BGE 113 III 79 | |||
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16. Estratto della sentenza 12 giugno 1987 della II Corte civile nella causa Confederazione Svizzera e Stato del Cantone Ticino contro Successione di Arrigo Sacchi e Camera di cassazione civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico) | |
Regeste |
Art. 49 SchKG; Betreibung einer unverteilten Erbschaft. | |
Sachverhalt | |
A.- Il 7 giugno 1986 lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera, rappresentati dall'Ufficio cantonale di esazione, fecero notificare separatamente alla successione di Arrigo Sacchi, rappresentata dalla vedova Maria Sacchi a Bellinzona, un precetto esecutivo per il pagamento di fr. 2'049.60 e accessori riguardanti l'imposta cantonale 1984 e di fr. 1'724.15 più accessori relativi all'imposta federale diretta del biennio 1983/84. Interposta opposizione ai precetti esecutivi da parte di Maria Sacchi, l'Ufficio cantonale di esazione ne chiese il rigetto definitivo al Pretore di Bellinzona.
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Con sentenze 29 ottobre 1986 il Pretore respinse le istanze. Il 27 gennaio 1987 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello respinse a sua volta i ricorsi dei creditori procedenti contro le decisioni del Pretore.
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B.- Lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione svizzera insorgono al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico. Essi chiedono l'annullamento delle sentenze dell'autorità cantonale di cassazione. La signora Maria Sacchi propone la reiezione dei ricorsi, mentre il Tribunale di appello non si è pronunciato sull'impugnativa.
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Dai considerandi: | |
2. Le istanze di rigetto definitivo dell'opposizione sono dirette contro la "Succ. Sacchi Arrigo, Bellinzona, rappr. da Maria Sacchi ved.". Il Pretore ha ritenuto che, trattandosi di una comunione ereditaria e di un'esecuzione diretta contro la successione, il precetto esecutivo poteva validamente essere notificato ad uno solo degli eredi. Per contro, la domanda di rigetto dell'opposizione avrebbe dovuto indicare necessariamente il nome di tutti i coeredi, anche se il precetto esecutivo menzionava unicamente la vedova Maria Sacchi. Tale omissione rendeva la domanda inammissibile. La Camera di cassazione civile ha considerato che l'opinione del Pretore, del resto conforme a parte della dottrina e della giurisprudenza, non appariva manifestamente insostenibile, ben potendosi negare capacità processuale alla successione medesima nella procedura di rigetto dell'opposizione e pertanto ritenere irricevibile l'istanza diretta contro la sola comunione ereditaria senza l'indicazione dei singoli eredi.
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I ricorrenti basano la censura di arbitrio segnatamente sulla DTF 102 II 385, la quale dichiara che, poiché l'eredità indivisa può essere escussa come tale, dev'esserle riconosciuta necessariamente anche la legittimazione passiva nella procedura di rigetto dell'opposizione. L'erede al quale è stato notificato il precetto esecutivo rappresenta la successione anche nella procedura di rigetto, che è parte integrante del procedimento di esecuzione.
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La censura è fondata. Infatti, la condizione posta dal Pretore, e considerata non arbitraria dall'autorità cantonale di cassazione, nel senso che l'istanza di rigetto dell'opposizione deve indicare il nome di tutti gli eredi, rende inefficace il principio espresso nella citata sentenza e non distingue sufficientemente tra un'esecuzione diretta, come nel caso specifico, contro la sola successione, ed un'esecuzione, sempre possibile, promossa contro ogni singolo erede.
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È vero che non è necessariamente arbitraria la decisione che si pone in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale federale, qualora sia fondata su motivi seri e sostenibili (DTF 93 I 283 consid. 5b). Nel caso concreto, tuttavia, le autorità cantonali giustificano la propria opinione unicamente con citazioni tratte da PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, pagg. 118 e 391. Trattasi in realtà, sempre e solo, della sentenza 29 novembre 1960 della Cour de justice di Ginevra (SJ 1962 pag. 183), la quale dichiara che, anche se è stata escussa la successione come tale, la domanda di rigetto dell'opposizione deve essere intimata ad ogni erede singolarmente. In quella sentenza l'autorità cantonale ginevrina cita la propria giurisprudenza, che si limita ad esigere l'indicazione di tutti gli eredi, e non solo della persona del de cuius nei casi in cui la comunione ereditaria sia attrice o istante. Tale giurisprudenza non esamina però nei dettagli il caso speciale dell'esecuzione promossa contro un'eredità ai sensi dell'art. 49 LEF.
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Altri motivi a sostegno della tesi del Pretore, giudicata non arbitraria dell'autorità cantonale di cassazione, non sono indicati e non sono ravvisabili, se si tiene presente la stretta connessione tra l'esecuzione giusta l'art. 49 LEF e la procedura di rigetto di opposizione che ne costituisce il proseguimento ed il fatto che l'art. 49 LEF costituisce un'eccezione al principio secondo cui l'eredità indivisa non fruisce della personalità giuridica.
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Le decisioni impugnate devono pertanto essere annullate.
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4. Nell'esecuzione contro la successione come tale potranno essere pignorati solo gli attivi della stessa, esclusi quindi gli altri beni di ogni singolo erede (FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I § 11 n. 11; WALDER-BOHNER, Zivilprozessrecht § 7 n. 27 e nota in calce 29a), e va dato atto alla parte convenuta che la procedura è diretta solo contro l'eredità indivisa.
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