BGE 104 II 95 | |||
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17. Sentenza 16 gennaio 1978 della I Corte civile nella causa Comune di Bodio contro ing. Giovanni Nizzola | |
Regeste |
Art. 41 OR, unerlaubte Handlung (fahrlässige Brandstiftung). |
2. Die Kosten, die einer tessinerischen Gemeinde infolge der Erfüllung einer Aufgabe erwachsen, die sie, wie das Löschen eines Brandes, auf Grund des kantonalen Verwaltungsrechtes übernehmen muss, stellen keinen unmittelbaren Schaden dar. | |
Sachverhalt | |
Il 3 marzo 1973, in località Monte Bodengo, Comune di Bodio, l'ing. Giovanni Nizzola, nell'intento di mettere ordine intorno alla casetta di vacanza che aveva ivi locato, accendeva un fuoco per bruciare rovi e sterpaglie. Le fiamme però, ad un certo punto, si propagarono, tanto da non poter più essere controllate, anche per l'insorgere di un vento impetuoso levatosi improvviso ed imprevisto, investendo la boscaglia tra i monti di Bodio e quelli di Pollegio, con la messa in pericolo degli stabili siti nella zona.
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L'opera di spegnimento causo al Comune di Bodio una spesa complessiva di Fr. 27 014.75
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All'ing. Nizzola venne inflitta una multa di Fr. 300.- per titolo di incendio colposo.
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Il Comune di Bodio ha quindi richiesto all'ing. Nizzola il rimborso delle spese assunte per l'opera di spegnimento e, con petizione del 1o agosto 1974, lo conveniva davanti al Pretore del distretto di Leventina, chiedendo la sua condanna al pagamento della somma di Fr. 27014.75, oltre interessi al 5% dal 1o maggio 1973.
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Accolta integralmente dal Pretore, la petizione veniva per contro respinta dalla II Camera civile del Tribunale di appello.
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Contro la sentenza dell'istanza cantonale il Comune di Bodio ha formato un ricorso per riforma. Il ricorrente conclude per la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'integrale accoglimento della petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi cantonali e di quella federale.
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Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
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Considerato in diritto: | |
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Il Comune di Bodio non pretende per contro che nell'incendio sarebbero andati distrutti alberi d'una selva di sua proprietà né pretende un risarcimento per questo titolo.
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b) Citando pertinentemente IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I pag. 421 n. I, la Corte cantonale rileva che chi causa un incendio che dà adito all'intervento delle squadre di spegnimento, di un servizio cioè tipicamente connesso all'esercizio del pubblico imperio, risponde delle spese occasionate da tale intervento unicamente in quanto ciò sia espressamente previsto da una speciale norma legale.
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La Corte cantonale rileva quindi che i comuni ticinesi (e per essi le rispettive municipalità) sono obbligati, giusta l'art. 44 della legge forestale cantonale di applicazione alla legge forestale federale, a "prendere immediatamente le misure necessarie per spegnere il fuoco, e darne avviso all'ispettore forestale e procedere all'arresto degli autori o presunti autori dell'incendio od a fare le necessarie indagini per scoprirli". Lo spegnimento dell'incendio di boschi causato da Nizzola costituiva così, per il Comune di Bodio, un preciso compito di natura pubblica, impostogli dal diritto amministrativo cantonale in materia di polizia del fuoco e di polizia forestale.
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L'istanza cantonale ha altresì accertato che i costi di spegnimento degli incendi di boschi o di pascoli devono essere anticipati dal Comune (art. 3 del decreto esecutivo concernente la creazione di squadre di spegnimento degli incendi di boschi e pascoli) e possono, su domanda di questi, essere parzialmente poste a carico "dei patriziati o dei Privati i cui beni vennero salvati dall'azione di spegnimento" (art. 45 della citata legge forestale ticinese). La legislazione ticinese non conferisce per contro ai comuni, giusta gli accertamenti dell'istanza cantonale, alcun diritto di regresso contro l'autore di un incendio per le relative spese di spegnimento. La Corte cantonale ha cosi dedotto che l'azione intentata dal Comune di Bodio a Nizzola non poteva trovare fondamento nel diritto amministrativo ticinese. È vero, rileva la Corte cantonale, che la nuova legge sulla polizia del fuoco (pubblicata nel FU cantonale n. 100 del 17 dicembre 1976 ma non ancora in vigore) prevede un diritto di regresso contro l'autore di un incendio intenzionale o colposo (art. 20); tale diritto è però previsto non a favore dei comuni, ma del cantone, al quale incombono, secondo il nuovo assetto legislativo, le spese di spegnimento, come pure quelle d'intervento in caso di catastrofe. Come giustamente rilevato dall'istanza cantonale, la nuova legge sulla Polizia del fuoco non è tuttavia applicabile alla fattispecie; d'altro canto, essa non conferirebbe legittimazione attiva al Comune, il diritto di regresso essendo riservato al Cantone.
