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20. Sentenza del 14 aprile 1987 della II Corte civile nella causa Y. c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo) | |
Regeste |
Adoption; Anerkennung und Eintragung einer ausländischen Adoption in der Schweiz. |
2. Ist im vorliegenden Fall die Voraussetzung der internationalen Zuständigkeit gegeben? (E. 3b). Frage offengelassen, da die einfache Adoption nach dem Tod des Adoptierenden ohnehin in der Schweiz nicht mehr eingetragen werden kann; denn nach bulgarischem Recht beendet der Tod, unter Vorbehalt der erbrechtlichen Ansprüche des Adoptierten gegenüber dem Adoptierenden, das Adoptivverhältnis (E. 4). |
3. Der Umstand, dass die bulgarische einfache Adoption im schweizerischen Zivilstandsregister nicht eingetragen werden kann, hindert den in Bulgarien wohnenden Adoptierten bulgarischer Herkunft nicht, seine Rechte an dem in der Schweiz eröffneten Nachlass des Adoptierenden, der in der Schweiz Wohnsitz hatte, geltend zu machen, obwohl durch dessen Tod das Adoptionsverhältnis untergegangen ist (E. 4). | |
Sachverhalt | |
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X. decedeva il 12 giugno 1984 a Zurigo, suo ultimo luogo di domicilio. Egli lasciava quali eredi legittimi la moglie, originariamente cittadina bulgara, nonché la nipote (figlia di un fratello premorto).
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Il 18 luglio 1985 Y. chiedeva al Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (Direzione cantonale dello stato civile), quale autorità di vigilanza in materia di stato civile del cantone d'origine del padre adottivo X., il riconoscimento e l'iscrizione nel registro dello stato civile svizzero dell'adozione avvenuta nel 1968 a Sofia. Il menzionato dipartimento respingeva l'istanza con decisione del 2 luglio 1986.
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Y. ha impugnato tale decisione con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, proponendo che l'adozione sia riconosciuta e iscritta.
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L'autorità cantonale postula la reiezione del gravame, il Dipartimento federale di giustizia e polizia il suo accoglimento.
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Considerando in diritto: | |
1. L'autorità cantonale ha negato che la ricorrente fosse legittimata a chiedere il riconoscimento e l'iscrizione dell'adozione ![]() | 6 |
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Al riconoscimento dell'adozione semplice bulgara non osta l'ordine pubblico svizzero. Il fatto che il diritto svizzero vigente preveda ormai solo l'adozione piena non può impedire che sia riconosciuta una decisione straniera avente per oggetto una forma d'adozione che è stata l'unica possibile in Svizzera per oltre 60 anni e che continua a rimanere valida (v. art. 12a tit.fin. CC). Un abuso di diritto sarebbe stato ravvisabile semmai soltanto in un'istanza di riconoscimento di un'adozione straniera destinata a pregiudicare gli eredi necessari. Nulla lascia supporre che tale sia il caso. Alla nipote (di un ticinese domiciliato a Zurigo) non spetta alcuna porzione legittima; la porzione legittima della vedova non è toccata dal riconoscimento dell'adozione di cui trattasi.
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La LR si applica tuttavia agli stranieri domiciliati in Svizzera e agli Svizzeri domiciliati all'estero, non invece agli stranieri domiciliati all'estero o agli Svizzeri domiciliati in Svizzera, o a rapporti nazionali misti (come quello della fattispecie, in cui uno ![]() | 10 |
Manca pertanto una disposizione espressa sul riconoscimento di adozioni straniere. Sul riconoscimento è chiamata a decidere, con effetti generali, l'autorità di vigilanza in materia di stato civile, a cui vanno sottoposti, giusta l'art. 137 dell'ordinanza sullo stato civile, i documenti provenienti dall'estero. Riservata rimane una decisione pregiudiziale dell'autorità giudiziaria, ove, per esempio, una persona adottata all'estero rivendichi una quota ereditaria in un procedimento successorio pendente in Svizzera.
