BGE 112 II 430 | |||
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69. Estratto della sentenza 19 marzo 1986 della II Corte civile nella causa X. contro Dipartimento di giustizia della Repubblica e Cantone del Ticino (ricorso di diritto amministrativo) | |
Regeste |
Legitimation des Notars zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde in Grundbuchsachen (Art. 103 lit. a OG, Art. 103 Abs. 4 GBV). |
2. Handelt der Tessiner Notar, der die Ausstellung eines Inhaberschuldbriefes verlangt, in Ausübung seiner amtlichen Befugnisse? Frage offengelassen, da die Anmeldung zur Eintragung im konkreten Fall wegen eines nicht dem Notar anzulastenden Formfehlers abgewiesen wurde (Erw. 2c). | |
Sachverhalt | |
A.- Il 3 giugno 1985 Y. ha presentato all'Ufficio dei registri di Locarno un'istanza volta all'emissione di una cartella ipotecaria al portatore di Fr. 200'000.-- in sostituzione di una precedente cartella di Fr. 100'000.-- per la quale era iscritta nel registro dei creditori la banca Z. Con l'istanza Y. ha autorizzato la segretaria del notaio X. a firmare in sua vece il nuovo titolo, che il notaio avrebbe consegnato alla medesima banca. Simultaneamente quest'ultima ha chiesto di essere cancellata dal registro dei creditori per il titolo da sopprimere e di esservi iscritta per il nuovo.
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B.- Insorto al Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza sul registro fondiario, Y. si è visto respingere il gravame con decisione del 2 gennaio 1986. Secondo il Dipartimento, chi si obbliga a concedere un titolo di pegno in garanzia di un credito non può valersi dell'art. 20 RRF, che permette la semplice forma scritta; la promessa di dare in garanzia un pegno non ancora costituito dev'essere stipulata nella forma autentica (DTF 71 II 262).
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C.- Il notaio X. ha proposto il 13 febbraio 1986 al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo inteso a far annullare la decisione del Dipartimento di giustizia. Il Tribunale federale non ha ordinato scambi di memorie scritte.
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Dai considerandi: | |
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c) Il documento giustificativo da produrre per l'iscrizione di una cartella ipotecaria al portatore "consiste nella richiesta del proprietario presentata in iscritto"; i Cantoni possono esigere tuttavia che l'iscrizione di tali cartelle "sia richiesta da una persona a cui è commessa la celebrazione degli atti pubblici" (art. 20 RRF).
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Il Ticino non ha adottato un vincolo siffatto; l'art. 57 della legge sul notariato prescrive unicamente, in ossequio agli art. 963 cpv. 3 e 55 cpv. 1 tit.fin. CC, che "il notaio è tenuto a presentare le richieste di iscrizione al registro fondiario, nell'interesse delle parti, a norma del diritto relativo" (cfr. altresì l'art. 10 della legge generale ticinese sul registro fondiario). V'è da domandarsi, pertanto, se la stesura di un'istanza per l'emissione di una cartella ipotecaria rientri nelle cosiddette attribuzioni ufficiali ove appena si pensi ch'essa può essere inoltrata dal proprietario immobiliare senza far capo a un notaio (tranne, eventualmente, per l'autentica della firma: cfr. art. 13 cpv. 2 RRF). La circostanza che la legge ticinese sulla tariffa notarile contempli all'art. 7 i limiti dell'onorario per l'allestimento di istanze di emissione di cartelle ipotecarie non può, con tutta evidenza, reputarsi decisivo. Ora, quand'anche si lasci il problema irrisolto e si supponga che in concreto il ricorrente abbia agito alla stregua di un pubblico funzionario, l'esito del giudizio non muta.
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È pacifico intanto che la richiesta volta alla cancellazione di una cartella ipotecaria al portatore può redigersi nella semplice forma scritta, come la richiesta di emissione (art. 61 RRF). L'Ufficio distrettuale infatti ha negato il rilascio del titolo perché la banca, chiedendo di essere iscritta nel registro dei creditori subito dopo l'emissione della cartella sostitutiva ed evocando così il diritto alla rimessa immediata di quest'ultima, si è valsa di un rapporto obbligatorio soggetto - per l'autorità - all'atto pubblico. Il vizio di forma, conseguentemente, non riguarda l'opera del notaio, bensì la pretesa del creditore. Se la banca si fosse accontentata di una consegna volontaria, nulla avrebbe impedito l'emissione del titolo. Il notaio del resto non pretende che gli sia mai stato conferito l'incarico di fondare un diritto della banca alla rimessa della cartella e ammette che in assenza della forma autentica un'obbligazione del genere sarebbe nulla (art. 11 cpv. 2 CO). Non si scorge quindi alcun errore di cui egli possa essere chiamato a rispondere (art. 6 della legge sul notariato) ancorché - per ipotesi - avesse agito nel quadro di mansioni ufficiali. Ne discende che al notaio manca la legittimazione per insorgere giusta l'art. 103 lett. a OG e che le critiche sollevate nel gravame non possono essere vagliate nel merito, il solo interesse teorico a conoscere se l'autorità abbia sindacato a ragione o a torto non assurgendo a giustificazione diretta e concreta, ovvero a interesse degno di tutela giuridica.
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