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Informationen zum Dokument  BGE 111 II 113  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considerando in diritto:
1. La questione se e in quali casi beni costituiti in propriet&ag ...
2. a) L'autorità cantonale di vigilanza sostiene che, nel  ...
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26. Sentenza dell'11 luglio 1985 della II Corte civile nella causa X. c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
 
 
Regeste
 
Art. 226 ZGB: Zuweisung des Gesamtgutes durch Ehevertrag an den überlebenden Ehegatten.  
 
Sachverhalt
 
BGE 111 II, 113 (113)I coniugi Franco e Rosa X., cittadini italiani domiciliati a Y., stipulavano il 3 luglio 1971 un contratto matrimoniale di costituzione della comunione universale dei beni ai sensi dell'art. 215 segg. CC. Nel contratto era stabilito espressamente che al decesso di uno dei coniugi la totalità della sostanza comune sarebbe spettata al coniuge superstite e che, non essendovi discendenti, non era necessario fare la riserva di cui BGE 111 II, 113 (114)all'art. 226 cpv. 2 CC. Il contratto veniva approvato dall'autorità tutoria e iscritto nel registro dei beni matrimoniali. Franco X. decedeva a Y. il 23 novembre 1982. Fondandosi sul contratto matrimoniale, Rosa X. chiedeva all'Ufficio dei registri di Lugano di essere iscritta nel registro fondiario quale proprietaria esclusiva dei mappali n. 317 e 508 di Y., figuranti, rispettivamente, di proprietà comune e di comproprietà dei coniugi. L'istanza era accompagnata da tre attestazioni del comune di Z. (Italia) da cui risultava che Franco X. non aveva avuto figli nel matrimonio né al di fuori di esso. L'Ufficio dei registri respingeva l'istanza, rilevando che l'iscrizione al nome esclusivo del coniuge superstite poteva avvenire soltanto su presentazione di un certificato ereditario con cui fosse dimostrato ufficialmente che il defunto non aveva lasciato discendenti.
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Adito dalla richiedente, il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino ne respingeva il gravame quale Autorità di vigilanza sul registro fondiario.
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Rosa X. è insorta con ricorso di diritto amministrativo avanti il Tribunale federale contro la decisione del Dipartimento di giustizia, proponendo che essa sia annullata e che sia ordinata l'iscrizione dei trapassi di proprietà a seguito di scioglimento del regime matrimoniale dei beni. Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso.
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Considerando in diritto:
 
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Lo scioglimento del matrimonio in seguito a decesso di uno dei coniugi comporta, per legge, la cessazione della comunione dei beni. Secondo LEMP (n. 12 ad art. 225 CC, con richiami), il rapporto di proprietà comune non viene tuttavia meno, bensì entra nello stadio della liquidazione. Ove esistano oltre al coniuge superstite altri eredi, tutti costoro partecipano alla proprietà comune; tale partecipazione è data sia in virtù degli effetti postumi della comunione dei beni, sia in virtù della BGE 111 II, 113 (115)comunione ereditaria (LEMP, n. 19 ad art. 225 CC). Tale autore ritiene che una comunione di liquidazione sussiste tra il coniuge superstite e gli eredi di quello defunto anche nel caso in cui il contratto matrimoniale abbia stabilito, in deroga all'art. 225 cpv. 1 e 2 CC e in applicazione dell'art. 226 cpv. 1 CC, che tutta la sostanza comune debba spettare al coniuge superstite (LEMP, n. 24 ad art. 225 CC). Detta comunione di liquidazione sarebbe riscontrabile persino ove tra gli eredi non figurasse alcun discendente, ossia ove non fosse ipotizzabile una lesione della quota riservata dall'art. 226 cpv. 2 CC ai discendenti del coniuge defunto. Soltanto nel caso in cui il coniuge superstite fosse unico erede e i coniugi fossero vissuti, sia per quanto concerne i loro rapporti interni, sia riguardo ai rapporti coi terzi, sotto il regime della comunione dei beni, la proprietà comune di cui godeva il coniuge poi superstite si convertirebbe automaticamente, per legge, in seguito al decesso dell'altro coniuge, in proprietà esclusiva del coniuge superstite. La proprietà comune diverrebbe allora proprietà esclusiva per accrescimento e una liquidazione risulterebbe superflua. Il coniuge superstite potrebbe farsi iscrivere nel registro fondiario quale proprietario esclusivo in base ad un'attestazione da cui emerga che egli è l'unico erede (LEMP, n. 27 ad art. 225 CC). Questa opinione sembra essere stata condivisa dal Tribunale federale nella sentenza DTF 73 I 275, in una fattispecie nella quale peraltro la comunione dei beni vigeva soltanto nei rapporti interni tra i coniugi.
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Per l'esistenza di una comunione di liquidazione e per la necessità di una liquidazione propendono EGGEN, Aus der Praxis familien- und erbrechtlicher Beziehungen zu Grund und Boden, in Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht (ZBGR), vol. 31 (1950) pag. 255; FRIEDRICH, Grundbuch und eheliches Güterrecht, in ZBGR vol. 35 (1954) pag. 269; MERZ, Die Übertragung des Grundeigentums gestützt auf gesetzliche Erbfolge, Testament, Erbvertrag oder Auflösung des Güterstandes infolge Todes eines Ehegatten, in ZBGR vol. 36 (1955) pagg. 137-138; GROSSEN, Propriété commune et registre foncier, in ZBGR vol. 40 (1959) pag. 11. MERZ (op.cit. pag. 138) ammette che il coniuge superstite possa farsi iscrivere quale proprietario esclusivo in base al contratto matrimoniale e ad un'attestazione calcata sul modello del certificato ereditario e da cui risulti che nel termine di un mese non è intervenuta contestazione da parte degli eredi, ove il contratto matrimoniale BGE 111 II, 113 (116)sia stato pubblicato e comunicato agli interessati nel modo stabilito per le disposizioni di ultima volontà.
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Dal canto suo, HAUSHEER (Grenzfragen des Erbrechts und ihre Reflexwirkung auf das Grundbuch, in ZBGR vol. 52 (1971) pagg. 266-269) è d'avviso che la liquidazione della proprietà comune comporti una comunione di liquidazione nel caso in cui, sia pure in deroga alla ripartizione stabilita dispositivamente dalla legge, al coniuge superstite non sia stata attribuita la totalità della sostanza in proprietà comune o nel caso in cui debbano essere considerati, ai sensi dell'art. 226 cpv. 2 CC, i diritti dei discendenti. Ove, per converso, l'intera sostanza in proprietà comune spetti al coniuge superstite, Hausheer segue l'opinione di PICENONI (Das Ineinandergreifen güterrechtlicher und erbrechtlicher Vorschriften, in ZBGR vol. 46 (1965) pagg. 198-202, e Die Behandlung der Grundbuchgeschäfte im Erbgang, in ZBGR vol. 53 (1972) pag. 136), secondo cui il coniuge superstite acquista la proprietà esclusiva della parte di proprietà comune del defunto in modo autonomo e può pretendere direttamente la sua iscrizione nel registro fondiario quale proprietario esclusivo. In altre parole, la proprietà comune si convertirebbe senz'altro in proprietà esclusiva, senza che occorra un intervento degli eredi, dato che la parte di proprietà comune del defunto non cade nella massa della successione.
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b) L'Ufficio federale del registro fondiario rileva, in una lettera del 21 dicembre 1984 inviata all'autorità cantonale di vigilanza, che in caso di scioglimento della comunione dei beni per morte di uno dei coniugi sorge tra il coniuge superstite e gli eredi del defunto una situazione di comproprietà indivisa. Se il coniuge superstite pretende d'essere iscritto nel registro fondiario quale proprietario esclusivo di un fondo, egli deve produrre una dichiarazione di consenso degli altri eredi o una convenzione di divisione o una sentenza passata in giudicato. Ove il coniuge superstite sostenga d'essere erede unico e d'essere divenuto proprietario esclusivo in seguito ad acquisto non registrato, egli BGE 111 II, 113 (117)è tenuto a provare l'inesistenza di altri eredi (legittimi o istituiti). Tale prova può essere fornita soltanto mediante la produzione di un certificato ereditario, salvo che il diritto cantonale preveda la pubblicazione dei contratti matrimoniali, analogamente a quanto avviene per le disposizioni di ultima volontà.
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3. Nella fattispecie va deciso in primo luogo se in un caso in cui sotto l'imperio del regime (interno ed esterno) della comunione dei beni sia stato attribuito al coniuge superstite, in virtù di una convenzione matrimoniale e in applicazione dell'art. 226 cpv. 1 CC, la totalità di beni già in proprietà comune, il coniuge superstite acquisti, con il decesso dell'altro, privo di discendenti, la proprietà esclusiva di tali beni in modo autonomo, ossia per accrescimento, ciò che è una forma d'acquisto non registrato e dà diritto d'ottenere l'iscrizione nel registro fondiario. In quanto si risponda affermativamente a tale questione, rimane da esaminare in qual modo il coniuge superstite debba provare, ai fini di cui sopra, che il defunto era privo di discendenti. Fuoresce invece dall'ambito del presente giudizio esaminare quale sia la soluzione corretta in un caso in cui esistano discendenti del defunto o in cui invece dell'attribuzione integrale al coniuge superstite dei beni già in proprietà comune sia stata stabilita un'attribuzione diversa da quella per metà, prevista dispositivamente dall'art. 225 cpv. 1 CC.
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a) Mediante l'art. 226 CC il legislatore ha voluto manifestamente favorire il coniuge superstite. Mentre con il cpv. 1 ha consentito che, mediante convenzione matrimoniale, l'intera sostanza comune passi, alla morte di uno dei coniugi, in proprietà esclusiva dell'altro, con il cpv. 2 ha salvaguardato i diritti dei discendenti, disponendo che essi non possono essere privati del quarto della sostanza comune. L'attribuzione così disciplinata dell'intera sostanza comune al coniuge superstite ha luogo in virtù del diritto matrimoniale, e non di quello successorio. Ciò significa, tra l'altro, che il coniuge superstite può anche in concreto non essere erede. In una situazione che risulti già a prima vista chiara non si giustifica di obbligare il coniuge superstite a partecipare con gli eredi alla liquidazione della successione. Sotto il profilo dogmatico, perché la sostanza comune spettantegli nella sua integralità non cade nella successione, ma passa a lui autonomamente, in virtù del diritto matrimoniale, per accrescimento. Contraddice la natura di tale modo d'acquisto non registrato della proprietà l'esigere una liquidazione previa di tutta la successione (che comprende eventualmente anche beni non BGE 111 II, 113 (118)comuni), quando l'accrescimento come tale non può ragionevolmente essere revocato in dubbio. Sotto il profilo pratico, sembra eccessivo pretendere nella descritta situazione che il coniuge superstite debba necessariamente divenire parte di una comunione ereditaria ed entrare in contratto con gli eredi (ed eventualmente negoziare per lungo tempo con gli stessi, partecipare a processi con o contro di essi, ecc.) precisamente in un contesto in cui il regime matrimoniale scelto (comunione dei beni) e il trattamento privilegiato che il coniuge defunto ha voluto assicurare a quello superstite hanno per scopo e permettono una soluzione rapida ed efficace per quest'ultimo, senza cagionare un pregiudizio giuridico agli eredi. In quanto costoro vantino pretese nei confronti del coniuge superstite in relazione con i beni di cui egli ha acquistato per accrescimento la proprietà esclusiva, incomberà a detti eredi di farsi attori nel quadro della liquidazione della successione o in altra sede. Tale loro eventuale aggravio d'ordine pratico appare comunque d'importanza assai minore del vantaggio che l'art. 226 cpv. 1 CC ha voluto garantire al coniuge superstite, vantaggio che perderebbe buona parte della sua attrattività se potesse essere concretamente conseguito soltanto solo dopo una liquidazione eventualmente lunga e complessa.
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b) Per quanto concerne la prova dell'assenza di discendenti del coniuge defunto, prova a carico del coniuge superstite che intenda farsi iscrivere nel registro fondiario quale proprietario esclusivo dei beni in precedenza comuni, va disattesa la tesi dell'autorità cantonale, secondo cui tale prova può essere fornita soltanto mediante un certificato ereditario. La funzione del certificato ereditario non è infatti quella di dimostrare che esistono o non esistono discendenti. Esso serve agli eredi legittimi o agli eredi istituiti quale legittimazione (provvisoria) per poter disporre dei beni della successione. Non v'è alcun motivo di non ammettere la prova dell'assenza di discendenti mediante atti di stato civile.
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4. Poiché nella fattispecie la ricorrente ha provato mediante certificati di stato civile - sulla cui esattezza sostanziale l'autorità cantonale nulla ha eccepito - che il defunto marito non ha mai avuto discendenti, la decisione impugnata va annullata e dev'essere ordinato all'Ufficio dei registri di Lugano di procedere all'iscrizione della ricorrente quale proprietaria del mappale n. 317 di Y. a far tempo dal decesso del marito, intervenuto il 23 novembre 1982. Circa il mappale n. 508 di Y. che figura nel registro fondiario come di comproprietà dei BGE 111 II, 113 (119)coniugi X., incomberà all'autorità cantonale di accertare se la forma di proprietà indicata ("comproprietà") corrisponda alla realtà, oppure se sia menzionata erroneamente (in luogo di "proprietà comune"). Nel secondo caso, l'autorità cantonale provvederà alla necessaria rettifica e, successivamente, all'iscrizione della ricorrente quale proprietaria esclusiva anche di tale fondo, con effetto allo stesso 23 novembre 1982. Se invece si trattasse effettivamente di un fondo in comproprietà, esso entrerà nella liquidazione della successione.
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