BGE 109 II 170 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
38. Sentenza del 28 gennaio 1983 della I Corte civile nella causa Roberto Zanna contro La Basilese, Compagnia d'assicurazione (ricorso di diritto pubblico) | |
Regeste |
Prüfungsbefugnis der tessinischen Kassationskammer in Zivilsachen. |
Art. 69 Abs. 1 u. 2 SVG. |
Unter dem Gesichtswinkel der Willkür schliesst der Wortlaut dieser Bestimmung nicht aus, dass auf die Haftung des Halters eines abschleppenden Motorfahrzeugs und seiner Haftpflichtversicherung gegenüber dem Halter des abgeschleppten Fahrzeugs die Bestimmungen des SVG angewendet werden (E. 3). | |
Ritenuto in fatto e in diritto: | |
1. Roberto Zanna, al volante di un veicolo trainato, cozzò contro l'automobile trainante. Il Pretore di Locarno-Campagna, adito da Zanna, imputo la responsabilità dell'incidente ai due protagonisti, in ragione di metà ciascuno, e condannò la Basilese, quale assicuratrice del detentore del veicolo trainante, al pagamento di Fr. 806.--. Il 20 settembre 1982 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello ticinese accolse un ricorso per cassazione dell'assicuratrice e annullò la sentenza del Pretore, fondandosi sull'interpretazione dell'art. 69 LCS.
| 1 |
L'istante è insorto al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico del 27 settembre 1982 fondato sull'art. 4 Cost. e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Egli ha rilevato che i giudici cantonali hanno commesso arbitrio oltrepassando i limiti della cognizione imposti loro dalla procedura ticinese ed annullando la sostenibile sentenza del Pretore.
| 2 |
2. Secondo l'art. 327 lett. g CPC, le sentenze dei Pretori come istanza unica possono essere impugnate con ricorso per cassazione "se è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale, oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove". La dottrina e la prassi cantonali precisano, in sostanza, che la violazione del diritto è manifesta quando è crassa, palese, evidente, rilevabile a prima vista, ossia quando è fuori dubbio che la norma applicabile non è stata a torto applicata o quando nessuna ragione plausibile giustifica l'applicazione delle norme ritenute applicabili dal giudice di prime cure; la valutazione delle prove è manifestamente erronea quando è del tutto insostenibile, contraddetta e sconfessata apertamente dalle emergenze processuali (ANASTASI, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, pagg. 190, 191 et 194; Rep. 1980 pag. 103 consid. 2, 1979 pag. 93 e 1978 pag. 351, in part. pag. 354); questi principi furono elaborati dalla giurisprudenza ticinese quando vigeva ancora il vecchio testo dell'art. 327 lett. g CPC, il quale enunciava espressamente il concetto di arbitrio (Rep. 1976 pag. 123 e 1974 pag. 127). Certo, con la versione attuale, modificata il 25 marzo 1975, il legislatore intendeva in un certo senso estendere il potere di esame della Camera di cassazione civile, consentendole d'intervenire in caso di violazione manifesta di norme o di valutazione manifestamente erronea di prove, senza esigere esplicitamente la commissione di un arbitrio (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 22 maggio 1974 pag. 14; ANASTASI, op.cit. pag. 191). La differenza tra una violazione manifesta e una violazione arbitraria di una norma, rispettivamente tra una violazione manifestamente erronea e una violazione arbitraria di atti di causa, è però difficilmente percettibile. Prova ne sia che la prassi del Tribunale di appello ticinese non è mutata dopo la modifica legislativa del 1975 e neppure l'autore ANASTASI, nei brani già citati, espone un'interpretazione differente dell'art. 327 lett. g CPC. Di conseguenza, almeno fintanto che il Tribunale di appello non fornisca un'interpretazione meno rigida, questa norma restringe il potere di cognizione dell'autorità cantonale di cassazione in modo analogo a quello del Tribunale federale, che in virtù dell'art. 4 Cost. statuisce dal profilo dell'arbitrio (cfr. DTF 105 II 36 consid. 2, DTF 104 II 223, DTF 102 Ia 3 consid. 2a, DTF 101 Ia 306 e rif.). La medesima conclusione è formulata da ANASTASI (op.cit. pag. 172), laddove afferma che la cassazione richiede praticamente un diniego materiale di giustizia (cfr. la sentenza dell'8 dicembre 1981 nella causa Maggini contro Fidefinanz SA, consid. 1, Rep. 1983 pag. 10).
| 3 |
Nella succinta motivazione della sentenza impugnata l'autorità cantonale non ha accennato alla limitazione del suo potere d'esame e, concretamente, ha liberamente contrapposto la propria interpretazione dell'art. 69 LCS al parere del Pretore. Così facendo essa è caduta nell'arbitrio (DTF 104 Ia 414).
| 4 |
5 | |
Il Tribunale di appello - interpretando l'art. 69 cpv. 1 e 2 LCS e fondandosi essenzialmente sull'opinione di OFTINGER - ritiene che la responsabilità per i danni cagionati dal veicolo trainante a quello trainato non è retta dalla LCS ma dal CO: i due automezzi costituirebbero un'unità e l'assicurazione RC del primo potrebbe coprire soltanto danni provocati a terzi, non al veicolo trainato. Ora, effettivamente il testo dell'art. 69 cpv. 1 LCS prevede unicamente la responsabilità civile del veicolo trainante per i danni cagionati a terzi dal rimorchio o dal veicolo rimorchiato; il cpv. 2 riguarda l'assicurazione dell'automezzo trainante, che copre anche i danni cagionati dal rimorchio. La lettera di queste disposizioni non fornisce quindi nessuna indicazione su come debbano essere regolati i rapporti tra i detentori di due veicoli, uno trainante e l'altro rimorchiato. L'autore appena citato menziona un parere dottrinale divergente dal suo, anche se riguardante la vecchia legge del 15 marzo 1932 (OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, II/2 pag. 483 nota 154, con riferimento a STREBEL/HUBER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr, art. 37 n. 9 nota d). Inoltre, in modo più generale, altri autori ravvisano inconvenienti nella teoria dell'unità tra veicolo trainante e trainato, qualora questi siano uniti occasionalmente da una corda di traino (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, art. 69 n. 1.4). In definitiva la regolamentazione giuridica dei rapporti di responsabilità tra detentori di veicoli trainanti e trainati non è ovvia. Essa non deve però essere risolta nella presente causa di diritto pubblico: visti il silenzio della legge e la divergenza d'opinioni possibili, non è comunque insostenibile affermare, come ha fatto il Pretore, che il detentore dell'automobile rimorchiante e la sua assicurazione di responsabilità civile rispondono verso il detentore trainato secondo le norme della LCS.
| 6 |
Il Tribunale federale pronuncia:
| 7 |
8 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |