BGE 102 II 389 | |||
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56. Estratto della sentenza 12 agosto 1976 della I Corte Civile nella causa Uni-Net S.A. contro Biancardi | |
Regeste |
1. Art. 43 und 49 OG. Gegen einen Zwischen- oder Vorentscheid über die örtliche Zuständigkeit ist die Berufung nur zulässig wegen Verletzung von bundesrechtlichen Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit (Erw. 2). |
3. Art. 59 BV, Art. 49 Satz 2 OG. Die verfassungsrechtliche Bestimmung dient einzig dem Schutz des Beklagten. Ihre Verletzung kann mit der staatsrechtlichen Beschwerde, nicht aber mit der Berufung geltend gemacht werden (Erw. 5). |
4. Fragen des Bundesrechts, die vom kantonalen Richter bloss vorfrageweise, vor Anwendung des kantonalen Verfahrensrechtes entschieden werden, können nicht Gegenstand einer Berufung sein. Der Rechtsirrtum über eine Vorfrage des Bundesrechts verletzt dieses nur, wenn der kantonale Gesetzgeber darauf Rücksicht nehmen musste (Erw. 6). |
5. Prorogationsabreden richten sich auch dann nach kantonalem Recht, wenn sie von einer nachgiebigen Regel des Bundesrechts über den Gerichtsstand abweichen (Erw. 7). | |
Sachverhalt | |
Biancardi svolse la sua attività quale gerente al servizio della Uni-Net S.A. dal 1969 al 1974. Il contratto di lavoro stipulato tra le parti prevedeva a carico di Biancardi un divieto di concorrenza per tutta la durata dei rapporti contrattuali e per un periodo di cinque anni oltre la fine degli stessi. Per ogni contestazione dipendente dal contratto le parti avevano convenuto il foro convenzionale di Ginevra.
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Nel 1974 Biancardi, cessata la propria attività presso la Uni-Net S.A., apriva a Lugano un'impresa di pulizia di immobili, ramo commerciale oggetto del divieto di concorrenza.
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La Uni-Net S.A. ha convenuto Biancardi davanti alla II Camera Civile del Tribunale di Appello del Cantone Ticino, postulando che al convenuto fosse ordinato, sulla base della LCSl, di cessare la propria attività concorrenziale. La Corte cantonale, accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, respingeva la petizione senza entrare nel merito.
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Il Tribunale Federale ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso per riforma proposto dall'attrice contro la sentenza cantonale.
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Considerato in diritto: | |
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Mentre GERMANN, Unlauterer Wettbewerb, si limita a riprodurre, in una nota all'art. 5 LCSl, il testo del messaggio relativo all'art. 6 cpv. 1 del progetto (di formulazione identica all'attuale art. 5 cpv. 1 LCSl), altri autori giungono alla conclusione, interpretando la norma "e contrario", che competenti a conoscere le cause dipendenti da concorrenza sleale sono i tribunali del domicilio svizzero del convenuto (VON BÜREN, Kommentar zum UWG n. 1 ad art. 5; HEBERLEIN, Zivilprozessuale Gerichtstandssbestimmungen, sachliche und funktionelle Zuständigkeit für Klagen auf Grund der Bundesgesetze über den gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht pag. 14 e 28).
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Von Büren, nella nota citata, aggiunge che alcune leggi cantonali di procedura (che, all'interno del Cantone, prevedono per atti illeciti alternativamente il foro del convenuto e quello del luogo dove l'atto fu commesso) sarebbero in contrasto con la cennata disposizione e pertanto inapplicabili a cause fondate sulla concorrenza sleale. Egli parla in un'altra nota (nota 4 ad art. 5 LCSl) di una "durch Art. 59 BV und Art. 5 Abs. 1 UWG geleistete Gerichtsstandsgarantie".
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Tale opinione non può essere condivisa. L'art. 5 cpv. 1 LCSl tende infatti unicamente ad agevolare il procedimento giudiziario contro le persone che non hanno domicilio nella Svizzera. Ciò era già stato posto in evidenza nel messaggio del 3 ottobre 1942 accompagnante il disegno della legge federale sulla concorrenza sleale. Nello stesso messaggio veniva sottolineato che "il foro del luogo del reato non ha carattere esclusivo, la disposizione può dunque completare, giammai limitare, le prescrizioni cantonali in materia" (FF 1942 454). Anche il relatore del Consiglio degli Stati rilevava che il disegno di legge riservava la questione del foro al diritto cantonale, analogamente a quanto già stabilito in molte disposizioni esistenti e regolanti altre materie, completandola unicamente nel senso che le persone senza domicilio in Svizzera potevano venir convenute anche al foro del luogo del reato (Boll.sten. CS 1943-65). L'art. 5 cpv. 1 (art. 6 cpv. 1 del disegno) venne adottato senza modifiche nel testo dal Consiglio degli Stati e in seguito dal Consiglio Nazionale (Boll.sten. CN 1943-156), senza ulteriore discussione. Il testo letterale non permette di concludere per un'interpretazione e contrario, e quindi per l'esistenza di un foro di diritto federale al domicilio del convenuto. La parola "auch" e "aussi" nei testi tedesco e francese (nel testo italiano manca) non significa che esistono altri fori fondati sul diritto federale. Prevedere un foro intercantonale fondato sul diritto federale al domicilio del convenuto avrebbe avuto poco senso, tenuto conto dell'art. 59 Cost.; d'altro canto non sussistono indizi che il legislatore abbia voluto intervenire nel diritto processuale dei cantoni quanto alla questione del foro.
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7. Neppure il fatto che il contratto di lavoro che regola il divieto di concorrenza contenga una clausola di proroga del foro perfeziona una violazione del diritto federale. Tali clausole sono rette dal diritto cantonale anche quando, ciò che non si verifica nella fattispecie, derogano a una norma di diritto federale dispositivo sul foro (DTF 56 II 387, 57 II 115, 76 II 249, 87 III 27, 96 II 430).
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