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18. Sentenza 2 luglio 1954 nella causa SA Mulino Angelo Rezzonico. | |
Regeste |
Es kann nicht in einem und demselben Arrestverfahren gegen mehrere Schuldner vorgegangen werden; der Gläubiger muss gegen jeden einzelnen Schuldner einen Arrestbefehl erlangen. | |
Sachverhalt | |
1 | |
Con decreto 12 marzo 1954 il Pretore di Lugano-Campagna ordinò il sequestro a carico dei "coniugi Ernst e Emma Blaser" a Melide di diversi attrezzi che servono nel loro prestino all'impastazione, cottura e pesatura del pane. L'Ufficio di esecuzione di Lugano, costatato che tutti gli attrezzi indicati nel decreto erano protetti dall'art. 92 LEF, si rifiutò di procedere al richiesto sequestro. Statuendo in data 14 giugno 1954, l'Autorità cantonale di vigilanza respinse il reclamo interposto dalla creditrice S. A. Mulino Angelo Rezzonico contro l'operato dell'ufficio. Questa decisione è stata deferita dalla creditrice sequestrante alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale.
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Considerando in diritto: | |
Il litigio verte sulla questione se gli attrezzi specificati nel decreto di sequestro siano o no impignorabili a norma dell'art. 92 cifra 3 LEF. Tale questione può tuttavia rimanere indecisa, poichè il sequestro non può essere eseguito per un motivo formale. Il decreto del Pretore designa ![]() ![]() | 3 |
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
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