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24. Estratto della sentenza 3 marzo 1992 della I Corte civile nella causa Banca P contro W (ricorso per riforma) | |
Regeste |
Private Pfandverwertung. Sorgfaltspflicht des Pfandgläubigers (Art. 891 ZGB, Art. 398 Abs. 3 und 399 Abs. 2 OR). | |
Sachverhalt | |
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B.- Con sentenza del 10 maggio 1991 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, ha integralmente accolto l'azione di disconoscimento del debito introdotta il 4 febbraio 1987 da W. Il giudizio del Pretore è stato confermato dalla II Camera civile del Tribunale di appello il 30 settembre 1991.
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La Banca P è insorta al Tribunale federale.
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2. Le parti ad un contratto di pegno possono convenire che il creditore pignoratizio, per soddisfare la propria pretesa, sia autorizzato a vendere il pegno a trattative private (OFTINGER/BÄR, in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1981, n. 48 ad art. 891 CC con rinvio a DTF 64 II 418, DTF 38 II 530 seg. e 728, DTF 36 I 339, DTF 24 II 445; cfr. inoltre art. 316k LEF e DTF 106 Ib 101 consid. 2e). In questo caso, il creditore è tenuto, in base ai canoni della buona fede e compatibilmente ai propri interessi, a risparmiare al costituente del pegno danni evitabili (OFTINGER/BÄR, op.cit., n. 56 ad art. 891 CC). Egli deve comunicare per tempo al costituente del pegno la data della vendita a trattative private (OFTINGER/BÄR, op.cit., n. 57 ad art. 891 CC) ed è tenuto a risarcirgli il danno se, per sua colpa, il ricavo risulti insufficiente (OFTINGER/BÄR, n. 58 ad art. 891). I Giudici cantonali hanno equiparato questa responsabilità al dovere di diligenza previsto dai contratti di mandato e di lavoro. Dal ricorso non è possibile dedurre se la convenuta contesti tale opinione: essa si richiama bensì, fra l'altro, ai disposti sulla gestione d'affari senza mandato, ma non è dato da vedere che cosa cambierebbe al dovere di diligenza del creditore pignoratizio. Pertanto non occorre esaminare oltre tale questione. Per contro, la convenuta non può essere seguita quando afferma che essa poteva subdelegare, in virtù dell'art. 398 cpv. 3 CO, le operazioni di vendita ad un terzo e rispondere quindi solo per la diligenza con cui ha scelto ed istruito questo terzo (art. 399 cpv. 2 CO). Infatti, in primo luogo, già nell'ambito del mandato la giurisprudenza applica l'art. 399 cpv. 2 con un certo ritegno (DTF 112 II 353 seg. consid. 2, DTF 107 II 245 e riferimenti). Pertanto, tanto meno esso può essere esteso a rapporti giuridici nei quali i disposti sul contratto di mandato sono applicati solo per analogia. In secondo luogo, anche se nella fattispecie si volesse applicare l'art. 398 cpv. 3 CO non si vedrebbe da quali circostanze la convenuta potrebbe dedurre il diritto a trasferire ad un terzo la vendita del pegno. In particolare, non vi è in concreto un mandato esplicito da parte dell'attore. Aggiungasi che la convenuta non spiega per quali ragioni era necessaria una subdelega o se essa è prevista dagli usi e dagli accertamenti della Corte cantonale non risulta alcun motivo per ammettere un simile accordo da parte dell'attore. In terzo e ultimo luogo, nella misura in cui si dovessero ritenere adempiute le condizioni per una subdelega, alla convenuta si dovrebbe comunque rimproverare una carenza nell'istruzione del terzo (art. 399 cpv. 2 CO). Secondo il giudizio di ![]() | 4 |
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