BGE 80 III 91 | |||
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18. Sentenza 2 luglio 1954 nella causa SA Mulino Angelo Rezzonico. | |
Regeste |
Es kann nicht in einem und demselben Arrestverfahren gegen mehrere Schuldner vorgegangen werden; der Gläubiger muss gegen jeden einzelnen Schuldner einen Arrestbefehl erlangen. | |
Sachverhalt | |
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Con decreto 12 marzo 1954 il Pretore di Lugano-Campagna ordinò il sequestro a carico dei "coniugi Ernst e Emma Blaser" a Melide di diversi attrezzi che servono nel loro prestino all'impastazione, cottura e pesatura del pane. L'Ufficio di esecuzione di Lugano, costatato che tutti gli attrezzi indicati nel decreto erano protetti dall'art. 92 LEF, si rifiutò di procedere al richiesto sequestro. Statuendo in data 14 giugno 1954, l'Autorità cantonale di vigilanza respinse il reclamo interposto dalla creditrice S. A. Mulino Angelo Rezzonico contro l'operato dell'ufficio. Questa decisione è stata deferita dalla creditrice sequestrante alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale.
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Considerando in diritto: | |
Il litigio verte sulla questione se gli attrezzi specificati nel decreto di sequestro siano o no impignorabili a norma dell'art. 92 cifra 3 LEF. Tale questione può tuttavia rimanere indecisa, poichè il sequestro non può essere eseguito per un motivo formale. Il decreto del Pretore designa quali debitori ambedue i coniugi Blaser. Questa designazione non è conciliabile con la natura del sequestro, che costituisce un anticipato proseguimento dell'esecuzione. Infatti, è bensì possibile di procedere ad un tempo per lo stesso debito contro più debitori mediante una sola domanda d'esecuzione che menzioni tutti i condebitori. Tuttavia, tranne nel caso in cui questi abbiano un comune rappresentante, l'ufficio deve notificare a ciascuno di loro uno speciale precetto (art. 70 cp. 2 LEF), per dare inizio ad altrettante esecuzioni distinte, quanti sono i condebitori escussi (cf. circolare 16 febbraio 1906 della Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale federale). Ciò vale anche quando l'uno di essi è il rappresentante legale dell'altro (cf. JAEGER, commentario, nota 8 all'art. 70 LEF; RU 63 III 13), rappresentanza di cui nulla si sa però in concreto. Di conseguenza, anche la procedura di sequestro non può abbracciare più debitori; il creditore deve ottenere un sequestro contro ogni singolo debitore. Nelle sue osservazioni al reclamo l'ufficio ha invero addotto che il sequestro non concerne la moglie. Pel caso in cui con questa allegazione avesse voluto dire che, eventualmente, avrebbe eseguito il sequestro soltanto nei confronti del marito, occorre rilevare che un siffatto modo di procedere non sarebbe ammissibile. Dal decreto di sequestro non risulta in quale misura ciascuno dei coniugi è debitore del credito oggetto del sequestro. Nulla permette di ritenere che il marito - con o senza coobbligazione della moglie - sia il debitore di tutto il credito. È neppure si evince dal decreto se gli attrezzi sequestrati appartengano al marito o alla moglie, oppure ad ambedue i coniugi. È appena il caso di avvertire che possono essere sequestrati soltanto i beni designati come appartenenti al debitore e più precisamente al singolo debitore. Dal decreto 12 marzo 1954 non risulta quali siano i rapporti di proprietà tra i coniugi. Orbene, non è compito dell'autorità di esecuzione di sanare un tale vizio nel modo che ritiene più opportuno. Essa deve invece rifiutare l'esecuzione d'un decreto di sequestro che, così come è formulato, non può essere eseguito.
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La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
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