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13. Estratto della sentenza 3 febbraio 1994 della I Corte civile nella causa A contro Banca I (ricorso per riforma) | |
Regeste |
Wechselrecht; Blankowechsel (Blankett); Verjährung (Art. 1069 Abs. 1 OR). | |
Sachverhalt | |
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B.- Il 25 luglio 1983 A ha chiesto che fosse pronunciata l'inesistenza del debito, adducendo che lo stesso era prescritto, che si era prodotta novazione e che vi era parziale copertura del credito.
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Con sentenza 7 dicembre 1992 il Pretore ha respinto l'azione. Il 7 luglio 1993 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento dell'azione, ha stabilito che il debito sussisteva per l'importo di fr. 625'811.-- oltre interessi.
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C.- Insorto al Tribunale federale con ricorso per riforma, A chiede che la sua azione del 25 luglio 1983 sia integralmente accolta e accertata l'inesistenza del suo debito nei confronti della Banca I. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, in quanto ammissibile.
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Dai considerandi: | |
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b) L'attore fa valere la violazione di principi fondamentali del diritto. Egli rimprovera alla Corte cantonale di aver praticamente ammesso l'esistenza di un diritto perenne, lasciando al solo creditore il potere di stabilirne la data di esigibilità.
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c) Questa adduzione è errata. La Corte cantonale non ha mai accennato ad un diritto imprescrittibile. Essa ha unicamente osservato che nel caso di effetto emesso in bianco la prescrizione non decorre fintantoché non sia possibile far valere le pretese cambiarie. Occorre quindi esaminare alla luce dell'art. 130 cpv. 1 CO, secondo cui la prescrizione decorre dall'esigibilità, quando diventano esigibili le pretese fondate su un effetto in bianco.
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d) La prescrizione delle azioni cambiarie è regolata dagli art. 1069-1071 CO, collocati sistematicamente fra le disposizioni disciplinanti la ![]() | 8 |
La norma dell'art. 1069 cpv. 1 CO, secondo la quale il termine di prescrizione triennale decorre dalla data di scadenza, è conforme al precetto generale dell'art. 130 cpv. 1 CO, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dall'esigibilità. Per la decorrenza dei termini delle azioni cambiarie non sussiste quindi alcuna eccezione (cfr. JÄGGI, in Zürcher Kommentar, n. 259 ad art. 972). In particolare, contrariamente all'opinione dell'attore, la regola enunciata dall'art. 130 cpv. 2 CO per le obbligazioni dipendenti da disdetta non è applicabile alla cambiale. Non vi è alcun termine entro cui "disdire" (JÄGGI/DRUEY/VON GREYERZ, op.cit., pag. 227).
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Rimane quindi unicamente da vagliare a partire da quale momento decadono le azioni cambiarie incorporate in un effetto in bianco. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il traente di un effetto non deve apporvi tutti gli elementi. È sufficiente che il titolo sia completo al momento in cui sono fatte valere le pretese fondate su di esso. E quindi ammissibile dal profilo giuridico il cosiddetto effetto in bianco (biancosegno). Il titolo può essere firmato, accettato e girato, ceduto, trasferito e depositato, prima ch'esso contenga tutti gli elementi essenziali. Le dichiarazioni apposte sul biancosegno sono irrevocabili e il dichiarante sopporta il rischio insito nella successiva completazione del titolo. Il diritto al riempimento si trasmette, quale diritto accessorio, al prenditore e ai suoi legittimi successori cambiari, civili e di diritto pubblico (DTF 108 II 320 consid. 4, DTF 91 II 110 consid. 2, DTF 89 II 343 consid. 5, DTF 88 III 101; GUHL/KUMMER/DRUEY, Das Schweiz. Obligationenrecht, 8a ![]() | 10 |
Discende da queste considerazioni che il diritto al riempimento comprende pure la facoltà di determinare la data di scadenza ai sensi dell'art. 1069 CO (in tal senso MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, pag. 94 n. 98). A ragione SPIRO afferma che anche per la cambiale in bianco è irrilevante quando essa venga riempita (Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Vol. I, pag. 59 n. 24 come pure pag. 74 n. 10; lo stesso vale per il diritto germanico: v. BAUMBACH/HEFERMEHL, n. 2 ad art. 70 WG, secondo cui è irrilevante che in un'accettazione in bianco la data di scadenza sia apposta solo in seguito; diversa invece la situazione nel diritto italiano v. art. 14 n. 2 del Regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669, secondo cui il diritto al riempimento decade dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo). Questo autore considera a ragione che la prescrizione, nel caso di cambiale con scadenza in bianco, assume un ruolo analogo al termine di presentazione nella cambiale a vista (art. 1023 cpv. 1 CO; op.cit., pag. 74 n. 10). Nel caso di cambiale a vista (art. 1023 cpv. 1 CO) spetta parimenti ad ogni avente diritto di determinare il momento della presentazione per il pagamento e quindi la data di scadenza (MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, pag. 190 e riferimenti).
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Ne segue che nel caso di effetto cambiario in bianco la prescrizione decorre, con la riserva di quanto prevede l'art. 1000 CO, dalla data di scadenza indicata dal creditore.
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e) Le considerazioni contenute nel ricorso non modificano questa conclusione, nella misura in cui il gravame non si esaurisce in una critica inammissibile dell'apprezzamento delle prove della Corte cantonale, risp. si fonda su una fattispecie che non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata. Devono pertanto essere respinti gli argomenti che, in concreto, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere già nel 1976 con la consegna del vaglia cambiario quale garanzia o con la possibilità di disdire il credito sei mesi dopo il suo pagamento e che il primo atto interruttivo della prescrizione (maggio 1982) è tardivo.
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