BGE 108 II 405 | |||
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78. Sentenza del 2 dicembre 1982 della II Corte civile nella causa AX contro BX, CX e II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico) | |
Regeste |
Das Versprechen, einen Erbvertrag abzuschliessen, ist nichtig, gleichgültig ob es in einer Vereinbarung über die Nebenfolgen der Scheidung oder in einem Schiedsgerichtsurteil enthalten ist. |
2. Das Versprechen, einen Erbvertrag abzuschliessen, ist unvereinbar mit dem Schutz der Persönlichkeit, wie ihn Art. 27 ZGB garantiert (E. 2); die Nichtigkeit einer solchen Verpflichtung ist von Amtes wegen festzustellen (E. 3). | |
Sachverhalt | |
Il matrimonio fra il dott. AX e BX fu sciolto per divorzio l'8 ottobre 1969 dal Pretore, che omologò la convenzione sulle conseguenze accessorie stipulata dalle parti il 7 ottobre 1969. L'unica figlia, CX, fu attribuita all'autorità parentale della madre. Il dott. AX passò a nuove nozze il 15 maggio 1971; dal matrimonio nacque una figlia, DX. Il 2 giugno 1978 BX e CX, da una parte, con AX, dall'altra, sottoscrissero un compromesso arbitrale e deferirono al dott. Z, giudice d'appello, le contestazioni sorte sulla convenzione 7 ottobre 1969. Nella stessa, AX si era obbligato a concludere, fra l'altro, un contratto successorio con la figlia CX e a lasciare a quest'ultima alcuni beni mobili e immobili. L'arbitro unico accertò il diritto della figlia CX di ricevere, alla morte del padre, i beni pattuiti alla stregua di una legataria, riconoscendole in particolare il diritto al risarcimento del valore non percepito ove gli oggetti del legato non fossero stati devoluti liberi da gravami.
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Il dott. AX insorse alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, cui domandò di annullare il lodo. La corte condivise il giudizio dell'arbitro e respinse il ricorso per nullità il 13 maggio 1982. Introdotto un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, il dott. AX propone l'annullamento del lodo arbitrale e della sentenza di secondo grado. BX e CX auspicano la reiezione del ricorso.
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Considerando in diritto: | |
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a) L'arbitro unico ha giudicato processualmente tardiva e infondata nel merito l'eccezione di nullità sollevata dall'interessato riguardo all'obbligo di stipulare un contratto successorio, rilevando che il requisito formale prescritto dagli art. 512 cpv. 1 e 499 CC non trova applicazione ove il negozio giuridico sia contenuto in una convenzione sulle conseguenze accessorie, divenuta parte integrante della sentenza di divorzio. L'arbitro ha riconosciuto perciò alla figlia CX il diritto di esigere l'adempimento dell'obbligo. L'eventuale lesione della quota legittima spettante alla seconda moglie e alla figlia nata dal secondo matrimonio si sarebbe potuta decidere solo all'apertura della successione. Richiamandosi inoltre alla sentenza pubblicata in DTF 97 II 48, secondo cui un contratto preliminare consente di chiedere in giudizio la conclusione del contratto principale, l'arbitro ha accertato la medesima facoltà a beneficio di CX, surrogando in proposito la dichiarazione di volontà del padre. Il Tribunale di appello non ha ritenuto arbitraria la conclusione che, nella specie, il lodo sostituisse la dichiarazione di volontà che il promettente si è rifiutato di dare.
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La sentenza della I Corte civile cui si riferiscono l'arbitro e i giudici (DTF 97 II 48) concerneva una promessa di vendita immobiliare. Il Tribunale federale ha precisato allora che il contratto preliminare (art. 22 CO) permette di interporre non soltanto l'azione di risarcimento, ma anche l'azione di condanna alla stipulazione del contratto principale; il giudizio equivale in tal caso alla dichiarazione di volontà rifiutata dal promettente. L'applicazione del medesimo principio a una disposizione per causa di morte si rivela invece apertamente insostenibile.
