BGE 82 III 90 | |||
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25. Sentenza 28 aprile 1956 nella causa Intervisa SA | |
Regeste |
Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung. |
2. Gegen die Anordnungen der Liquidatoren über die Verwertung der Aktiven ist beim Gläubigerausschuss Einsprache zu erheben, bevor bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde geführt werden kann (Art. 316, e SchKG) (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
A.- Con lettera del 9 febbraio 1956, il liquidatore della ditta Visa SA, al beneficio di un concordato con abbandono dell'attivo, informava la creditrice Intervisa SA che lo stato di riparto di questa liquidazione era depositato fino al 2 marzo 1956 e che i reclami contro il medesimo dovevano essere presentati, entro questo termine, all'autorità di vigilanza. La creditrice veniva nel contempo avvertita che in assenza di ricorso il dividendo sarebbe stato pagato nel termine di dieci giorni. In concreto, questo dividendo veniva indicato in 173 fr. 95, pari al 2,45% dei crediti insinuati e ammessi, di 7100 fr.
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Un reclamo della Intervisa SA, rappresentata dal suo amministratore Federico Henzi, contro l'operato del liquidatore e della delegazione dei creditori veniva respinto in ordine e nel merito dall'autorità ticinese di vigilanza, con decisione del 9 aprile 1956.
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B.- La ditta Intervisa SA ha interposto in tempo utile un ricorso al Tribunale federale, chiedendo che la causa sia rinviata all'autorità cantonale di vigilanza per nuovo giudizio e che sia ordinata la convocazione della seconda assemblea dei creditori in base all'art. 252 LEF.
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Considerando in diritto: | |
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Ora, è bensì vero che la procedura di concordato con abbandono dell'attivo corrisponde nelle sue grandi linee a quella di fallimento (RU 81 II 474). Altrettanto esatto è che la giurisprudenza del Tribunale federale ha dichiarato applicabili per analogia al concordato con abbandono dell'attivo determinate prescrizioni legali disciplinanti la procedura di fallimento (RU 56 I 289). In concreto, nessun motivo giustifica tuttavia l'opinione della ricorrente secondo cui una nuova adunanza dei creditori dovrebbe essere convocata anche in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Già la funzione diversa che l'adunanza dei creditori deve svolgere nel fallimento e nella procedura di concordato con abbandono dell'attivo si oppone a una deduzione di questa natura. Nel fallimento, l'assemblea dei creditori è infatti un organo vero e proprio chiamato a prendere decisioni di grande importanza (art. 237 e 253 LEF); nel concordato con abbandono dell'attivo, compito essenziale e nel contempo necessario di quest'assemblea è invece la nomina dei liquidatori e della delegazione dei creditori (art. 316 b, Num. 2 LEF). Aggiungasi che i creditori rimangono liberi, nella procedura di concordato con abbandono dell'attivo, di dare o meno il loro consenso scritto al concordato medesimo e che contro l'attività dei liquidatori e della delegazione dei creditori essi possono far valere i rimedi dati dalla legge.
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Ma se compito essenziale dell'adunanza dei creditori convocata nella procedura di concordato con abbandono dell'attivo è la nomina dei liquidatori e della delegazione dei creditori e se la liquidazione spetta per il rimanente a questi due organi, la salvaguardia dei diritti dei creditori non esige certo l'applicazione in via analogetica dell'art. 252 LEF. Occorre al contrario ammettere, con l'autorità cantonale, che se avesse ritenuto necessaria la convocazione d'una nuova assemblea dei creditori prima della ripartizione, il legislatore l'avrebbe espressamente prevista.
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Secondo la ricorrente, a torto l'autorità cantonale avrebbe dichiarato irricevibile il reclamo su questo punto, in applicazione dell'art. 316 e LEF giusta il quale i liquidatori soggiacciono alla vigilanza e al controllo della delegazione dei creditori e solo le decisioni di questa commissione possono essere deferite all'autorità di vigilanza; poichè essa intendeva reclamare contro l'operato non solo del liquidatore bensì anche della delegazione dei creditori, sarebbe stato paradossale dover presentare il reclamo alla commissione stessa.
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Questo modo di vedere della ricorrente non può essere condiviso. Infatti, gli atti e le omissioni che essa rimprovera in modo generico al liquidatore e alla delegazione dei creditori concernono indiscutibilmente la procedura di realizzazione dell'attivo. Ora, a questo riguardo l'art. 316 e LEF è esplicito: i provvedimenti dei liquidatori in materia di realizzazione dell'attivo devono essere impugnati avanti la delegazione dei creditori e solo le decisioni di questa commissione possono essere deferite all'autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla comunicazione (cf. anche RU 77 III 135). Ne segue che nessun rimprovero può essere fatto all'autorità cantonale per non essere entrata nel merito di un reclamo che non ossequiava un preciso disposto di legge.
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La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
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