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25. Sentenza 28 aprile 1956 nella causa Intervisa SA | |
Regeste |
Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung. |
2. Gegen die Anordnungen der Liquidatoren über die Verwertung der Aktiven ist beim Gläubigerausschuss Einsprache zu erheben, bevor bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde geführt werden kann (Art. 316, e SchKG) (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
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Un reclamo della Intervisa SA, rappresentata dal suo amministratore Federico Henzi, contro l'operato del liquidatore e della delegazione dei creditori veniva respinto in ordine e nel merito dall'autorità ticinese di vigilanza, con decisione del 9 aprile 1956.
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B.- La ditta Intervisa SA ha interposto in tempo utile un ricorso al Tribunale federale, chiedendo che la causa sia rinviata all'autorità cantonale di vigilanza per nuovo giudizio e che sia ordinata la convocazione della seconda assemblea dei creditori in base all'art. 252 LEF.
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Considerando in diritto: | |
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Ora, è bensì vero che la procedura di concordato con abbandono dell'attivo corrisponde nelle sue grandi linee a quella di fallimento (RU 81 II 474). Altrettanto esatto è che la giurisprudenza del Tribunale federale ha dichiarato applicabili per analogia al concordato con abbandono dell'attivo determinate prescrizioni legali disciplinanti la procedura di fallimento (RU 56 I 289). In concreto, nessun ![]() | 6 |
Ma se compito essenziale dell'adunanza dei creditori convocata nella procedura di concordato con abbandono dell'attivo è la nomina dei liquidatori e della delegazione dei creditori e se la liquidazione spetta per il rimanente a questi due organi, la salvaguardia dei diritti dei creditori non esige certo l'applicazione in via analogetica dell'art. 252 LEF. Occorre al contrario ammettere, con l'autorità cantonale, che se avesse ritenuto necessaria la convocazione d'una nuova assemblea dei creditori prima della ripartizione, il legislatore l'avrebbe espressamente prevista.
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Questo modo di vedere della ricorrente non può essere condiviso. Infatti, gli atti e le omissioni che essa rimprovera in modo generico al liquidatore e alla delegazione dei creditori concernono indiscutibilmente la procedura di realizzazione dell'attivo. Ora, a questo riguardo l'art. 316 e LEF è esplicito: i provvedimenti dei liquidatori in materia di realizzazione dell'attivo devono essere impugnati avanti la delegazione dei creditori e solo le decisioni di questa commissione possono essere deferite all'autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla comunicazione (cf. anche RU 77 III 135). Ne segue che nessun rimprovero può essere fatto all'autorità cantonale per non essere entrata nel merito di un reclamo che non ossequiava un preciso disposto di legge.
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La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
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