![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
36. Sentenza 15 dicembre 1955 nella causa A. Manfredi & Co., "La Tecnografica". | |
Regeste |
Rechtsstillstand wegen Militärdienstes (Art. 57 SchKG). | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
B.- In tempo utile, la creditrice ha interposto ricorso al Tribunale federale, chiedendo in via principale che il reclamo del debitore sia dichiarato irricevibile e in via subordinata che la questione della validità o meno della sentenza di merito rimanga impregiudicata.
| 2 |
L'Autorità cantonale di vigilanza e il debitore hanno concluso per la conferma della decisione querelata.
| 3 |
Considerando in diritto: | |
In virtù dell'art. 57 LEF, l'esecuzione diretta contro un debitore in servizio militare è sospesa fintantochè dura il servizio. Di conseguenza, gli atti d'esecuzione compiuti durante il servizio militare sono nulli d'ufficio, con l'effetto che l'escusso può limitarsi a impugnare l'atto di ![]() | 4 |
In concreto, soltanto la procedura davanti al Giudice di pace si è conclusa durante il servizio militare. Contro l'avviso di pignoramento stesso e le circostanze in cui è stato emanato e notificato, il debitore non ha sollevato obiezioni atte a giustificarne l'annullamento. Occorre dunque esaminare qui unicamente se la procedura che ha condotto alla decisione 10 settembre 1955 del Giudice di pace fosse o meno un atto di esecuzione.
| 5 |
A questo riguardo, l'Autorità cantonale di vigilanza rileva nelle sue osservazioni al ricorso che la sentenza del Giudice di pace è bensì un giudizio di merito ma che essa dev'essere considerata nulla poichè il giudice si è nel contempo pronunciato sul rigetto dell'opposizione e ha così compiuto un atto esecutivo. Questo ragionamento non può essere condiviso. Infatti, che il giudice di pace non abbia in realtà compiuto un atto esecutivo risulta già dalla circostanza che la sentenza non è fondata sugli art. 80 sgg. LEF ma sulle disposizioni del Codice delle obbligazioni e sull'art. 376 PCT disciplinante le spese nelle sentenze di merito. Quando poi si consideri che la creditrice ha adito il Giudice di pace giustificando il suo credito con una fattura, appare evidente che la procedura contestata dev'essere considerata come una procedura ordinaria giusta l'art. 79 LEF e non come una procedura esecutiva.
| 6 |
Così stando le cose, la decisione dell'autorità di vigilanza dev'essere riformata nel senso che il reclamo del debitore viene respinto perchè infondato. La creditrice chiede invero che detto reclamo sia dichiarato irricevibile. Tuttavia, la ricevibilità non può nella fattispecie essere messa in discussione, giacchè il reclamo è stato inoltrato in tempo utile contro l'avviso di pignoramento.
| 7 |
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
| 8 |
9 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |