![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
17. Estratto della sentenza 28 maggio 1969 della I. Corte civile nella causa Monney contro Industria meccanica fratelli Minali. | |
Regeste |
Rechtliche Mängel einer in Mailand von einer italienischen Firma an einen schweizerischen Kunden verkauften Maschine, die der Käufer in Genf benützen will. Wegbedingung der Gewährspflicht. |
2. Rechtliche Mängel der Maschine, weil ihre elektrische Ausrüstung den Vorschriften der genferischen industriellen Betriebe nicht entspricht (Erw. 3 b). |
3. Stillschweigende Wegbedingung der Gewährspflicht mit Rücksicht darauf, dass die Maschine in Italien durch eine italienische Firma ohne schweizerische Zweigniederlassungen oder Vertretungen angeboten und verkauft wurde, die nicht verpflichtet war, die genferischen Vorschriften zu kennen (Erw. 4). |
4. "Gewöhnliche Aufmerksamkeit", die der Käufer anzuwenden hat (Erw. 5). |
5. Die Gewährspflicht für Mängel verschafft dem Käufer nur die Wahl zwischen Wandelung und Minderung (Erw. 6). | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
L'acquirente mise al corrente la fornitrice di questi inconvenienti e, con lettera del 21 luglio 1966, le domandò il rimborso del citato importo, oltre che la rifusione di fr. 2094.60 per danni e spese. La venditrice negò di dovere qualsiasi somma. Il 2 novembre 1966 Monney ottenne il sequestro, presso una ditta di Cresciano, d'un credito di 2 500 000 lire italiane, vantato dalla venditrice verso quest'ultima.
| 2 |
B.- Mediante petizione del 28 novembre 1966 Emile Monney convenne la ditta Industria meccanica fratelli Minali davanti alla Pretura del distretto di Riviera, quale foro del sequestro. Egli chiese la condanna della ditta al pagamento di un importo di fr. 11 613.-- oltre interessi e spese.
| 3 |
![]() | 4 |
C.- La Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita dall'attore, confermò il giudizio pretoriale mediante sentenza del 29 ottobre 1968.
| 5 |
Essa si riferì esplicitamente ai motivi esposti dal Pretore, che fece propri. Aggiunse poi che macchine del tutto simili a quella fornita a Monney furono vendute dalla convenuta nel Ticino e nella Svizzera romanda, ove poterono essere adattate senza difficoltà e senza eccessive spese alle reti elettriche. Del resto, Monney doveva presumere che la venditrice non conosceva le severe esigenze poste dalle imprese elettriche ginevrine. In ogni caso, l'attore e il suo consulente avrebbero dovuto rilevare a Milano le particolarità dell'impianto elettrico.
| 6 |
D.- Monney impugna questa sentenza mediante un tempestivo ricorso per riforma davanti al Tribunale federale. Egli chiede la condanna della convenuta a versargli un importo di fr. 10 113.-- oltre interessi, corrispondente alla pretesa fatta valere in sede di petizione, meno una somma di fr. 1500.-- riconosciuta alla venditrice per due accessori forniti in più. In via subordinata l'attore postula il rinvio degli atti all'istanza cantonale per nuovo giudizio.
| 7 |
Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale d'aver violato gli art. 97, 197 e 204 CO, oltre che le regole di diritto federale in materia di prove.
| 8 |
E.- L'intimata propone la reiezione del ricorso.
| 9 |
![]() | |
10 | |
Non v,è quindi motivo, in tali circostanze, di annullare d'ufficio la sentenza cantonale e di invitare la precedente istanza ad esaminare e risolvere il quesito del diritto applicabile.
| 11 |
Giusta l'art. 35 del codice cantonale di procedura civile, il giudice ticinese applica infatti d'ufficio il diritto federale e i diritti cantonali, mentre applica le leggi estere soltanto se le parti le invocano e le giustificano. Ciò significa in tutta evidenza che il diritto straniero non viene applicato d'ufficio dai giudici ticinesi. In materia contrattuale, ove l'applicazione del diritto estero non è imperativa, questa prassi non contrasta affatto con il diritto federale. Ne consegue che, applicando il diritto svizzero, la precedente istanza non ha affatto violato, in concreto, il diritto federale; il ricorso è pertanto ricevibile. Il quesito di sapere se la precedente istanza ha applicato il diritto svizzero perchè ha ravvisato nel comportamento delle parti una convenzione elettiva di diritto, oppure perchè l'ha considerato come diritto estero suppletivo, non ha rilevanza ai fini del presente giudizio, e può essere lasciato aperto.
