BGE 80 III 93 | |||
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19. Sentenza 18 marzo 1954 nella causa Wessel. | |
Regeste |
Rechtzeitigkeit der Arrestprosequierungsklage (Art. 278 SchKG). | |
Sachverhalt | |
1 | |
La debitrice fece opposizione al susseguente precetto esecutivo e la creditrice promosse l'azione di convalida del sequestro mediante petizione 1/2 aprile 1952 alla Pretura di Lugano-città.
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Nel corso della procedura Wessel eccepì di tardività la petizione e di conseguente caducità il sequestro, e chiese all'Ufficio d'esecuzione di Lugano la liberazione degli oggetti sequestrati. L'Ufficio oppose però un rifiuto, adducendo che incombeva al giudice adito di pronunciarsi sull'eccezione di tardività.
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La debitrice inoltrò un reclamo che l'Autorità cantonale di vigilanza, invocando lo stesso motivo addotto dall'Ufficio di esecuzione di Lugano, respinse con decisione 23 ottobre 1952 che non fu deferita al Tribunale federale.
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Con sentenza 10 agosto 1953 il Pretore di Lugano-città condannò la convenuta Wessel al pagamento di 2300 fr., osservando che l'eccezione d'incompetenza "ratione loci" (sollevata dalla debitrice a pag. 3 della sua risposta e motivata tra l'altro col fatto che l'azione di convalida del sequestro era stata inoltrata fuori del termine previsto dal diritto esecutivo) era proceduralmente tardiva e non poteva "quindi formare oggetto di decisione".
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Cresciuta in giudicato questa sentenza, la debitrice chiese nuovamente all'Ufficio la liberazione degli oggetti sequestrati e, visto il nuovo rifiuto oppostole, interpose un reclamo che l'Autorità cantonale di vigilanza respinse, il 26 febbraio 1954, osservando in sostanza:
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Come già dichiarato in data 23 ottobre 1952 in termini inequivocabili, è di competenza unica del giudice lo statuire sulla tempestività dell'azione giudiziaria. Ora siccome il Pretore di Lugano-città ha emanato la sua sentenza rimasta senz'appello, il giudizio è definitivo. Sta bene che il giudice non ha esaminato l'eccezione di tardività dell'azione, ma nulla impediva a Wessel di sollevarla in seconda sede; se non l'ha fatto, non può sollevarla dinanzi ad autorità incompetenti.
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B.- Wessel ha deferito questa decisione alla Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, adducendo essere inammissibile che nè il giudice, nè l'Autorità cantonale di vigilanza non abbiano deciso se l'azione di convalida del sequestro era stata promossa tempestivamente o no.
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Considerando in diritto: | |
La decisione impugnata non tiene presente la delimitazione delle competenze tra le autorità di esecuzione e il giudice.
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La questione se un sequestro sia stato convalidato tempestivamente mediante azione riguarda il giudice solo nella misura in cui la sua competenza "ratione loci", secondo il diritto processuale vigente al suo foro, dipende dall'esistenza d'un valido sequestro. Nei confronti del giudice l'osservanza del termine per promuovere l'azione è adunque un presupposto processuale. Ne segue che la portata della sentenza da lui prolata a questo riguardo si esaurisce nel fatto ch'egli dichiara l'azione ricevibile o irricevibile. S'egli entra nel merito della petizione, ritenendo che il termine per agire è stato osservato o credendo, come in concreto, di essere dispensato dall'indagare questo punto pregiudiziale per motivi di diritto processuale cantonale, ciò non può impedire la caducità d'un sequestro che non sia stato convalidato tempestivamente giusta le disposizioni in materia di esecuzione. Il suo giudizio è vincolante per le autorità d'esecuzione solo in quanto si tratti di sapere se un atto processuale compiuto entro il termine dal creditore fosse idoneo, secondo le norme della procedura, a fondare la litispendenza dell'azione di riconoscimento del credito. È invece una questione che dev'essere giudicata dalle autorità di esecuzione se l'atto processuale ritenuto dal giudice come costitutivo della litispendenza sia stato compiuto tempestivamente a norma del diritto esecutivo. Se, per esempio, questo punto appare dubbio pel motivo che è incerto ciò che debba valere quale notificazione dell'opposizione a norma dell'art. 278 cp. 2 LEF, è da escludere che il giudice debba decidere a questo riguardo con effetto vincolante per le autorità di esecuzione, tanto più che la domanda diretta all'autorità che ha effettuato il sequestro per ottenere, come conseguenza, la caducità di esso, la liberazione degli oggetti sequestrati o del deposito prestato a norma dell'art. 277 LEF dipende puramente dal diritto esecutivo (cfr. RU 66 III 59).
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A torto quindi l'Autorità cantonale di vigilanza rifiuta in concreto di decidere se la petizione 1/2 aprile 1952 sia stata promossa tempestivamente e fosse quindi idonea a convalidare il sequestro. È irrilevante la circostanza che già precedentemente, nella medesima procedura, l'Autorità cantonale di vigilanza si è pronunciata nello stesso senso e che la ricorrente non è insorta allora davanti al Tribunale federale. L'illegale rifiuto di trattare nel merito un ricorso è un diniego di giustizia e, secondo l'art. 19 cp. 2 LEF, può essere impugnato in ogni tempo (cfr. JÄGER, Kommentar z. SchKG, nota 8 all'art. 19). L'Autorità cantonale di vigilanza non poteva quindi invocare la sua precedente sentenza per rifiutare l'esame dell'attuale reclamo. Un siffatto rifiuto non è che il rinnovo e la conferma dell'anteriore diniego di giustizia.
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Il presente ricorso dev'essere quindi accolto nel senso che all'Autorità cantonale di vigilanza è ingiunto di esaminare il reclamo nel merito e di accertare la tempestività dell'azione di convalida del sequestro. Se quest'accertamento sarà negativo, l'Ufficio d'esecuzione di Lugano devrà accogliere la domanda di liberazione degli oggetti sequestrati.
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La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
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