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Per agevolare la soluzione delle questioni che sorgono nell'ambito di adozioni internazionali, la Divisione federale della giustizia (oggi: Ufficio federale di giustizia) ha inviato direttive alle autorità di vigilanza cantonali in materia di stato civile il 28 maggio 1975. Tali direttive distinguono tra adozioni pronunciate all'estero prima del 1o aprile 1973 e adozioni pronunciate all'estero dopo questa data. Le adozioni della prima categoria potevano, in analogia con la possibilità di conversione stabilita dall'art. 12b tit.fin. CC, essere sottoposte al nuovo diritto svizzero di adozione entro il termine di cinque anni dal 1o aprile 1973, ed essere quindi iscritte nel registro d'origine quali adozioni piene. Nel caso concreto non è stato fatto uso di questa facoltà, né l'adozione semplice bulgara è stata sostituita o completata da una nuova adozione piena secondo il diritto svizzero.
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Per quanto concerne la seconda categoria (sotto la quale non può essere sussunta l'adozione litigiosa, dato che essa ha avuto luogo nel 1968), va osservato che il riconoscimento e l'iscrizione quali adozioni semplici nel registro svizzero delle famiglie di adozioni semplici pronunciate all'estero sono ritenuti senz'altro possibili. Oltre il requisito dell'equivalenza sostanziale tra l'adozione semplice straniera e quella del diritto svizzero, e della compatibilità con l'ordine pubblico, dev'essere adempiuto anche il requisito della competenza dell'autorità straniera che ha pronunciato l'adozione (VOLKEN, Adoptionen mit Auslandbeziehungen, in Beiträge zur Anwendung des neuen Adoptionsrechts, 1979, pag. 93 n. 19. Le considerazioni di tale autore si attagliano peraltro piuttosto ai casi di adozione piena).
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Della questione del riconoscimento e delle iscrizioni di adozioni effettuate all'estero si è occupato altresì KUPFER, Praktische Aspekte der Eintragung von ausländischen Adoptionen in den Zivilstandsregistern, in Rivista dello stato civile, 1973, pagg. 287 segg. Sono colà richiamati i presupposti per il riconoscimento e l'iscrizione: equivalenza con un corrispondente istituto del diritto svizzero, decisione cresciuta in giudicato, competenza internazionale dell'autorità che ha pronunciato l'adozione, compatibilità con l'ordine pubblico svizzero (v. anche HEGNAUER, N 86-89 ad art. 268 CC).
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b) Nella fattispecie l'unico aspetto delicato è quello relativo alla competenza internazionale, dato che l'adozione semplice bulgara, equivalente all'adozione semplice svizzera del diritto previgente, non è in alcun modo lesiva dell'ordine pubblico svizzero ed è stata pronunciata in modo definitivo in un procedimento giudiziario, nel corso del quale è stato accertato accuratamente il bene dell'adottando ed è stata rigettata l'opposizione del ministero pubblico. In DTF 104 Ib 6 il Tribunale federale ha, in conformità a quanto deciso dalle autorità cantonali, respinto l'istanza d'iscrizione di un'adozione effettuata in Sri Lanka da coniugi domiciliati in Svizzera, considerando determinante la competenza, stabilita dall'art. 8a cpv. 1 LR, dell'autorità del domicilio dell'adottante o dei coniugi adottanti. Con tale decisione il Tribunale federale ha, in materia di riconoscimento di un'adozione straniera, esteso l'applicazione di una norma, che di per sé regola soltanto la competenza diretta delle autorità svizzere, alla cosiddetta competenza indiretta.
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Questa giurisprudenza è stata qualificata con motivi di un certo peso da A. BUCHER (Schweizerische Juristische Kartothek n. 158, pag. 6) come troppo categorica. Nondimeno, nel caso concreto oggetto di quella sentenza essa appare giustificata anche per il fatto che si trattava di un'adozione piena e che era d'uopo impedire che le rigorose condizioni previste negli art. 264 (cura ed educazione durante almeno due anni) e 268a CC ![]() | 17 |
Nel caso presente la situazione è diversa, perché s'è in presenza di un'adozione semplice di una figliastra 17enne (il diritto svizzero agevola l'adozione di un figliastro, v. art. 264a cpv. 3 CC), i cui interessi sembrano essere stati presi in debita considerazione.
