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9. Sentenza 12 febbraio 1955 nella causa Visa, Intervisa e Visafin. | |
Regeste |
1. Im Nachlassverfahren mit Vermögensabtretung sind die Aufsichtsbehörden befugt, die Ernennung des Gläubigerausschusses aufzuheben oder zu ändern (Erw. 1). |
2. Die Frist zur Anfechtung der Zusammensetzung des Gläubigerausschusses beträgt fünf Tage und beginnt vom Tage der Gläubigerversammlung an zu laufen, welche die Mitglieder des Ausschusses bezeichnet hat (Erw. 2). |
3. Subsidiärer Charakter der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 der Bundesverfassung (Erw. 4). | |
Sachverhalt | |
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B.- Mediante reclamo 9 novembre 1954 le ditte creditrici Visa, Intervisa e Visafin insorgevano contro la composizione della delegazione dei creditori. Ma con decisione 31 dicembre 1954 l'Autorità cantonale di vigilanza respingeva il gravame.
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C.- In tempo utile le ditte Visa, Intervisa e Visafin si sono aggravate alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, concludendo per l'annullamento della decisione querelata e la convocazione di una nuova assemblea dei creditori per procedere alla nomina di altri membri della delegazione in sostituzione di quelli da revocarsi.
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Considerando in diritto: | |
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2. La decisione querelata ha dichiarato il reclamo tardivo. Le ricorrenti contestano la tardività del gravame, adducendo che il tempo utile per presentarlo non era di cinque (art. 239 LEF), bensì di dieci giorni ![]() | 5 |
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Eccepiscono le ricorrenti che poichè detti professionisti patrocinano creditori non riconosciuti dalla Visa S. A. e per essa dal suo commissario non possono rappresentare contemporaneamente la massa in liquidazione. Questo argomento non regge. Come rettamente ha fatto osservare l'autorità cantonale, dal momento che gli avv. Buetti e Salvioni rappresentavano anche creditori riconosciuti, avevano senz'altro qualità per essere nominati membri della delegazione.
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Sembra che le ricorrenti si lagnino inoltre perchè il credito che vantano verso la società in liquidazione non è valso a procurare loro un rappresentante nella delegazione, quantunque fosse di un importo molto più elevato di quello di altri creditori chiamati a farne parte. Sennonchè, la scelta dei cinque membri della delegazione era di competenza dell'assemblea dei creditori. Dato che quelli designati erano creditori o rappresentanti di creditori riconosciuti, la loro designazione non viola il diritto federale, e le autorità di vigilanza non hanno motivo di intervenire.
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4. Sussidiariamente le ricorrenti chiedono che il ![]() | 9 |
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
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