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26. Sentenza dell'11 luglio 1985 della II Corte civile nella causa X. c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo) | |
Regeste |
Art. 226 ZGB: Zuweisung des Gesamtgutes durch Ehevertrag an den überlebenden Ehegatten. | |
Sachverhalt | |
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Adito dalla richiedente, il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino ne respingeva il gravame quale Autorità di vigilanza sul registro fondiario.
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Rosa X. è insorta con ricorso di diritto amministrativo avanti il Tribunale federale contro la decisione del Dipartimento di giustizia, proponendo che essa sia annullata e che sia ordinata l'iscrizione dei trapassi di proprietà a seguito di scioglimento del regime matrimoniale dei beni. Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso.
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Considerando in diritto: | |
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Lo scioglimento del matrimonio in seguito a decesso di uno dei coniugi comporta, per legge, la cessazione della comunione dei beni. Secondo LEMP (n. 12 ad art. 225 CC, con richiami), il rapporto di proprietà comune non viene tuttavia meno, bensì entra nello stadio della liquidazione. Ove esistano oltre al coniuge superstite altri eredi, tutti costoro partecipano alla proprietà comune; tale partecipazione è data sia in virtù degli effetti postumi della comunione dei beni, sia in virtù della ![]() | 5 |
Per l'esistenza di una comunione di liquidazione e per la necessità di una liquidazione propendono EGGEN, Aus der Praxis familien- und erbrechtlicher Beziehungen zu Grund und Boden, in Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht (ZBGR), vol. 31 (1950) pag. 255; FRIEDRICH, Grundbuch und eheliches Güterrecht, in ZBGR vol. 35 (1954) pag. 269; MERZ, Die Übertragung des Grundeigentums gestützt auf gesetzliche Erbfolge, Testament, Erbvertrag oder Auflösung des Güterstandes infolge Todes eines Ehegatten, in ZBGR vol. 36 (1955) pagg. 137-138; GROSSEN, Propriété commune et registre foncier, in ZBGR vol. 40 (1959) pag. 11. MERZ (op.cit. pag. 138) ammette che il coniuge superstite possa farsi iscrivere quale proprietario esclusivo in base al contratto matrimoniale e ad un'attestazione calcata sul modello del certificato ereditario e da cui risulti che nel termine di un mese non è intervenuta contestazione da parte degli eredi, ove il contratto matrimoniale ![]() | 6 |
Dal canto suo, HAUSHEER (Grenzfragen des Erbrechts und ihre Reflexwirkung auf das Grundbuch, in ZBGR vol. 52 (1971) pagg. 266-269) è d'avviso che la liquidazione della proprietà comune comporti una comunione di liquidazione nel caso in cui, sia pure in deroga alla ripartizione stabilita dispositivamente dalla legge, al coniuge superstite non sia stata attribuita la totalità della sostanza in proprietà comune o nel caso in cui debbano essere considerati, ai sensi dell'art. 226 cpv. 2 CC, i diritti dei discendenti. Ove, per converso, l'intera sostanza in proprietà comune spetti al coniuge superstite, Hausheer segue l'opinione di PICENONI (Das Ineinandergreifen güterrechtlicher und erbrechtlicher Vorschriften, in ZBGR vol. 46 (1965) pagg. 198-202, e Die Behandlung der Grundbuchgeschäfte im Erbgang, in ZBGR vol. 53 (1972) pag. 136), secondo cui il coniuge superstite acquista la proprietà esclusiva della parte di proprietà comune del defunto in modo autonomo e può pretendere direttamente la sua iscrizione nel registro fondiario quale proprietario esclusivo. In altre parole, la proprietà comune si convertirebbe senz'altro in proprietà esclusiva, senza che occorra un intervento degli eredi, dato che la parte di proprietà comune del defunto non cade nella massa della successione.
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b) L'Ufficio federale del registro fondiario rileva, in una lettera del 21 dicembre 1984 inviata all'autorità cantonale di vigilanza, che in caso di scioglimento della comunione dei beni per morte di uno dei coniugi sorge tra il coniuge superstite e gli eredi del defunto una situazione di comproprietà indivisa. Se il coniuge superstite pretende d'essere iscritto nel registro fondiario quale proprietario esclusivo di un fondo, egli deve produrre una dichiarazione di consenso degli altri eredi o una convenzione di divisione o una sentenza passata in giudicato. Ove il coniuge superstite sostenga d'essere erede unico e d'essere divenuto proprietario esclusivo in seguito ad acquisto non registrato, egli ![]() | 9 |
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a) Mediante l'art. 226 CC il legislatore ha voluto manifestamente favorire il coniuge superstite. Mentre con il cpv. 1 ha consentito che, mediante convenzione matrimoniale, l'intera sostanza comune passi, alla morte di uno dei coniugi, in proprietà esclusiva dell'altro, con il cpv. 2 ha salvaguardato i diritti dei discendenti, disponendo che essi non possono essere privati del quarto della sostanza comune. L'attribuzione così disciplinata dell'intera sostanza comune al coniuge superstite ha luogo in virtù del diritto matrimoniale, e non di quello successorio. Ciò significa, tra l'altro, che il coniuge superstite può anche in concreto non essere erede. In una situazione che risulti già a prima vista chiara non si giustifica di obbligare il coniuge superstite a partecipare con gli eredi alla liquidazione della successione. Sotto il profilo dogmatico, perché la sostanza comune spettantegli nella sua integralità non cade nella successione, ma passa a lui autonomamente, in virtù del diritto matrimoniale, per accrescimento. Contraddice la natura di tale modo d'acquisto non registrato della proprietà l'esigere una liquidazione previa di tutta la successione (che comprende eventualmente anche beni non ![]() | 11 |
b) Per quanto concerne la prova dell'assenza di discendenti del coniuge defunto, prova a carico del coniuge superstite che intenda farsi iscrivere nel registro fondiario quale proprietario esclusivo dei beni in precedenza comuni, va disattesa la tesi dell'autorità cantonale, secondo cui tale prova può essere fornita soltanto mediante un certificato ereditario. La funzione del certificato ereditario non è infatti quella di dimostrare che esistono o non esistono discendenti. Esso serve agli eredi legittimi o agli eredi istituiti quale legittimazione (provvisoria) per poter disporre dei beni della successione. Non v'è alcun motivo di non ammettere la prova dell'assenza di discendenti mediante atti di stato civile.
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4. Poiché nella fattispecie la ricorrente ha provato mediante certificati di stato civile - sulla cui esattezza sostanziale l'autorità cantonale nulla ha eccepito - che il defunto marito non ha mai avuto discendenti, la decisione impugnata va annullata e dev'essere ordinato all'Ufficio dei registri di Lugano di procedere all'iscrizione della ricorrente quale proprietaria del mappale n. 317 di Y. a far tempo dal decesso del marito, intervenuto il 23 novembre 1982. Circa il mappale n. 508 di Y. che figura nel registro fondiario come di comproprietà dei ![]() | 13 |
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