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La competenza delle autorità bulgare non può essere fondata sull'art. 8 LR previgente, durante la cui vigenza ha avuto luogo l'adozione, dato che esso rinviava al diritto dello Stato d'origine dell'adottante (DTF 79 I 324 consid. 1), né sulla Convenzione del 15 novembre 1965 sulla competenza delle autorità, la legge applicabile e il riconoscimento delle decisioni in materia d'adozione, che non è applicabile nei rapporti tra la Svizzera e la Bulgaria e che stabilisce, d'altronde, la competenza delle autorità dello Stato in cui l'adottante ha la sua residenza abituale o delle autorità dello Stato d'origine dell'adottante (v. al riguardo DTF 104 Ib 7).
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La dottrina richiamata dall'Ufficio federale di giustizia nelle proprie osservazioni auspica che sia tenuto conto tanto della legge dello Stato dell'adottante, quanto di quella dello Stato dell'adottando, e ciò al fine di prevenire situazioni giuridiche claudicanti. Tale dottrina non suffraga peraltro nella fattispecie la competenza esclusiva delle autorità bulgare. L'Ufficio federale di giustizia è favorevole alla richiesta iscrizione essenzialmente perché l'adozione bulgara di cui trattasi è più consona alla vigente forma dell'adozione svizzera di quanto non lo fosse la precedente adozione semplice svizzera; presenta grandi affinità con l'adozione svizzera di un figliastro, le cui condizioni sono meno rigorose; è cresciuta in giudicato e non è contraria all'ordine pubblico svizzero. Detto Ufficio rileva pure che s'è inoltre creata una certa prassi a favore dell'iscrizione di adozioni semplici straniere (anche di quelle intervenute prima del 1o aprile 1973).
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La questione della competenza dell'autorità estera permane nondimeno. In realtà, il diritto svizzero non conosce un criterio di collegamento che faccia capo all'adottando nell'ambito del diritto internazionale privato (cfr. BAECHLER, Das neue materielle und internationale ![]() | 21 |
Neppure il disegno di legge federale sul diritto internazionale privato prevede una diversa soluzione. Il suo art. 76 cpv. 1 (nella tesi di Gross, op.cit., pag. 36, è citato il corrispondente art. 77 del progetto della Commissione peritale, che diverge peraltro in parte dal testo proposto dal Consiglio federale) stabilisce che le adozioni straniere sono delibate in Svizzera se pronunciate nello Stato di domicilio o d'origine dell'adottante o dei coniugi adottanti. Tale disposizione non ha dato luogo ad opposizioni ed è stata approvata senza discussione nelle Camere federali.
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È pacifico che l'adozione in parola era destinata a produrre i suoi effetti soltanto in Bulgaria, ossia nello Stato in cui era sempre stata domiciliata l'adottata. Finché il padre adottivo era in vita non è mai stata chiesta l'iscrizione dell'adozione nel registro svizzero delle famiglie, né l'adozione è stata ripetuta in Svizzera. Inoltre è pure incontestato che l'iscrizione litigiosa non è stata chiesta al fine di ottenere una conferma del grado di parentela, bensì per ragioni successorie. Se a torto - come rilevato dall'Ufficio federale di giustizia - l'autorità cantonale ha escluso la legittimazione della figlia adottiva a chiedere l'iscrizione, va tuttavia tenuto conto che la ricorrente non mira a far accertare un fatto di stato civile, bensì la sua qualità di erede. Essa omette tuttavia di considerare che l'assenza di un'iscrizione in Svizzera dell'adozione straniera non toglie validità a ![]() | 24 |
Ai fini del presente giudizio è comunque determinante che per il diritto bulgaro l'adozione semplice, ai sensi dell'art. 55 del codice della famiglia, viene meno in caso di morte dell'adottante, pur conservando l'adottato come tale i suoi diritti successori nei confronti dell'adottante (art. 56 cpv. 4 del codice della famiglia). Tale circostanza era già stata menzionata dall'Ufficio federale di giustizia nel suo parere del 18 settembre 1984.
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