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10. Estratto della sentenza 7 febbraio 1997 della Corte di cassazione penale nella causa N. contro Commissione di ricorso del Tribunale cantonale dei Grigioni (ricorso di diritto amministrativo) | |
Regeste |
Art. 16 Abs. 3 lit. a SVG, Art. 17 Abs. 1 lit. a SVG, Art. 90 Ziff. 2 SVG; obligatorischer Führerausweisentzug; Mindestdauer; Festlegung einer von der gesetzlichen Mindestentzugsdauer abweichenden Mindestdauer durch die kantonale (hier: bündnerische) Praxis. | |
Sachverhalt | |
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Il 4 ottobre 1995, l'Ufficio della circolazione dei Grigioni revocava a N. la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 3 mesi.
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Riconosciuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, il 25 ottobre 1995 N. era altresì condannato dal Presidente del Circolo di B. al pagamento di una multa di fr. 2'500.-, che passava in giudicato.
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Il ricorso presentato da N. contro la revoca della licenza di condurre era respinto il 18 gennaio 1996 dal Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni. Adita dall'interessato, la Commissione di ricorso del Tribunale cantonale dei Grigioni confermava la decisione dipartimentale con sentenza del 29 aprile 1996.
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N. è insorto con ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale contro quest'ultima sentenza, chiedendo che venga annullata nonché, in via principale, che venga pronunciato un semplice ammonimento, e, in via secondaria, che la durata della revoca della licenza di condurre sia ridotta ad un mese.
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Il Tribunale cantonale dei Grigioni e l'Ufficio federale di polizia hanno proposto la reiezione del gravame.
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La Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha respinto il ricorso.
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Considerando in diritto: | |
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a) Secondo l'art. 16 cpv. 2 LCStr (RS 741.01), la licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento. Giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione. Qualora la licenza di condurre sia revocata, la durata della revoca deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, chi, violando gravemente le norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 n. 2 LCStr, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o se ne assume il rischio, compromette gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. Le due nozioni sono identiche (DTF 120 Ib 285). La durata della revoca a scopo d'ammonimento è stabilita soprattutto in funzione della gravità della colpa, della reputazione come conducente di veicoli a motore e della necessità professionale di condurre tali veicoli (art. 33 cpv. 2 OAC; RS 741.51). Nell'ambito della determinazione della durata della revoca, l'autorità amministrativa dispone di un ampio potere d'apprezzamento.
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b) Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato penalmente ai sensi dell'art. 90 n. 2 LCStr. Ne consegue che, nella misura in cui, sotto il profilo amministrativo, l'autorità competente era tenuta a pronunciarsi sui medesimi fatti accertati dal giudice penale, essa non ha violato il diritto federale, considerando che il ricorrente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. Come testé illustrato, il contenuto delle due norme è infatti identico (DTF 120 Ib 285). Visto che, in simile caso, la licenza di condurre deve essere revocata obbligatoriamente, è esclusa la possibilità di pronunciare un semplice ammonimento come richiesto dal ricorrente. Le censure invocate non giovano quindi all'interessato, già per il motivo ch'egli si fonda su una versione dei fatti diversa da quella insindacabilmente accertata.
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c) Dato che la licenza di condurre del ricorrente andava obbligatoriamente revocata (art. 16 cpv. 3 lett. a in combinazione con l'art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr), si tratta ora di esaminare se la revoca di tre mesi pronunciata dall'autorità cantonale sia adeguata al caso concreto.
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aa) Il Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni ha protetto il provvedimento ordinato dall'Ufficio della circolazione dei Grigioni affermando che, giusta la prassi amministrativa cantonale, ![]() | 12 |
La citata prassi grigionese appare problematica pure in virtù dell'inasprimento della giurisprudenza del Tribunale federale relativa agli art. 90 n. 2 e 16 cpv. 3 lett. a LCStr, che ha portato ad ammettere la sussistenza di una grave violazione delle regole della circolazione suscettibile di mettere in serio pericolo la sicurezza del traffico, ossia di compromettere gravemente la sicurezza della circolazione, anche laddove ciò in precedenza non avveniva. Con tale giurisprudenza, il Tribunale federale ha preso in considerazione la circostanza che le licenze di condurre sarebbero state più sovente revocate obbligatoriamente, ma non, invece, il fatto che ogni caso ![]() | 13 |
La prassi in oggetto sembra peraltro inconciliabile anche con la circostanza che, unica fra le cause di revoca obbligatoria enumerate all'art. 16 cpv. 3 LCStr, la guida in stato d'ebrietà è sanzionata con una revoca minima di soli due mesi (art. 16 cpv. 3 lett. b in combinazione con l'art. 17 cpv. 1 lett. b LCStr), ossia inferiore ai tre mesi prospettati dalle autorità grigionesi per i casi in cui la sicurezza della circolazione è stata gravemente compromessa.
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bb) Da quanto esposto discende che, nella misura in cui il Tribunale cantonale dei Grigioni ha implicitamente fondato il proprio giudizio sulla prassi cantonale enunciata dal Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni, la (motivazione della) decisione impugnata sarebbe lesiva del diritto federale. Senonché, anche se così fosse, ciò non sarebbe comunque suscettibile di comportare l'accoglimento ![]() | 15 |
In concreto, il ricorrente ha commesso una grave negligenza. Decidendo di sorpassare un autocarro in una curva con scarsa visuale, senza previamente accertarsi se la corsia di contromano fosse libera, egli ha agito senza riguardo, mettendo in serio e concreto pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada. La sua colpa è quindi particolarmente pesante. Tenuto conto del fatto che, qualora il conducente abbia compromesso gravemente la sicurezza della circolazione, la durata della revoca deve essere di almeno un mese (art. 16 cpv. 3 lett. a in combinazione con l'art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr), nella fattispecie la conferma della revoca della licenza di condurre per la durata di tre mesi rientra senz'altro nei limiti del potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità cantonale. Un abuso o un eccesso di tale potere non è ravvisabile neppure qualora si tenga conto della reputazione automobilistica senza macchia del ricorrente, ciò che l'autorità cantonale non ha del resto tralasciato di prendere in considerazione. A ragione quest'ultima ha invece negato un bisogno professionale di un veicolo. Certo, come cerca di dimostrare l'interessato, medico oculista, la vettura gli è di grossa utilità per raggiungere i suoi due studi, l'uno situato a Poschiavo l'altro a Brescia (I). Senonché, la mera necessità di doversi organizzare differentemente durante il periodo di revoca della licenza di condurre, fa parte delle possibili conseguenze di una revoca e non è di per sé suscettibile di giustificare la necessità professionale di condurre veicoli (DTF 122 II 21 consid. 1c). Ne discende che, confermando la contestata revoca di tre mesi, la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni non ha violato il diritto federale. Anche su questo punto, il ricorso si rivela pertanto infondato.
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