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L'art. 509 cpv. 1 CC stabilisce che un testamento può essere revocato o modificato in ogni tempo in una delle forme prescritte per la sua confezione. La norma, di carattere imperativo, tutela la facoltà di disporre del testatore: un ipotetico obbligo di non revocare sarebbe nullo sin dall'inizio (TUOR, Berner Kommentar, 2a edizione, nota 3 ad art. 509 CC; ESCHER, Zürcher Kommentar, 3a edizione, nota 1 ad art. 509 CC; PIOTET, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 224 nota 1), così come sarebbe nullo un eventuale impegno di far testamento o di costituire una disposizione per causa di morte secondo una determinata forma. Il contratto successorio non soggiace per contro alla libera revoca del disponente e non può essere sciolto che a precise condizioni (art. 513 a 515 CC): in quest'ambito esso vincola la facoltà di disporre di una persona (art. 494 cpv. 1 CC). Talune legislazioni straniere vietano, di conseguenza, la conclusione di patti successori (si veda l'art. 458 del Codice civile italiano), oppure ne limitano l'ammissibilità ai coniugi o alle convenzioni matrimoniali (§ 602, 1049 e 1050 ABGB, art. 1082 e 1093 del Codice civile francese). La circostanza che il disponente possa obbligarsi direttamente a lasciare la sua successione o un legato alla controparte o a un terzo non significa tuttavia ch'egli possa negoziare anche la propria capacità di disporre e impegnarsi in modo indiretto a sottoscrivere, in futuro, un contratto successorio. La sola promessa di concludere un simile contratto lede la capacità di disporre, che è parte della capacità civile (EGGER, Zürcher Kommentar, 2a edizione, note 12 e 13 ad art. 27 CC). Una pattuizione del genere, contravvenendo alla protezione della personalità, è giuridicamente irrilevante (TUOR, op.cit., nota 12 dell'introduzione all'art. 494 CC; BECKER, Berner Kommentar, 2a edizione, nota 3 ad art. 22 CO; VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des schweizerischen OR, vol. I, pag. 258 nota 55b). La dichiarazione d'ultima volontà, sia essa contenuta in un testamento o in un contratto successorio, è inoltre un diritto altamente personale che esclude ogni forma di rappresentanza (PIOTET, op.cit., pag. 76 e 250; GROSSEN, Das recht der Einzelpersonen, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. II, pag. 313). Non può quindi essere espressa da terzi e nemmeno dal giudice, il quale - diversamente dai contratti fra vivi - non può sostituirsi al disponente e decidere, in particolare, che cosa spetti al legatario in base a un contratto mai sorto. Nella Repubblica federale tedesca, che conosce l'istituto del contratto successorio, la capacità di disporre è protetta dal § 2302 BGB, che sancisce la nullità di contratti successori preliminari; tale norma configura persino una prescrizione d'ordine pubblico nell'ambito del diritto internazionale privato (LANGE/KUCHINKE, Lehrbuch des Erbrechts, 2a edizione, pag. 45; cfr. altresì PALANDT, BGB, 41a edizione, pag. 2047; SOERGEL/SIEBERT/JÜRGEN, BGB, vol. VII, 11a edizione, pag. 1066; BGB, Kommentar herausgegeben von den Mitgliedern des Bundesgerichtshofes, 12a edizione, nota 1 al § 2302).
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Il ricorrente osserva a giusto titolo, del resto, che sarebbe insostenibile condannarlo a stipulare un contratto successorio con la figlia CX proprio quando siffatta disposizione lederebbe con ogni probabilità la quota legittima sia della seconda moglie sia della figlia nata dal secondo matrimonio, e rinvierebbe a priori queste ultime all'azione di riduzione. Né riesce applicabile, in concreto, l'art. 516 CC, che attiene a casi in cui il disponente abbia già costituito un testamento o un contratto successorio prima di passare a nuove nozze. Tale condizione non si è manifestamente verificata.
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La nullità della promessa di stipulare un contratto successorio rende superfluo esaminare se, come afferma la corte cantonale, simile obbligo sfugga al requisito formale dell'art. 512 CC.
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Per questi motivi il Tribunale federale pronuncia:
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