BGE 84 III 97 | |||
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25. Sentenza 30 settembre 1958 nella causa W. | |
Regeste |
Unpfändbare Berufswerkzeuge gemäss Art. 92 Ziff. 3 SchKG. | |
Sachverhalt | |
A.- W. esercita la professione di viaggiatore-rappresentante per conto della ditta M. di Zurigo, che lo retribuisce a provvigione, e si occupa inoltre, a titolo accessorio, di mediazioni commerciali per conto proprio. In un'esecuzione contro di lui promossa da F. a Losanna, l'Ufficio di esecuzione di Locarno procedeva, il 28 aprile 1958, al pignoramento di vari mobili del debitore, tra cui una macchina da scrivere di marca Remington e un divano con schienale.
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Un reclamo di W. contro il pignoramento di questi due oggetti fu accolto dall'autorità ticinese di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, limitatamente al divano con schienale.
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B.- W. ha interposto in tempo utile un ricorso al Tribunale federale, chiedendo che anche la macchina da scrivere, num. 9 dell'atto di pignoramento 28 aprile 1958 nell'esecuzione num. 76 939, sia dichiarata impignorabile.
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Considerando in diritto: | |
L'autorità ticinese di vigilanza ha negato l'impignorabilità della macchina da scrivere perchè il ricorrente potrebbe, nell'esercizio delle sue funzioni di viaggiatorerappresentante, allestire i bollettini di ordinazione dei clienti durante il viaggio, usando la matita o la penna, e potrebbe sbrigare la corrispondenza interna con la sua datrice di lavoro altrimenti che con una macchina da scrivere. Circa l'attività commerciale indipendente, essa ha ritenuto che l'uso di una macchina da scrivere non fosse indispensabile, giacchè trattavasi di "opera di mediatore nella vendita di commerci" svolta "a titolo occasionale".
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Tale opinione non può essere condivisa. In realtà, bisogna ammettere che una macchina da scrivere costituisce oggi, per un viaggiatore-rappresentante che, sia pure a titolo accessorio, svolge un'attività commerciale indipendente accanto alle sue mansioni principali, uno strumento di lavoro indispensabile. Tra l'altro, questa conclusione è conforme all'evoluzione della giurisprudenza del Tribunale federale. Dopo aver considerato, l'ultima volta nel 1908 (cfr. RU 34 I 879), che una macchina da scrivere poteva essere dichiarata impignorabile solo in via eccezionale, esso disse, nel 1933 (RU 59 III 241), che in venticinque anni le condizioni dell'attività commerciale si erano sostanzialmente modificate e che una macchina da scrivere poteva dunque costituire uno strumento di lavoro indispensabile per un rappresentante di commercio. L'uso della macchina da scrivere - costatò il Tribunale federale nella seconda sentenza citata - si è generalizzato a tal segno che si può affermare che un commerciante il quale scrivesse la sua corrispondenza a mano verrebbe a trovarsi in una posizione d'inferiorità rispetto ai suoi concorrenti.
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Da allora sono trascorsi altri venticinque anni e, segnatamente con l'apparizione delle macchine da scrivere portatili e di modesto prezzo, l'uso della penna per la corrispondenza commerciale è andato scomparendo addirittura. In queste circostanze, non si può esigere dal ricorrente che rinunci, per la sua corrispondenza commerciale, all'uso di una macchina da scrivere.
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La situazione sarebbe diversa soltanto se l'attività commerciale indipendente esplicata dal ricorrente a titolo accessorio fosse superflua, non fosse cioè necessaria per il sostentamento del ricorrente medesimo e della sua famiglia (cfr. RU 81 III 139). In concreto, nessuno ha preteso che tale sia il caso, cosicchè gli strumenti necessari per svolgere tale attività devono essere dichiarati impignorabili.
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La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
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