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35. Estratto della sentenza del 25 settembre 1981 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa Matop N.V. contro Valentino Parfums S.a.s. di Nino Trapani, Gaetano Trapani (Nino) e Valentino Parfums International B.V. (ricorsi) | |
Regeste |
Arrest. | |
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La ricorrente menziona correttamente la giurisprudenza del Tribunale federale, che, per quanto riguarda la questione del sequestro di beni appartenenti a terzi, è stata recentemente riassunta in DTF 106 III 86 e DTF 107 III 104 consid. 1. Nel caso concreto si tratta però di circostanze particolari: la creditrice ha chiesto il sequestro dei medesimi oggetti - le azioni e altri beni intestati alla Eurocurt S.A. e alla Hildelman AG ma appartenenti ai debitori - in tre procedure avviate contro tre debitori distinti. Con ciò essa afferma che in un caso i beni suddetti appartengono alla Valentino Parfums S.a.s., nel secondo caso a Gaetano Trapani e nell'ultimo caso alla Valentino Parfums International B.V. Poiché i beni in questione sono sempre i medesimi, le indicazioni della creditrice sulla proprietà degli stessi sono contraddittorie e fra loro inconciliabili. La situazione è analoga a quella esaminata dal Tribunale federale in DTF 82 III 70 segg., dove è stato deciso che la poca chiarezza delle indicazioni del creditore concernenti la proprietà dei beni da sequestrare comporta la nullità dell'esecuzione del sequestro (cfr. anche la sentenza del 15 agosto 1979 in re Cinetelevision, parzialmente pubblicata in DTF 105 III 140).
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Se la creditrice intende far sequestrare beni intestati a terzi, non al debitore, essa deve indicare in modo inequivocabile che ritiene questi beni di proprietà di un determinato debitore. Se per la medesima pretesa essa procede contro più debitori, deve prima decidere quali beni reputa appartenere all'uno o all'altro debitore. Indicazioni a questo proposito contraddittorie comportano la nullità dell'esecuzione del sequestro, come giustamente ha deciso l'autorità cantonale di vigilanza.
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