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30. Sentenza del 25 settembre 1969 della I. Corte civile nella causa Lolli contro Verzasca SA | |
Regeste |
Art. 58 OR. Haftung des Werkeigentümers. | |
Sachverhalt | |
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Il 17 luglio 1961, durante uno dei citati trasporti, mentre percorreva un tronco di strada in via di costruzione ed aperto ai soli addetti ai lavori, un autocarro di Lolli, nel compiere una curva, precipitò nella sottostante scarpata. Il 22 maggio 1963 Lolli fece quindi spiccare contro la Verzasca SA un precetto esecutivo per l'importo di fr. 37 180. 65, corrispondente ai pretesi danni subiti dall'autocarro nella caduta. L'escussa non sollevò opposizione; una sua susseguente istanza per l'ammissione d'una opposizione tardiva venne respinta dal Pretore di Lugano-città. Dopo aver ricevuto una comminatoria di fallimento, la Verzasca SA versò a Lolli l'importo dell'esecuzione, oltre agli interessi e alle spese. Il 24 maggio 1964 essa promosse tuttavia davanti alla Pretura di Lugano-città un'azione per la restituzione dell'indebito, con la quale chiedeva la condanna di Lolli al rimborso di fr. 41 553.85 oltre interessi e spese.
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Mediante giudizio del 10 ottobre 1967 il Pretore accolse la petizione. Egli argomentò in sostanza che la Verzasca SA, non avendo nessun effettivo potere di disposizione sul cantiere, era completamente estranea all'infortunio ed aliena da ogni responsabilità.
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B.- La Camera civile del Tribunale di appello del cantone Ticino, adita dal convenuto, ne respinse l'appellazione con sentenza del 5 giugno 1968, intimata alle parti il 24 marzo 1969. La Corte cantonale ha innanzitutto rilevato che la strada ove è avvenuto l'infortunio era in corso di costruzione, e come tale perfettamente riconoscibile, di guisa che gli utenti autorizzati dovevano percorrerla con la dovuta prudenza. Essa ha infine ![]() | 4 |
C.- Lolli impugna questa sentenza davanti al Tribunale federale mediante un tempestivo ricorso per riforma. Egli chiede, in via principale, la reiezione della petizione e, in via subordinata, il rinvio della causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio. In via più subordinata, il ricorrente postula l'allestimento d'una perizia e un susseguente nuovo giudizio del Tribunale federale.
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L'intimata ha proposto la reiezione del ricorso.
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Considerando in diritto: | |
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La Corte cantonale sembra essere partita da una errata idea del modo di ripartizione dell'onere probatorio. L'impugnata sentenza poggia infatti sulla semplice considerazione che la prova degli elementi della responsabilità dell'attrice non è stata apportata. Questa non corretta ripartizione dell'onere della prova non inficia tuttavia il giudizio impugnato. Infatti, secondo una prassi costante e recentemente confermata, quando l'apprezzamento delle prove ha permesso degli accertamenti di fatto positivi, la ripartizione dell'onere probatorio non può essere criticata (RU 81 II 124 e 155, 90 II 217 consid. 3). Ora, nella fattispecie, le constatazioni di fatto positive contenute nella sentenza impugnata permettono senz'altro di concludere che l'attrice ha accertato l'assenza d'una sua responsabilità.
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2. Secondo una costante giurisprudenza (RU 41 II 697 consid. 3, 46 II 257 consid. 3, 63 II 208) approvata dalla dottrina ![]() | 9 |
Nella fattispecie, è pacifico che l'opera, all'epoca dell'infortunio, era in corso di costruzione e che i lavori erano curati da un consorzio di imprese. Sul cantiere erano autorizzati a circolare soltanto gli addetti ai lavori: in tale veste vi si trovava appunto, il 17 luglio 1961, l'autista che guidava l'autocarro di Lolli, su cui era caricato materiale destinato all'opera. E'inoltre accertato che lo stato di provvisorietà e di incompiutezza del tronco stradale era perfettamente riconoscibile a tutti gli utenti. Da queste constatazioni positive della Corte cantonale si deduce che i presupposti per una responsabilità del proprietario dell'opera non sono adempiuti. La circostanza che il tronco stradale fosse incompiuto non può essere fatta assurgere, date le circostanze, a un vizio di costruzione o a un difetto di manutenzione. Solo nel caso in cui, a seguito d'un errore nell'organizzazione del cantiere o d'una deficienza nell'esecuzione di quel tratto, un dovere di diligenza non sarebbe stato ossequiato, l'imprenditore risponderebbe del danno eventuale, sia in virtù dei suoi rapporti contrattuali con Lolli, sia in virtù della sua responsabilità aquiliana. Ma in nessun caso si potrebbe parlare d'una responsabilità causale del proprietario dell'opera, cui ![]() | 10 |
Ne consegue che i fatti accertati dalla Corte cantonale conducono a constatare l'inesistenza di una responsabilità dell'attrice, che ha dunque pagato indebitamente l'importo corrispondente al danno subito da Lolli. Quest'ultimo non invoca d'altra parte nessun altro elemento che possa comportare la responsabilità della Verzasca SA sotto un altro titolo.
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Il ricorso si rivela quindi manifestamente infondato. Esso viene respinto nella procedura prevista dall'art. 60 cpv. 2 OG.
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Il Tribunale federale pronuncia:
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