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32. Estratto della sentenza 17 dicembre 1987 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa Eggler e A 1 Tele-Video ed Elettronica S.A. contro Telecom Electronic S.A. e Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano (ricorso) | |
Regeste |
Arrestvollzug (Art. 274 ff. SchKG). |
2. Werden nicht die im Arrestbefehl vermerkten, sondern andere Vermögenswerte mit Beschlag belegt, ist der Arrest nichtig, und zwar auch dann, wenn der Arrestgläubiger damit einverstanden war, dass vom Schuldner und vom Dritteigentümer bezeichnete Ersatzgegenstände arrestiert wurden (Erw. 4). |
3. Will der Schuldner die Arrestgegenstände zur freien Verfügung behalten, so hat das Betreibungsamt den Arrest - soll dieser nicht nichtig sein - gleichwohl zu vollziehen und alsdann den Schuldner aufzufordern, gemäss Art. 277 SchKG Sicherheit zu leisten (Erw. 5). |
4. Beruht der Arrestbefehl auf einem Verlustschein, besteht die Gefahr einer verspäteten Vollstreckung selbst dann nicht, wenn er erst einige Monate nach seiner Ausstellung vollzogen wird (Erw. 6). | |
Sachverhalt | |
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B.- Contro l'esecuzione del sequestro sono insorti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, autorità di vigilanza, tanto Alois Eggler quanto la società anonima A 1 Tele-Video ed Elettronica S.A., che tuttavia si sono visti respingere i reclami con sentenza del 15 ottobre 1987.
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C.- Alois Eggler ha esperito il 29 ottobre 1987 un ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale in cui conclude per la revoca, subordinatamente la dichiarazione di caducità del sequestro. Il 30 ottobre 1987 la A 1 Tele-Video ed Elettronica S.A. ha presentato essa pure un ricorso tendente alla revoca del sequestro. Invitata a esprimersi, la sequestrante Telecom Electronic S.A. propone di respingere entrambi i gravami. L'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, Circondario 1, si è limitato a contestare le tesi di Alois Eggler.
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Dai considerandi: | |
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b) Il debitore colpito da sequestro ha le identiche facoltà del terzo proprietario (v. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1985, pag. 356 seg.). Anche nel caso in cui i beni sequestrati risultino già formalmente appartenere a estranei (essendo iscritti come tali, per esempio, nel registro fondiario), egli ![]() | 5 |
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a) Un sequestro può vertere soltanto sui beni indicati nel decreto dell'autorità (DTF 106 III 134 consid. 2). L'Ufficio di esecuzione che sequestra beni estranei al decreto commette un atto nullo siccome lesivo di norme sulla competenza per materia (DTF 92 III 24 consid. 1). Tale nullità è riscontrabile in ogni tempo (DTF 90 III 51). L'ipotesi che il debitore o il sequestrante accettino o addirittura propongano il sequestro di beni sostitutivi non abilita l'Ufficio a scostarsi dal decreto poiché ciò raffigurerebbe un abuso di potere (DTF 90 III 52 consid. 2 i.f.). Certo, v'è da domandarsi se la persona che promuove il sequestro di beni diversi da quelli indicati nel decreto non sia in malafede nel censurare poi l'operato dell'Ufficio. Ma il problema non dev'essere risolto, dal momento che in concreto la sanzione di nullità discende già dall'interesse pubblico a un chiaro riparto di competenze tra autorità del sequestro e Uffici di esecuzione. Un'eventuale malafede dei ricorrenti assumerebbe importanza solo ove questi intendessero rivalersi sull'Ufficio delle conseguenze legate alla nullità dell'operazione. Nel caso attuale già l'ordine pubblico impedisce che si operi un sequestro su oggetti la cui designazione non sia stata sottoposta prima all'autorità competente (cfr. DTF 90 III 51 infra).
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b) Gli apparecchi elencati nel decreto del Pretore erano senza dubbio sequestrabili. Che il telefono BBC Natelport sia stato ![]() | 8 |
Quanto al fatto che la società anonima titolare del negozio invocasse la proprietà degli apparecchi, ciò non bastava sicuramente a rendere la situazione del tutto chiara e a esonerare l'Ufficio dal procedere (v. DTF 112 III 55 consid. 2 con richiami). Del resto né la sentenza impugnata né il fascicolo processuale contengono un solo elemento che possa far apparire la società come proprietaria indiscussa dei beni da sequestrare; l'estratto del registro di commercio che la ditta afferma di aver esibito al funzionario dell'Ufficio non rappresenta la minima prova al riguardo e non è per nulla idoneo a escludere che il debitore celi abusivamente un'unità economica dietro una dualità di soggetti giuridici (DTF 102 III 169 consid. 2). Ove appena si consideri, anzi, che gli apparecchi da sequestrare - salvo il telefono BBC Natelport - erano già stati pignorati nell'ambito di un'esecuzione contro il debitore e che la società asserisce di aver acquistato tali beni dal debitore medesimo, i rapporti di proprietà risultano tutt'altro che chiari. Soltanto una procedura di rivendicazione conforme agli art. 106 segg. LEF potrà far luce in proposito (DTF 109 III 126).
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6. Rimane da verificare se, oggi, sia ancora possibile dar seguito al decreto del Pretore. Secondo giurisprudenza il sequestro esige un'attuazione immediata; la tardività rende il sequestro caduco, tant'è che il debitore può chiederne l'annullamento (DTF 98 III 78 consid. 3b). Ora, gli estremi della tardività devono valutarsi in base alle ![]() | 11 |
Non si deve dimenticare inoltre che il sequestro, praticato il 1o settembre 1987, grava una somma pecuniaria e vige tuttora formalmente dato che ai ricorsi non è stato conferito effetto sospensivo (art. 36 LEF). La nullità è, di fatto, imputabile agli stessi ricorrenti, che per evitare il sequestro hanno proposto una somma di denaro "in vece e luogo" degli oggetti indicati nel decreto. Al momento in cui l'Ufficio eseguirà il sequestro sui noti apparecchi il debitore (o un terzo per lui) potrà ancora prestare cauzione giusta l'art. 277 LEF. Ciò premesso, non può dirsi che una corretta esecuzione del sequestro risulterà tardiva.
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