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c) Il ricorso per riforma è ammissibile unicamente in quanto fondato sulla violazione del diritto federale. Questa Corte non può pertanto rivedere l'applicazione del diritto cantonale, quale Operata dalla giurisdizione ticinese. Il Tribunale federale deve per contro esaminare se la sentenza impugnata, nella misura in cui respinge la domanda di risarcimento che il Comune di Bodio fonda sull'art. 41 CO, violi o meno questa disposizione.
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2. a) L'istanza cantonale ritiene a ragione che l'ing. Nizzola ha causato per negligenza un incendio di boschi e che ha con ciò commesso una colpa, la cui intensità è tuttavia irrilevante ai fini della soluzione della presente vertenza. L'atto addebitato al convenuto è anche, e incontestabilmente, illecito, in quanto perfeziona, da un lato, il delitto di incendio colposo represso dall'art. 222 CP e, dall'altro, una contravvenzione all'art. 48 lett. f della legge forestale ticinese, che vieta l'accensione di fuochi nei boschi o nelle loro vicinanze o nei pascoli senza aver preso le precauzioni necessarie per togliere ogni pericolo d'incendio di boschi o pascoli (testo vigente all'epoca dell'incendio causato dall'ing. Nizzola).
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Ma il fatto che l'incendio di boschi causato da Nizzola costituisca atto illecito e che sia dovuto a negligenza dell'autore non conferisce di per sé al Comune di Bodio il diritto di chiedergli il rimborso delle spese di spegnimento solute in virtù del diritto amministrativo ticinese.
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Fondandosi sui principi sviluppati da dottrina e giurisprudenza, la Corte cantonale considera, a ragione, che di regola solo la vittima diretta può esigere il risarcimento del danno causatole da un atto illecito, mentre la vittima indiretta, cioè, l'eventuale terzo colpito solo di riflesso, non è legittimato all'azione. Danneggiati diretti sono in primo luogo, nel caso che ci occupa, i proprietari dei boschi distrutti o danneggiati dall'incendio. Nella misura in cui debba essere ammesso che le spese sostenute dal comune per l'espletamento di un compito di natura pubblica del diritto amministrativo ticinese, quale lo spegnimento di un incendio, costituiscono un danno, questo non può evidentemente che essere indiretto. Il Comune di Bodio è leso unicamente di riflesso: l'incendio di cui è questione non ha causato direttamente nessuna diminuzione del patrimonio del Comune: le spese qui litigiose sono state causate all'attore dall'intervento delle squadre di spegnimento e dai mezzi tecnici messi in opera per aver ragione delle fiamme e proteggere i beni di terzi, compito che incombe ai comuni, come s'è visto sopra, in virtù del diritto pubblico cantonale.
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Trattasi quindi di un danno esclusivamente indiretto: giusta l'art. 41 CO, al Comune di Bodio manca quindi la legittimazione attiva per pretendere un qualsiasi risarcimento per tale titolo dal convenuto ing. Nizzola.
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"... l'acte illicite ne consiste pas nécessairement dans une atteinte
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portée à un droit subjectif; l'art. 41 al. 1 CO oblige celui qui, par sa
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faute, transgresse une injonction juridique à réparer le dommage qu'il
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cause ainsi à autrui, même s'il ne peut être question d'un droit subjectif
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de la victime; il suffit que la prescription violée ait pour but de
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protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (RO 30 II
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571 41 II 685, 75 II 212 s. consid. 3, 90 II 279 consid. 4 et les arrêts
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cités, 94 I 642 s. consid. 5, RO 101 Ib 255 s. consid. 2 c et d). Commet
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donc un acte illicite celui qui lèse un intérêt privé protégé implicitement
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par une norme pénale édictée dans un but d'intérêt général
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(DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, p. 73 ch. 2 1.2; DESCHENAUX,
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Norme et causalité en responsabilité civile, dans Stabilité et dynamisme du
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droit dans la jurisprudence du Tribunal Fédéral suisse, p. 418-420)."
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Ma i citati art. 222 CP e 48 lett. f della legge forestale ticinese, non perseguono con ogni evidenza, accanto ai rispettivi scopi loro propri, anche quello di proteggere le collettività pubbliche, cui incombe l'onere dello spegnimento degli incendi in virtù del diritto cantonale, contro le diminuzioni patrimoniali risultanti dall'espletamento di questo compito del diritto pubblico. L'azione del ricorrente non può quindi in alcun modo trovare fondamento sui principi enunciati nella citata sentenza.
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