| 12 |
13 | |
14 | |
![]() | 15 |
b) Anche un difetto giuridico può togliere o diminuire l'utilità dell'oggetto venduto e fondare quindi la responsabilità del venditore ai sensi del citato articolo (cfr., per quanto riguarda tale genere di difetti, RU 55 II 188 e 60 II 442).
| 16 |
Nella fattispecie, è pacifico che la macchina, non essendo conforme alle prescrizioni regolamentari, non poteva essere utilizzata dall'acquirente a Ginevra, vale a dire là dove essa doveva essere fornita e installata dal venditore. D'altra parte, è pure fuori discussione che i requisiti relativi all'impianto elettrico differiscono in Svizzera da una regione all'altra, e talora in modo sensibile. Se ne deve dedurre che la macchina è inficiata da un difetto giuridico (che le toglie l'utilità al luogo in cui deve funzionare) e che questo difetto ha un carattere in qualche maniera locale. Il presente caso può essere paragonato a quello della vendita di un'automobile in grado di funzionare, ma non ammessa alla circolazione dall'autorità amministrativa, che non la considera rispondente a certi requisiti regolamentari relativi, ad esempio, al dispositivo di illuminazione, all'assenza di cinghie di sicurezza - obbligatorie in taluni paesi -, ecc. (v. RGP 1937, p. 462; per il diritto tedesco cfr. STAUDINGER, N. 45 b al § 459; SOERGEL-SIEBERT, N. 17 al § 459; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale di appello di Basilea-città del 16 febbraio ![]() | 17 |
18 | |
La giurisdizione cantonale reputa che, nel caso d'una vendita conclusa all'estero, la garanzia per i difetti risultanti da disposizioni amministrative è esclusa quando il venditore non possiede in Svizzera nè agenzie nè succursali, e ivi non offre pubblicamente la sua merce. La Corte cantonale sembra pertanto considerare che, in un simile caso, le parti siano presunte rinunciare a quella garanzia. Per quanto attinente ai fatti, tale presunzione poggia su considerazioni tratte dall'esperienza generale: essa può quindi essere riveduta da codesto Tribunale (RU 87 II 237 e riferimenti, 89 II 130 consid. 4).
| 19 |
La presunzione appare fondata. Innanzitutto, le prescrizioni amministrative di cui si tratta hanno un carattere speciale e variano, talvolta sensibilmente, da una regione all'altra della Svizzera. Al venditore che offre la propria merce ad un prezzo determinato in una esposizione italiana non si può imporre la presunzione di conoscere quelle prescrizioni, di concepire l'ampiezza delle modifiche da apportare alla macchina, e quindi di adattare l'impianto elettrico a norme che variano nel tempo e nello spazio. Egli offre la macchina così com'essa è. Ed è appunto in questa sua presentazione e in questo suo assetto che il ricorrente l'ha acquistata. Benchè accompagnato da un consulente tecnico che ha fornito al venditore precisazioni sul voltaggio, egli non si è preoccupato degli altri elementi. In tali circostanze, o l'acquirente conosceva già tutti i requisiti posti dai Servizi industriali ginevrini, e allora, giusta l'art. 200 cpv. 2 CO, gli è preclusa la facoltà di invocare la garanzia, o egli li ignorava ![]() | 20 |
Il ricorso dev'essere di conseguenza respinto.
| 21 |
22 | |
In effetti, incombeva all'acquirente l'obbligo di informarsi sulle esigenze dei servizi industriali ginevrini. Certo, l'"ordinaria diligenza" che l'art. 200 cpv. 2 CO esige dal compratore si riferisce all'esame della cosa in sè. Tuttavia si deve pretendere dall'acquirente che, nelle circostanze della fattispecie, accentrasse la sua attenzione e il suo esame anche sulle complicazioni che potevano risultare dall'adattamento alle norme svizzere - o a quelle ginevrine - d'una apparecchiatura elettrica costruita all'estero. Secondo gli accertamenti vincolanti della Corte cantonale, Monney si è curato di farsi assistere a Milano da un consulente specializzato. Egli ha quindi riconosciuto la necessità di esaminare la conformità della macchina alle norme del luogo in cui essa sarebbe entrata in funzione. Sennonchè, siffatto esame si è rivelato insufficiente, essendo stato limitato alla sola questione del voltaggio. La responsabilità del venditore è quindi in concreto esclusa.
| 23 |
6. Oltre che per le ragioni esposte, il ricorso è infondato anche per un altro motivo. Contrariamente a quanto prevede ![]() | 24 |
Il Tribunale federale pronuncia:
| 25 |
26 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |