufficio dall'autorità cantonale competente (cpv. 1); essa può inoltre essere proposta da ogni interessato, in particolare dal Comune d'origine o di domicilio (cpv. 2). Secondo BECK, N. 114 all'art. 7 f LR, la disposizione dell'art. 121 cpv. 1 CC, in quanto stabilita per la salvaguardia dell'interesse pubblico, si applica in materia internazionale, ma soltanto nella misura in cui si verifichi una causa di nullità del diritto svizzero, facente parte dell'ordine pubblico svizzero. Sempre secondo BECK, N. 116 all'art. 7 f LR, l'autorità cantonale cui incombe di promuovere d'ufficio l'azione di nullità del matrimonio è quella che si trova in migliori condizioni per salvaguardare l'interesse pubblico: sarà pertanto l'autorità del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato, se lo è stato in Svizzera, e, negli altri casi, l'autorità del domicilio in Svizzera o, trattandosi di Svizzeri all'estero, l'autorità del luogo d'origine; d'altra parte, ciascuna di queste autorità potrà agire davanti al giudice del luogo in cui essa risiede. Per quanto concerne l'azione di nullità del matrimonio che può proporre qualsiasi interessato (art. 121 cpv. 2 CC), BECK, N. 117 all'art. 7 f LR, reputa che il terzo può agire alle medesime condizioni e nel medesimo luogo stabiliti per l'autorità competente.
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Ci si può esimere dall'esaminare, nella fattispecie, quanto alla competenza internazionale ratione loci, dal punto di vista del diritto internazionale privato svizzero, l'azione di nullità del matrimonio appartenente all'autorità. In concreto, il quesito che si pone consiste nel sapere se l'azione di nullità BGE 92 II, 217 (222)del matrimonio proposta da un terzo interessato, domiciliato in Svizzera, contro due coniugi l'uno dei quali (il marito) è straniero e l'altro (la moglie) ha la cittadinanza svizzera, può essere portata davanti al giudice del domicilio svizzero della moglie. Come si è visto, il coniuge svizzero che abita all'estero può proporre l'azione di nullità del matrimonio davanti al giudice del suo luogo d'origine, in virtù dell'art. 7 g LR, e il coniuge svizzero domiciliato in Svizzera deve promuovere la stessa azione al foro del suo domicilio, giusta gli art. 136 e 144 CC, quali che siano il luogo di celebrazione del matrimonio, il domicilio dell'altro coniuge o la sua cittadinanza. Poichè il coniuge svizzero è in grado di chiedere la nullità del matrimonio davanti ad uno di questi fori, si giustifica di ammettere che il terzo interessato, il quale invoca una causa di nullità assoluta del matrimonio, in ogni modo quando essa fa parte dell'ordine pubblico svizzero, come è il caso per l'esistenza di un matrimonio anteriore e non sciolto di uno dei coniugi, deve poter proporre l'azione diretta contro i due coniugi, l'uno dei quali è svizzero, davanti al giudice del luogo d'origine del coniuge svizzero, se i coniugi sono domiciliati all'estero, o davanti al giudice del domicilio in Svizzera del coniuge svizzero. Ne consegue che, nella misura in cui Anna Ida Kumpera è domiciliata a Castagnola, il Pretore di Lugano-Ceresio è competente a statuire sull'azione di nullità di matrimonio fondata sulla bigamia (art. 120 num. 1 CC), proposta dalla ricorrente contro gli intimati, anche se il marito è domiciliato all'estero.
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