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5. Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa A., B., C. e D. SA contro Archivista notarile del Distretto di Lugano e Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino (azione di diritto amministrativo) |
2P.337/2001 del 9 gennaio 2002 | |
Regeste |
Art. 116 lit. a OG; Art. 3 Abs. 1 StG; Unvereinbarkeit von kantonalen öffentlichen Abgaben mit der eidgenössischen Stempelabgabe; zulässiges Rechtsmittel. | |
Sachverhalt | |
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Con decisione del 7 dicembre 2001 la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato l'8 novembre 2001 da A. per conto della D. S.A., avverso la bolletta concernente l'assoggettamento al bollo del contratto di scrittura privata, per un'imposta di fr. 150.-, indicando che contro tale decisione è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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Il 21 dicembre 2001 A., B., C. e la D. S.A. hanno introdotto al Tribunale federale un'azione di diritto amministrativo contro la decisione del 21 novembre 2001 e, in subordine, quella del 7 dicembre 2001, chiedendone l'annullamento. Contestano in sostanza l'assoggettamento all'imposta cantonale, siccome incompatibile con il diritto federale.
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Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile l'azione di diritto amministrativo e ha trasmesso gli atti alle autorità cantonali competenti conformemente alle indicazioni dei rimedi giuridici nelle decisioni impugnate.
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Dai considerandi: | |
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b) Le fattispecie in esame concernono l'imposta di bollo sugli atti notarili ai sensi degli art. 18 segg. della legge ticinese del 20 ottobre 1986 sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici (LIB/TI), rispettivamente l'imposta di bollo su contratti per scrittura privata, secondo gli art. 2 segg. LIB/TI, le quali costituiscono tributi fondati sul diritto cantonale. Ora, a norma dell'art. 3 cpv. 1 prima frase della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10), i documenti che la presente legge assoggetta a una tassa di bollo o dichiara esenti non possono essere gravati dai Cantoni con contribuzioni o tasse di registro dello stesso genere; la seconda frase del disposto sancisce che il Tribunale federale giudica come istanza unica (art. 116 OG) le contestazioni derivanti da tale disposizione.
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c) Sennonché, l'ammissibilità di quest'ultimo rimedio presuppone l'esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG). Ora, nel caso specifico tale condizione non è soddisfatta, poiché le decisioni impugnate, come indicano i rispettivi dispositivi, non sono d'ultima istanza cantonale. Di conseguenza, gli atti vanno trasmessi alle autorità cantonali competenti conformemente alle indicazioni dei rimedi giuridici nelle decisioni contestate, le quali autorità dovranno vagliare, alla luce del diritto procedurale cantonale, l'ammissibilità della memoria introdotta erroneamente, ma tempestivamente, al Tribunale federale.
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